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Può essere risolto il contratto di assicurazione se il contraente non comunica periodicamente all’assicuratore le variazioni dei dati rilevanti

Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l’obbligo dell’assicurato di comunicare periodicamente all’assicuratore le variazioni dei dati rilevanti ai fini dell’integrazione del premio costituisce oggetto di un’obbligazione civile diversa da quelle indicate nell’art. 1901 c.c., il cui inadempimento non comporta l’automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 27 aprile 2015, n. 8486



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe M. - Presidente

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18865/2011 proposto da:

(OMISSIS) SRL (OMISSIS), in persona del suo A.U. rag. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti, procuratori speciali Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 698/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/03/2011 R.G.N. 992/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2015 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 698 in data 09.03.2011, la Corte di appello di Milano, rigettando l'appello di (OMISSIS) s.r.l., ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano n. 14198/2007 di rigetto della domanda dell'appellante nei confronti della (OMISSIS) (di seguito, brevemente, (OMISSIS)) di pagamento della somma di euro 215.826,78, a titolo di indennizzo assicurativo, preteso in forza di polizza a copertura del rischio di perdite su crediti, in relazione a un sinistro (insolvenza della cliente affidata s.p.a. (OMISSIS) per lire 491.645.781) denunciato in data 24.10.2001, cui l'assicuratore aveva opposto il grave ritardo dell'assicurata nell'adempimento dell'obbligo di comunicare gli elementi variabili e di pagamento del conguaglio del premio.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.r.l., svolgendo due motivi.

Ha resistito la (OMISSIS), depositando controricorso, nonche' memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello - richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 28 febbraio 2007, n. 4631 - ha confermato le valutazioni del primo Giudice, che aveva ritenuto legittimo il rifiuto di pagamento dell'indennizzo assicurativo, in ragione della gravita' degli inadempimenti ascrivibili all'assicurata, per avere fornito solo in data 20.02.2002 le informazioni necessarie per il computo della rata variabile di conguaglio del premio annuale (che, giusta contratto inter partes avrebbero dovuto avvenire entro il 31.08.2001) e per avere, altresi', provveduto al pagamento della fattura emessa per il conguaglio in data 21.05.2002 con un ritardo di oltre cinque mesi rispetto alle previsioni contrattuali (che stabilivano che il pagamento avvenisse a ricevimento fattura).

La Corte territoriale ha ritenuto destituiti di fondamento i motivi addotti dalla (OMISSIS) s.r.l. per giustificare gli accertati inadempimenti o per sminuirne la portata, segnatamente osservando:

che non era stata fornita, ne' offerta prova adeguata (per la genericita' dei capitoli di prova e il divieto di cui all'articolo 2722 cod. civ.) del concordato slittamento della scadenza per l'invio delle suindicate informazioni; che la dedotta corresponsione da parte dell'assicuratore dell'indennizzo assicurativo in relazione ad altri eventi risultava priva di rilevanza ai fini di causa, trattandosi di sinistri verificatisi in periodi diversi da quello che qui interessa e che, in ogni caso, per la modestia degli importi avrebbero avuto scarso valore sintomatico; che - pur esclusa l'automatica sospensione della copertura assicurativa - l'inoperativita' della garanzia trovava fondamento alla stregua dei principi generali in tema di inadempimento, avuto riguardo al comportamento di buona fede tenuto dalle parti nell'esecuzione del contratto, al tempo in cui la prestazione era stata effettuata e all'importanza dell'inadempimento; che, sotto tale profilo, gli inadempimenti dell'assicurata risultavano di particolare gravita' sia per la loro durata, sia per la loro importanza, avendo comportato, in assenza di qualsiasi valida giustificazione, il ritardo nella percezione del conguaglio, costituente il 60% del premio, di molti mesi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 violazione degli articoli 1460, 1175 e 1375 cod. civ. in relazione all'articolo 1901 c.c., comma 2, nonche' ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Al riguardo parte ricorrente deduce che, in base ai principi enunciati da Sez. Unite n. 4631/2007, la sospensione della copertura assicurativa deve trovare fondamento in una clausola pattizia ed opera solo se possa essere ritenuta una conseguenza proporzionata all'inadempimento cui e' collegata; rileva, quindi, che nella specie, la pretesa sospensione della copertura assicurativa non puo' trovare fonte nell'accordo tra le parti, dal momento che il Tribunale ha escluso che la clausola di cui all'articolo 5, punto 6, richiamata dalla compagnia assicuratrice, potesse regolare la fattispecie e che la statuizione - come riconosciuto nella decisione impugnata - non e' stata oggetto di specifica impugnativa; osserva che, di conseguenza, la possibilita' di invocare la sospensione della copertura assicurativa (direttamente o per il tramite dell'articolo 1901 cod. civ., cosi' come interpretato dalle SS.UU.) soggiace al disposto dell'articolo 1460 cod. civ., postulando, quindi, che il rifiuto di adempiere non sia contrario a buona fede. Nella specie la Corte territoriale - sebbene sollecitata a valutare il comportamento tenuto da entrambe le parti in relazione al canone della buona fede - avrebbe completamente omesso di valutare il comportamento dell'assicuratore, tralasciando di verificare quelle circostanze che l'assicurata aveva evidenziato come dimostrative dell'inconciliabilita', sul piano della buona fede oggettiva, del comportamento dell'impresa assicuratrice rispetto alla successiva sospensione della copertura assicurativa e, segnatamente, il fatto che la sospensione della copertura assicurativa fosse stata addotta dopo l'accettazione senza riserva del pagamento del conguaglio, nonche' la circostanza che, durante l'intero triennio dello svolgimento del rapporto assicurativo, l'inosservanza del termine per la comunicazione dei dati variabili sui quali calcolare l'eventuale conguaglio, non aveva mai comportato la sospensione della copertura assicurativa.

1.2. Il motivo e' infondato in relazione alla dedotta violazione di legge, inammissibile con riguardo alla denuncia del vizio motivazionale.

1.2.1. In punto di diritto si osserva che - a partire dalla gia' cit. sentenza SS.UU. 28 febbraio 2007, n. 4631 - costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (c.d. assicurazione con la clausola di regolazione del premio, come quello intercorsa tra le odierne parti in causa) l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore le variazioni dei dati rilevanti ai fini dell'integrazione del premio costituisce oggetto di un'obbligazione civile diversa da quelle indicate dall'articolo 1901 cod. civ., il cui inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma puo' giustificare un tale effetto, cosi' come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. 19 dicembre 2013, n. 28472; Cass. ord. 13 dicembre 2011, n. 26783; Cass. 11 giugno 2010 n. 14065).

In particolare - contrariamente a quanto sembra postulare parte ricorrente - l'insegnamento nomofilattico delle Sezioni Unite prescinde totalmente dal disposto dell'articolo 1901 cod. civ. e dall'esistenza di un'eventuale clausola che lo richiami (da ritenersi nulla ai sensi dell'articolo 1932 cod. civ., cfr. Cass. n. 28472 del 2013 sopra cit.), segnatamente escludendo il carattere di favor per l'assicuratore della clausola di regolazione del premio e interpretandola, piuttosto, come strumento di tutela per entrambe le parti del contratto di assicurazione. In tale prospettiva e' stato evidenziato che - mentre la sospensione dell'efficacia del contratto di assicurazione e' prevista dall'articolo 1901 cod. civ. in una situazione di mancato pagamento integrale del premio - tra la comunicazione dei dati variabili e il pagamento del premio non esiste una necessaria e costante correlazione, poiche', in assenza di variazioni, la prima potrebbe non comportare alcun onere economico per il contraente.

Invero e' la conoscenza degli elementi variabili, conseguita dall'assicuratore, che fa nascere tra le parti un rapporto giuridico che puo' determinare una posizione debitoria o creditoria dell'assicurato, secondo lo scarto in piu' o in meno dell'ipotesi preventiva; con la conseguenza che, in caso di eccedenza del dato variabile, per esprimere un giudizio sul comportamento dell'assicurato alla stregua dei principi generali in tema di contratto occorre individuare quali siano i suoi effettivi doveri giuridicamente rilevanti, tenendo conto del comportamento di buona fede tenuta dalle parti nell'esecuzione del contratto, del tempo in cui la prestazione e' effettuata e dell'importanza dell'inadempimento. Il che significa che occorre innanzitutto verificare se, nel periodo considerato, siano effettivamente intervenute, variazioni suscettibili di comunicazione; quindi accertare se esse siano state cosi rilevanti da avere comportato un'alterazione del rapporto di adeguatezza fra rischio e premio, di tale entita' da giustificare la totale sospensione della garanzia, per effetto dell'eccezione di inadempimento, o se invece l'eccezione sia da considerare proposta in violazione dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto.

1.2.2. Orbene siffatte valutazioni risultano tutte puntualmente operate nella sentenza impugnata, posto che - una volta accertato che la comunicazione dei dati variabili e' avvenuta a distanza di diversi mesi dalla data convenzionalmente prevista per siffatto adempimento e che anche il pagamento della rata di conguaglio e' stato ritardato di oltre cinque mesi rispetto alla previsione contrattuale (di pagamento "a ricevimento fattura") - i giudici di appello hanno evidenziato, da un lato, l'obiettiva gravita e la mancanza di qualsiasi valida giustificazione degli inadempimenti rilevati a carico di (OMISSIS) e, dall'altro, "la notevole lesione degli interessi della Compagnia assicuratrice" (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), segnatamente evidenziando come la condotta dell'assicurata si fosse tradotta nel ritardo per molti mesi della percezione del conguaglio costituente il 60% del premio globale.

Contrariamente a quanto postulato da parte ricorrente, la decisione impugnata si colloca esattamente nell'esegesi indicata dalle Sezione Unite, prescindendo dal disposto dell'articolo 1901 cod. civ. ed espressamente richiamando ai fini della valutazione i principi generali in tema di inadempimento contrattuale e, quindi, evidenziando non gia' (solo) il mero dato del ritardo negli adempimenti gravanti sull'assicurata, ma anche la loro idoneita' ad alterare il rapporto sinallagmatico, in termini sufficientemente gravi da giustificare l'eccezione di inadempimento e il conseguente rifiuto di pagamento dell'indennizzo assicurativo.

In particolare, nella prospettiva assunta dal Giudice di appello, il criterio della buona fede risulta, inequivocamente, adottato come parametro di valutazione della condotta di entrambe le parti contraenti, posto che il riferimento al pregiudizio agli interessi della compagnia assicuratrice non e' suscettibile di essere altrimenti inteso se non nel senso che il rifiuto di adempiere da parte della stessa compagnia non poteva ritenersi contrario a buona fede, con conseguente inapplicabilita' del disposto del comma 2 dell'articolo 1460 cod. civ. invocato da parte ricorrente.

1.2.3. Esclusi i lamentati errores in iudicando, sotto il versante dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 ritiene il Collegio che nessuna lacuna o incongruenza e' rinvenibile nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata. Trattasi, infatti, di censura sostanzialmente diretta ad ottenere in questa sede una diversa valutazione del materiale probatorio e, percio', inammissibile, essendo giurisprudenza costante che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione puo' legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

In particolare la circostanza, su cui insiste parte ricorrente, di altri pagamenti effettuati dalla compagnia assicuratrice e, in particolare, della corresponsione di almeno quattro indennizzi riguardanti sinistri che si sarebbero verificati nello stesso periodo cui si riferisce il "sinistro (OMISSIS)" qui in discussione, non rivela alcuna frattura nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, dal momento che si tratta di circostanza di cui la Corte di appello si e' fatto carico, ritenendo l'inconferenza della prova richiesta al riguardo, per la considerazione che si trattava di dati non comparabili; e cio' perche' le precedenti corresponsioni si riferivano a periodi diversi da quello che qui rileva o perche' in ogni caso, (e, quindi, a prescindere dal riferimento temporale) si trattava di importi modesti. La mancata ammissione della prova testimoniale sul punto peraltro neppure specificamente censurata dalla ricorrente, che si limita a riprodurre in ricorso uno dei documenti da mostrarsi ai testimoni - non potrebbe percio' influire, ne' del resto ha influito, sul decisum conclusivo, che trova il suo fondamento giustificativo nel rilievo che, relativamente al pagamento dell'indennizzo in oggetto, l'eccezione di inadempimento era stata legittimamente opposta.

Non sembra tuttavia superfluo aggiungere, per completezza, che il "cambio di prospettiva" di parte ricorrente che - dopo avere addotto in sede di merito l'intervenuta modifica (verbale) del termine per la comunicazione dei dati variabili - pretenderebbe ora di prospettare un'implicita rinuncia della compagnia assicuratrice alla sospensione della garanzia, si connota per la sua inammissibile novita', in quanto introduce un tema che non risulta prospettato negli stessi termini nel giudizio di appello.

In definitiva il primo motivo va rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 falsa applicazione dell'articolo 1901 c.c., comma 2 in relazione all'articolo 112 cod. proc. civ.. Al riguardo parte ricorrente assume che in appello aveva dedotto l'erronea applicazione retroattiva dell'effetto di sospensione della copertura assicurativa e che la Corte territoriale, nell'omettere di pronunciare sul punto, ha fatto errata applicazione della norma di cui all'articolo 1901 cod. civ., comma 2 in ragione del quale "l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza". L'ipotetico effetto sospensivo della copertura assicurativa - a parere della ricorrente quand'anche dovesse retroagire alla data del 31.08.2001 (individuata come data di scadenza della comunicazione dei dati per il pagamento del conguaglio del premio), non potrebbe compromettere il diritto della (OMISSIS) al pagamento dell'indennizzo, dal momento che le forniture impagate risalivano all'arco temporale tra marzo e agosto 2001.

2.1. Il motivo e' manifestamente infondato sotto il profilo del vizio di omessa petizione, e inammissibile sotto quello della falsa applicazione della norma sostanziale. Cio' in quanto la Corte di appello - avendo espressamente escluso che la fattispecie potesse trovare regolazione nel disposto dell'articolo 1901 cod. civ. e che il ritardato pagamento della rata variabile potesse comportare la sospensione della copertura assicurativa, come per le rate ordinarie fisse - non aveva alcuna ragione di rispondere sul motivo di appello con cui si deduceva la non operativita', in via retroattiva, dell'effetto di cui al comma 2.

Non vi e', dunque, violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., perche' la censura trova implicita risposta nel percorso argomentativo della decisione che prescinde dalla norma di cui all'articolo 1901 cod. civ., comma 2; mentre la censura di violazione di legge si rivela priva di specificita' per difetto di correlazione con le ragioni della decisione.

In definitiva l'esame complessivo dei motivi conduce al rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimita', liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.500,00 (di cui euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali.

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