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Qualora per un errore di stampa un biglietto della lotteria riporti la combinazione vincente ma non sia fornito del codice di validazione, il gestore della lotteria istantanea non è tenuto a corrispondere il premio

Qualora per un errore di stampa un biglietto della lotteria riporti la combinazione vincente ma non sia fornito del codice di validazione, il gestore della lotteria istantanea, che risponde verso gli acquirenti dei biglietti solo nei limiti del montepremi messo a disposizione, non è tenuto a corrispondere il premio al possessore del tagliando apparentemente vincente, ma risponde nei suoi confronti a titolo di inadempimento contrattuale, e può pertanto essere tenuto al solo risarcimento dei danni pari al costo del biglietto stesso, salvi gli ulteriori danni che questi assumesse e provasse, come conseguenza dell'errore di stampa.(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 10 marzo 2008, n. 6281)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente

Dott. MAZZA Fabio - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere

Dott. LEVI Giulio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LO. AL., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato DI MEO STEFANO, difeso dall'avvocato BOFFELLI DANILO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 195/04 della Corte d'Appello di BRESCIA, prima sezione civile, emessa il 3/12/03, depositata il 5/03/04, R.G. 1031/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/12/07 dal Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IN FATTO

Il Tribunale di Brescia rigetto' la domanda di Lo. Al., volta al pagamento della somma di lire 120 milioni quale vincita della lotteria "sette e vinci".

La Corte di Appello di Brescia, investita dell'impugnazione del Lo., la rigetto' a sua volta, osservando, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimita': che il Ministero opponente aveva, puntualmente e specificamente preso posizione sui fatti allegati dal creditore a fondamento del credito preteso; che la fattispecie risultava inquadrata nel contratto di lotteria; che la regolamentazione posta dal decreto ministeriale rappresentava il regolamento contrattuale, di formazione unilaterale ma reso noto ai potenziali giocatori mediante affissione nei luoghi di vendita dei tagliandi; che acquistando il biglietto il concorrente concludeva un contratto bilaterale; che, in base al regolamento, la mera scoperta sul biglietto di una combinazione vincente non bastava per conseguire il premio, occorrendo anche che il biglietto rientrasse tra quelli identificati, a mezzo dei numeri di validazione, nella lista dei biglietti vincenti predisposta dai Monopoli, nel rispetto della previsione dell'importo totale dei premi messi a disposizione a fronte del prevedibile gettito della lotteria; che il numero di validazione, riportato in forma occultata sul biglietto, doveva rimanere sconosciuto all'acquirente e anche al venditore e ne costituiva condizione di validita'; che la vincita era, dunque, condizionata alla corrispondenza, nella specie non sussistente, tra il numero di validazione impresso sul biglietto e quello predeterminato come vincente per regolamento in fase di stampa attraverso meccanismi causali; che non sussistevano ragioni per tutelare la buona fede del concorrente, non pregiudicato dall'errore di stampa della combinazione risultata apparentemente vincente.

Avverso la suddetta sentenza il Lo. ha proposto ricorso per cassazione cui il Ministero ha resistito con controricorso.

IN DIRITTO

Con il primo motivo (esposto sub B, e preceduto da una "premessa storica sul contenuto e sulle sorti dei rapporti tra le parti" contrassegnato dalla lettera A) il ricorrente lamenta violazione degli articoli 2697 - 2699 e ss. c.p.c., articoli 2727 e ss. c.c. e articolo 246 c.p.c., Decreto Ministeriale Finanze 19 gennaio 1996, articolo 8 e vizio di motivazione in tema di prova della esistenza di una lista di biglietti vincenti, della non inclusione del biglietto azionato in detta lista, dell'errore di stampa che avrebbe determinato siffatta violazione, dell'adempimento dell'obbligazione di portare a conoscenza del pubblico il regolamento di gioco.

La censura e' inammissibile, da un canto, poiche' concerne un accertamento di merito non censurabile in questa sede (la incontestata mancanza dell'esatto numero di validazione), dall'altro, con riguardo, in particolare, all'affissione del regolamento nei luoghi di vendita dei biglietti, perche' e' agevole rilevare che si tratta di adempimento imposto dal Decreto Ministeriale n. 183 del 1991 articolo 7 per cui gravava sul ricorrente dimostrare che il gestore dell'esercizio in cui egli aveva acquistato i biglietti, aveva contravvenuto alla norma.

Con il secondo motivo, il ricorrente assume che la sentenza impugnata ha violato gli articoli 1935, 1341, 1362 e ss. c.c., articolo 1421 c.c., Decreto Ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, articoli 1 e 5, Decreto Ministeriale Finanze 19 gennaio 1996, articoli 2, 4, 5, 6, 8 e che la sua motivazione e' viziata con riferimento alla asserita natura di regolamentazione contrattuale, non pattizia ma unilaterale, destinata a rappresentare la lex contractus, della regolamentazione posta dal decreto ministeriale istitutivo della lotteria "Sette e vinci".

Alla dovizia di indicazioni normative non corrisponde un'adeguata esposizione di argomentazioni dimostrative delle relative violazioni. In linea di principio il tema della ermeneutica contrattuale si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimita' nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli articoli 1362 e segg. c.c.. Nell'ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente tale violazione, egli ha l'onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all'uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e piu' favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante. La Corte territoriale ha offerto una interpretazione fondata su argomentazioni giuridiche non scalfite dalle osservazioni della ricorrente e su argomenti di carattere razionale concernenti la ragione che ha indotto l'Amministrazione ad introdurre, il codice di validazione.

Nella decisione del caso specifico questa Corte non ha motivo di discostarsi dall'orientamento gia' espresso in vicende analoghe (confronta Cass. Sez. 3, n. 174 5 8 del 2006; Cass. Sez. 3, 11.12.1006).

La lotteria istantanea va ricondotta nel contratto di lotteria di cui all'articolo 1935 c.c. La sua specificita' consiste nel fatto che la vincita non e' subordinata all'evento futuro e incerto dell'estrazione del biglietto vincente.

L'Amministrazione finanziaria mette a disposizione un determinato montepremi, suddiviso in un numero prefissato di vincite che sono predeterminate - rispetto all'immissione dei biglietti nel circuito di vendita -attraverso l'inserimento causale, nei lotti diffusi sul mercato, dei tagliandi vincenti, restando celata la possibilita' per gli acquirenti e per i rivenditori, di scoprire anzitempo quali essi siano.

I biglietti di tutte le lotterie esistenti non sono riconducibili nel novero dei titoli di credito di cui all'articolo 1992 c.c., mancando i requisiti essenziali di letteralita' e autonomia, ma costituiscono titoli di legittimazione in senso ampio, ai sensi dell'articolo 2002 c.c., in quanto individuano gli aventi diritto alla prestazione e, quindi, legittimano i possessori a richiedere il pagamento delle vincite, pur non incorporando il diritto indicato.

In altri termini, la vincita non e' "contenuta" nel biglietto, privo di autonomia e di astrazione, ma e' ottenuta perche' le regole del contratto di lotteria la attribuiscono in presenza di determinate condizioni, che possono essere anche estranee al biglietto. E', dunque, fondamentale esaminare prima la normativa delle lotterie istantanee e dopo la regolamentazione particolare di quella all'origine della controversia.

La Legge 26 marzo 1990, n. 62, articolo 6 stabilisce che il "Ministro delle Finanze e' autorizzato ad istituire, con proprio decreto, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

L'articolo 1 del regolamento emesso con Decreto Ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, statuisce che: "Nelle lotterie nazionali ad estrazione istantanea i partecipanti possono immediatamente conoscere la vincita attraverso l'acquisto di un biglietto sul quale e' stato in precedenza impresso, e celato ad ogni forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita". Il successivo articolo 3 statuisce che: "I decreti del Ministro delle Finanze, di cui alla Legge 26 marzo 1990, n. 62, articolo 6 stabiliscono i criteri e le modalita' di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea. Con gli stessi decreti saranno determinate le caratteristiche e i valori di vendita di ciascun biglietto, nonche' il numero dei biglietti vendibili e la quota del ricavato da destinare ai vincitori di ciascun premio, secondo un programma correlato alle singole combinazioni vincenti". L'articolo 5 dello stesso regolamento statuisce al comma 3, per pagamenti di vincite superiori a lire 1.000.000, che: "Il pagamento va richiesto all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che deve comunque effettuarlo entro trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente, salvo esito negativo del controllo di autenticita' da effettuarsi, a richiesta dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come per le lotterie nazionali di cui alla Legge 26 marzo 1990, n. 62, articolo 1". In applicazione della suddetta normativa si pone il decreto ministeriale istitutivo della lotteria istantanea "Sette e vinci", nella specie il Decreto Ministeriale 19 gennaio 1996. Rileva il Collegio che, nell'ambito del contratto di lotteria con il singolo giocatore, tale decreto ministeriale rappresenta il regolamento contrattuale di formazione non pattizia, ma unilaterale, che costituisce la regola contrattuale e che deve ritenersi noto e accettato dai singoli giocatori-contraenti, sia pure implicitamente, con l'acquisto del biglietto, in quanto il decreto e' affisso nei luoghi di vendita dei biglietti stessi, come disposto dal Decreto Ministeriale n. 183 del 1991 articolo 7.

Il ricorrente assume che la Corte di merito non avrebbe spiegato i motivi per i quali il Decreto Ministeriale 19 gennaio 1996, sia stato individuato quale "lex contractus", ma osserva il Collegio che e' proprio la parte ricorrente che apoditticamente critica tale scelta, senza precisare le ragioni per le quali essa sarebbe erronea e illegittima. La doglianza in esame risulta, dunque, infondata.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione del Decreto Ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, articoli 1 e 5, Decreto Ministeriale Finanze 19 gennaio 1996, con riferimento all'affermata necessita', per conseguire la vincita, che il biglietto rientrasse tra quelli identificati, a mezzo dei numeri di validazione, nella lista dei biglietti vincenti predisposta dai Monopoli.

Ricordato il precedente inquadramento del rapporto contrattuale (in risposta al secondo motivo), rileva la Corte che e' effettivamente fondamentale, ai fini della decisione, accertare quando la regolamentazione prevista per questa specifica lotteria ritenga che si siano verificate le "condizioni contrattuali" sulla base delle quali il giocatore possa pretendere il pagamento della vincita. La Corte di merito, esaminato il Decreto Ministeriale 19 gennaio 1996, ha ritenuto che dall'interpretazione degli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 di esso risultasse che, per conseguire la vincita, non fosse sufficiente che sul biglietto risultasse una combinazione vincente, ma che occorresse anche che lo stesso presentasse un codice di validazione corrispondente a uno dei codici segreti preindividuati. Nell'assenza di una specifica indicazione normativa, la Corte bresciana ha interpretato i codici segreti come finalizzati al controllo di validita' dei singoli biglietti non soltanto per reprimere possibili falsi (rilevando che, se cosi' fosse, non vi sarebbe ragione perche' la raschiatura anche parziale della vernice occultante il numero determinasse la nullita' del biglietto, di cui sarebbe comunque possibile riscontrare la provenienza effettiva dall'istituto Poligrafico dello Stato), ma anche per scongiurare la possibilita' che un biglietto venisse acquistato dopo avere appreso, appunto mediante la cognizione del numero di validazione, che esso rientrava nel novero di quelli individuati ex ante, dall'Amministrazione, come vincitore di premi.

Una volta individuata nel Decreto Ministeriale 19 gennaio 1996 la "lex contractus", valgono necessariamente i veduti e consueti limiti di ricorribilita' per cassazione in tema di interpretazione del contratto e delle relative clausole.

E', comunque, opportuno ricordare che la Corte territoriale ha fatto leva anche sulla considerazione che l'esposizione della Amministrazione era stata limitata mediante la predeterminazione di un numero determinato di vincite, di diverso grado ed entita', in modo di contenere il loro ammontare complessivo nei limiti del montepremi stabilito, limite la cui legittimita' non e' stata specificamente contestata (tuttavia si veda a proposito del sesto motivo) e che, nei casi verificati - si in relazione alla lotteria istantanea "Sette e vinci", verrebbe indubbiamente superato ove si accedesse all'interpretazione del ricorrente, la cui doglianza risulta, dunque, infondata.

Con il quarto motivo si lamenta violazione del Decreto Ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, articolo 5 e vizio di motivazione sul rilievo che il Tribunale non ha considerato che, in base alla norma indicata, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione del biglietto salvo esito negativo del controllo di autenticita'. Se ne inferisce che anche il controllo e la contestazione del biglietto dovrebbe avvenire - e nella specie non e' accaduto - nel rispetto di tale termine.

La censura (peraltro inammissibile, poiche' la questione con essa sollevata non risulta prospettata in sede di appello.) risulta comunque infondata, poiche' la norma invocata, individuando il termine utile per ottenere il pagamento della vincita, prefigura l'eventuale inadempienza dell'Amministrazione, ma non commina alcuna sua decadenza, non senza osservare ancora che la parificazione tra vizio di autenticita' (l'unico cui fa esplicito riferimento la norma) e validita' del biglietto appare un evidente paralogismo, considerato che solo nella prima ipotesi e' riscontrabile un falso.

Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, infine, violazione degli articoli 1935 - 1428 e segg. c.c., e vizio di motivazione della sentenza impugnata in tema di contemperamento delle esigenze di organizzazione della lotteria e del giocatore. In particolare assume che l'indicazione del montepremi non costituisce presupposto del diritto di riscuotere la vincita, in quanto la posta versata dal giocatore non ne concorre alla formazione, poiche' con la giocata sorge un contratto bilaterale tra ente organizzatore e ciascun partecipante e non un unico contratto plurilaterale.

La censura non e' condivisibile poiche' questa Corte ha gia' affermato che la predeterminazione di un montepremi, che costituisce il limite dell'obbligazione di pagamento per il gestore della lotteria, rappresenta un elemento connaturale ed essenziale delle lotterie autorizzate (confronta R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 e il regolamento generale in materia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677); che esso produce effetti, in caso di violazione per superamento, non solo nei confronti del gestore (profilo amministrativo), ma anche tra questi e il giocatore (profilo civilistico) allorche' esso sia stato reso noto a quest'ultimo nel momento in cui concludeva il contratto di lotteria.

Nella specie il Decreto 19 gennaio 1996 ha portato a conoscenza del giocatore tutte le condizioni negoziali, compreso il montepremi, per cui il suddetto limite e' opponibile anche al singolo giocatore.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con l'enunciazione dei seguenti principi:

a) il biglietto di una lotteria autorizzata (nella specie, lotteria istantanea "sette e vinci") non e' riconducibile tra i titoli di credito, ex articolo 1992 cod. civ., in quanto non e' dotato dei requisiti di letteralita' e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso lato, ex articolo 2002 cod. civ., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita;

b) le norme del regolamento ministeriale emanato con Decreto Ministeriale 19 gennaio 1996, relative alla lotteria istantanea "sette e vinci", predisposte dall'ente gestore della lotteria medesima e approvate dalla competente autorita' governativa, hanno natura di regolamentazione contrattuale unilateralmente predisposta, che viene implicitamente accettata dal partecipante alla lotteria con l'acquisto del biglietto, essendo il relativo decreto (avente valore, non di atto normativo, ma di negoziazione pubblico-amministrativa) affisso nei luoghi di vendita dei biglietti; ne consegue che l'interpretazione di tali norme va condotta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale (pur con gli adattamenti imposti dalla natura di tali atti), e non secondo quelli dettati dall'articolo 12 preleggi;

c) nel contratto di lotteria istantanea (nel caso di specie, lotteria "sette e vinci") disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con Decreto Ministeriale 19 gennaio 1996, avente natura contrattuale, e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall'articolo 1935 cod. civ., la vincita non e' subordinata all'evento futuro e incerto della estrazione del numero del biglietto vincente, ma si verifica quando il giocatore viene in possesso di un biglietto che non soltanto deve recare la combinazione vincente, ma deve anche presentare un codice di validazione corrispondente ad uno dei codici segreti preindividuati e inseriti nelle liste depositate presso un notaio. Ne consegue che, se per un errore di stampa un biglietto riporti la combinazione vincente ma non sia fornito del codice di validazione, il gestore della lotteria istantanea - che risponde verso gli acquirenti dei biglietti solo nei limiti del montepremi messo a disposizione - non e' tenuto a corrispondere il premio al possessore del tagliando apparentemente vincente, ma risponde nei suoi confronti a titolo di inadempimento contrattuale, e puo' pertanto essere tenuto al solo risarcimento dei danni pari al costo del biglietto stesso, salvi gli ulteriori danni che questi assumesse e provasse, come conseguenze dell'errore di stampa.

La peculiarita' della questione, la novita' e difficolta' dei problemi giuridici affrontati giustificano la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.

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