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Qualora sia pattuito un termine essenziale per l'adempimento della prestazione, la risoluzione del contratto opera di diritto

Qualora sia pattuito un termine essenziale per l'adempimento della prestazione, la risoluzione del contratto opera di diritto, prescindendo dall'indagine in ordine all'importanza dell'inadempimento, che è stata anticipatamente valutata dai contraenti, dovendo in tal caso il giudice limitarsi ad accertate la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, con sentenza del 18 febbraio 2011, n. 3993 confermando un orientamento già consolidato.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 18 febbraio 2011, n. 3993



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30905/2006 proposto da:

BA. EL. SRL EL. P.IVA (OMESSO), e per essa l'Amministratore unico Ba. El. , elettivamente domiciliata in 1502 ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato MARTUCCELLI Carlo, che lo, rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

IST (OMESSO) ENTE MORALE P.IVA (OMESSO), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore Prof. Don Ro. Gi. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 35, presso lo studio dell'avvocato PUCCIONI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato FORTINI Umberto;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1240/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/12/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l'Avvocato Afeltra Roberto con delega depositata in udienza dall'Avv. Martuccelli Carlo difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avv. Fortini Umberto difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del 5 motivo per quanto di ragione, il rigetto degli altri motivi del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Ba. El. s.r.l. esponeva che: con contratto del (OMESSO) l'Istituto (OMESSO) aveva promesso di venderle il complesso immobiliare sito in (OMESSO); tale cespite era risultato sottoposto al vincolo di cui al Decreto Legislativo n. 490 del 1999, da parte della Sovrintendenza per i beni culturali e artistici, con conseguente diminuzione del suo valore nella misura del trenta per cento.

Pertanto, l'istante conveniva in giudizio il predetto Ente dinanzi al Tribunale di Firenze per sentire pronunciare, ai sensi dell'articolo 2932 cod. civ., l'esecuzione in forma specifica del preliminare previa riduzione del prezzo. Il convenuto, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che il vincolo in questione non solo non aveva apportato alcuna diminuzione di valore all'immobile ma era comunque conosciuto dalla promissaria acquirente; in via riconvenzionale, instava per la risoluzione del contratto di vendita soggetto a condizione sospensiva per inadempimento dell'attrice.

Con sentenza depositata il 13 maggio 2004 il Tribunale rigettava la domanda proposta dall'attrice e, in accoglimento della riconvenzionale, pronunciava la risoluzione del contratto de quo per inadempimento.

Con sentenza dep. l'8 giugno 2006 la Corte di appello di Firenze rigettava l'impugnazione proposta dall'attrice che, in accoglimento della domanda proposta dall'appellato ai sensi dell'articolo 96 cod. proc. civ., condannava al pagamento della somma di euro 6.000,00 a titolo di responsabilita' processuale aggravata oltre al rimborso delle spese processuali.

I Giudici di appello, nel confermare il rigetto della domanda proposta dall'attrice, ritenevano che il vincolo al quale era sottoposto l'immobile de qua era ben conosciuto dall'acquirente, per cui non sussistevano i presupposti previsti dall'articolo 1489 cod. civ.: il che rendeva superflua la consulenza tecnica richiesta per accertare la condizione dell'immobile.

Se la domanda di esecuzione in forma specifica chiesta previa riduzione del prezzo non era fondata, doveva considerarsi nuova e, come tale, inammissibile quella azionata nel corso del giudizio ed avente ad oggetto il trasferimento della proprieta' del bene per il prezzo concordato nel contratto preliminare; tale domanda, in ogni caso, era preclusa, essendosi il contratto risolto, atteso che l'attrice doveva ritenersi inadempiente al pagamento del prezzo nel termine essenziale pattuito.

Infine, alla stregua del comportamento stragiudiziale e processuale tenuto dall'attrice che aveva proposto una domanda fondata su argomentazioni pretestuose e palesemente infondate, era riconosciuto a favore del convenuto il danno di cui all'articolo 96 cod. proc. civ., comma 1, che veniva liquidato secondo i criteri previsti dalla Legge n. 89 del 2001, in tema di equa riparazione del pregiudizio derivante dalla durata irragionevole del processo.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione La Ba. El. s.r.l., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso l'intimato.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'articolo 1489 cod. civ., nullita' della sentenza e del procedimento (articolo 360 cod. proc. civ., n. 3) nonche' omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la decisione gravata che aveva ritenuto la conoscenza da parte dell'acquirente della possibile presenza del vincolo, quando invece l'imposizione del vincolo sull'immobile era avvenuta in epoca successiva allo svolgimento e alla conclusione delle trattative per la compravendita: mentre altra cosa e' sapere che vi sara' un vincolo, altra cosa e' verificarne i contenuti e l'ampiezza.

Il motivo e' infondato.

La sentenza ha verificato, attraverso una accurata e puntuale disamina della documentazione acquisita, la perfetta conoscenza da parte dell'attrice - prima della stipula del contratto intercorso fra le parti - della effettiva esistenza dei vincoli di interesse storico artistico e monumentale ai quali era soggetto l'immobile e delle limitazioni relative agli interventi edili consentiti conseguenti nonche' dell'autorizzazione data all'alienazione da parte del Soprintendente l'8 marzo 2001. Ed invero la sentenza, nel fare riferimento alla corrispondenza intercorsa fra la parti, alla documentazione in atti nonche' al contratto fra le medesime concluso, ha qualificato il contratto intercorso fra le parti, in realta', come una vendita soggetta a condizione sospensiva (evidentemente subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte della Sovrintendenza): il che evidentemente postulava secondo l'accertamento compiuto dalla sentenza nell'ambito dell'indagine di fatto riservata al giudice di merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimita' - l'avvenuta iscrizione del vincolo sull'immobile che era soggetto alla normativa dettata in materia di beni ambientali di cui alla 1489 cod. civ..

Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 cod. proc. civ., denuncia la mancata acquisizione delle informazioni presso la Soprintendenza ai beni artistici e storici e la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, onde verificare la consistenza dell'immobile, i vincoli su di esso gravanti e le reali possibilita' di utilizzazione e di ristrutturazione dello stesso; censura la decisione laddove aveva fatto riferimento al contratto preliminare e alle prova da cui aveva tratto il convincimento circa la conoscenza nell'acquirente del vincolo.

Formula il seguente quesito: "l'omessa richiesta di chiarimenti alla Sovrintendenza dei beni artistici storici e ambientali unitamente all'immotivato rigetto della richiesta di consulenza volta ad accertare l'incidenza e rilevanza dei vincoli posti e' difetto di motivazione della sentenza?".

Il motivo e' inammissibile.

Occorre premettere che la violazione dell'articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5).

Ai sensi dell'articolo 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 6, ratione temporis applicabile, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilita' (articolo 375 cod. proc. civ., n. 5) dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall'articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), e, qualora - come nella specie - il vizio sia denunciato ai sensi dell'articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita', la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Analogamente a quanto e' previsto per la formulazione del quesito di diritto nei casi previsti dall'articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), nell'ipotesi in cui il vizio sia denunciato ai sensi dell'articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), separatamente indicato in una parte del ricorso a cio' specificamente deputata e distinta dall'esposizione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita' (S.U. 20603/07). In tal caso,l'illustrazione del motivo deve contenere la indicazione del fatto controverso con la precisazione del vizio del procedimento logico-giuridico che, incidendo nella erronea ricostruzione del fattoria stato determinante della decisione impugnata. La norma aveva evidentemente la finalita' di consentire la verifica che la denuncia sia ricondotta nell'ambito delle attribuzioni conferite dall'articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, al giudice di legittimita', che deve accertare la correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice esclusivamente attraverso l'analisi del provvedimento impugnato, non essendo compito del giudice di legittimita' quello di controllare l'esattezza o la corrispondenza della decisione attraverso l'esame e la valutazione delle risultanze processuali che non sono consentiti alla Corte, ad eccezione dei casi in cui essa e' anche giudice del fatto. Si era, cosi', inteso precludere l'esame di ricorsi che, stravolgendo il ruolo e la funzione della Corte di Cassazione, sollecitano al giudice di legittimita' un inammissibile riesame del merito della causa.

Nella specie, e' mancata la relativa sintesi con la separata e specifica indicazione del fatto controverso in relazione alla ratio decidendi della sentenza impugnata, atteso che la ricorrente in sostanza sollecita da parte della Corte una (inammissibile) valutazione nel merito circa i presupposti per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate.

Con il terzo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli articoli 2932, 1489, 1490 e 1489 cod. civ., censura la sentenza che aveva respinto, perche' erroneamente ritenuta tardiva, la domanda di cui al citato articolo 2932, quando sin dall'atto di citazione l'attrice aveva chiesto l'esecuzione in forma specifica dichiarandosi pronta all'adempimento pieno con l'offerta del prezzo concordato nei modi di legge; l'attrice non poteva essere considerata inadempiente , non avendo rifiutato di pagare il prezzo pattuito nel caso di reiezione della domanda di quanti minoris.

Il motivo va disatteso.

Secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, l'attrice con l'atto di citazione aveva proposto domanda di trasferimento dell'immobile de quo ai sensi dell'articolo 2932 cod. civ., che ne subordina l'accoglimento alla offerta da parte dell'istante della controprestazione ancora dovuta: contestualmente alla richiesta di trasferimento, era stata proposta domanda di quanti minoris del prezzo ed era formulata offerta del prezzo ridotto.

La domanda di trasferimento al prezzo concordato in contratto e' stata ritenuta inammissibile, sul rilievo che la stessa era stata proposta per la prima volta in appello, oltre che tardivamente nelle conclusioni definitive di primo grado.

Orbene, essendo stata rigettata perche' risultata infondata la domanda di riduzione del prezzo, correttamente i Giudici hanno escluso la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' della domanda, posto che l'offerta della controprestazione era inidonea perche' non corrispondeva a quanto effettivamente dovuto dall'attrice: la mancanza di una valida offerta formulata con l'originario atto di citazione, quanto meno in via subordinata, evidenziando piuttosto l'intenzione di non adempiere l'obbligazione alle condizioni stabilite nel contratto, comportava per tale ragione l'inammissibilita' di quella avanzata nel successivo corso del giudizio relativamente al prezzo effettivamente dovuto secondo quanto concordato in contratto.

Cio' posto, l'attrice avrebbe dovuto: a) dimostrare di avere proposto con l'atto introduttivo del giudizio domanda subordinata di trasferimento del bene alle condizioni pattuite previa offerta del prezzo pattuito trascrivendo, in virtu' del principio di autosufficienza del ricorso, il testo di tale domanda; b) denunciare la violazione dell'articolo 1456, 1457 e 1367 cod. civ., censura la sentenza laddove aveva ritenuto irrimediabile l'inadempienza della promissaria acquirente non avendo provveduto al pagamento del prezzo nel temine essenziale, senza tenere conto della volonta', precisa e sempre manifestata, di essa ricorrente di provvedere al versamento del corrispettivo dovuto e del principio di conservazione degli atti giuridici. I Giudici non avevano tenuto conto del principio enunciato dalla giurisprudenza secondo cui il termine per l'adempimento deve ritenersi essenziale solo quando risulti inequivocabilmente la volonta' delle parti di ritenere perduta l'utilita' economica del contratto con l'inutile decorso del tempo e che l'essenzialita' deve risultare dalla natura e dall'oggetto del contratto. Il motivo e' infondato.

Qualora - come nelle specie secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata - sia pattuito un termine essenziale per l'adempimento della prestazione, la risoluzione del contratto opera di diritto, prescindendo dall'indagine in ordine alla importanza dell'inadempimento, che e' stata anticipatamente valutata dai contraenti, dovendo in tal caso il giudice limitarsi ad accertate la sussistenza e l'imputabilita' dell'inadempimento. Con il quinto motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli articoli 96, 116 e 301 cod. proc. civ. nonche' della Legge n. 89 del 2001, articolo 1, e segg., censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto i presupposti della responsabilita' processuale aggravata quando non ricorrevano ne' la malafede ne' la colpa grave previste dalla norma citata; mentre ai fini del responsabilita' di cui all'articolo 96 citato rileva il comportamento processuale della parte, i Giudici avevano posto a base della decisione circostanze e documentazione relative alla complessa vicenda intercorsa fra i contraenti che, avendo ad oggetto la condotta stragiudiziale, erano del tutto ininfluenti cosi' come non potevano avere rilievo gli elementi risultanti da un diverso giudizio intercorso fra le parti e dichiarato estinto; la sentenza si era diffusa in espressioni fuori luogo e offensive; del tutto inconferente era stato il richiamo alla Legge n. 89 del 2001, e alla liquidazione del danno secondo i criteri dettati da tale legge, tanto piu' che nella specie il convenuto era una persona giuridica privata.

Il motivo e' infondato.

Occorre premettere che l'accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilita' aggravata ex articolo 96 cod. proc. civ., che l'attrice era in malafede o quanto meno consapevole dell'infondatezza della domanda proposta.

Relativamente all'entita' del danno sofferto, se l'esistenza e la prova devono essere offerte dall'istante sia per quanto concerne l'"an" sia per il "quantum debeatur", il pregiudizio derivante da condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, puo' desumersi da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (articolo 111 Cost., comma 2) e della Legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalita' dei casi e secondo l'"id quod plerumque accidit", ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali, causano "ex se" anche danni di natura psicologica che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. 24645/2007). D'altra parte, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della Legge 24 marzo 2001, n. 89, articolo 2, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, e' - tenuto conto dell'orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo - conseguenza normale, ancorche' non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri, e cio' non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche (Cass. 1746/20101; 2246/2007).

Il ricorso va rigettato.

La domanda di risarcimento del danno, proposta dal resistente ai sensi dell'articolo 96 cod. proc. civ., relativamente al giudizio di cassazione, e' infondata, tenuto conto che, in considerazione della natura delle questioni sottoposte al sindacato di legittimita', devono al riguardo escludersi i presupposti della norma citata.

Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 10.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 10.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

 

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