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Rapporti tra mandante e terzo - esclusione

Nessun rapporto si costituisce tra il mandante ed il terzo, anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante e l'altro contraente non ignori l'esistenza di quest'ultimo.
L'accertare, poi, in concreto se il mandatario abbia concluso il contratto solo per conto o anche in nome del mandante, e in particolare se vi sia stata o meno la “contemplatio domini” - involgendo la necessità di indagini su elementi di fatto - è compito istituzionalmente devoluto al giudice di merito, il cui apprezzamento in proposito è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici o errori di diritto.(Cassazione – Sezione III civile – sentenza 24 ottobre 2007, n. 22333)



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Svolgimento del processo

Con sentenza 12 giugno-17 luglio 2002 la Corte d'Appello di Genova, in riforma della decisione del locale Tribunale del 28 settembre 2001, rigettava la domanda proposta da Publicitas s.p.a, contro la Fondazione regionale Cristoforo Colombo, intesa ad ottenere il pagamento dell'acquisto di spazi pubblicitari sulla facciata anteriore delle cartoline di partecipazione ad un concorso per l'estrazione di premi di una lotteria nazionale.
I giudici di appello rilevavano che con convenzione del 20 novembre 1989 la Fondazione aveva conferito ad Essevi un incarico di consulenza per ottenere l'autorizzazione ad effettuare negli anni 1990-1991 1992 una lotteria legata alla celebrazione del cinquecentesimo anniversario della scoperta dell'America.
Dal canto suo, Publicitas aveva ottenuto dal Ministero delle Finanze la concessione di uno spazio pubblicitario sulla facciata anteriore della cartolina per la lotteria nazionale indetta nell'ambito di questa manifestazione commemorativa.
Con contratto 6 luglio 1992 Publicitas aveva ceduto tale spazio pubblicitario ad Essevi, la quale aveva dichiarato di agire in nome e per conto della Fondazione Cristoforo Colombo.
Come corrispettivo di tale cessione era stato pattuito un compenso di 400.000.000 lire a carico della Fondazione.
In forza di tale accordo, Publicitas aveva inviato una fattura di pari importo, comprensiva dell'Iva, alla Fondazione che tuttavia si era rifiutata di pagarla, deducendo che unico obbligato era Essevi, incaricata dalla Fondazione della organizzazione della lotteria. Essevi non aveva mai avuto la rappresentanza della Fondazione e quindi era l'unico soggetto obbligato verso Pubblicitas.
Tra l'altro, la Fondazione aveva già corrisposto ad Essevi il corrispettivo tra esse convenuto in lire 476.003.570, sicché non poteva neppure configurarsi una ipotesi di indebito arricchimento.
I giudici di appello, condividendo la impostazione proposta dalla Fondazione, riformando la decisione di primo grado, concludevano che unico obbligato verso Publicitas era Essevi, poiché nel caso di specie si verteva in una ipotesi di mandato senza rappresentanza.
A tali conclusioni i giudici di appello pervenivano sulla base dell'esame del tenore letterale dell'accordo e del comportamento successivo tenuto da entrambe le parti.
Avverso tale decisione la Sipra spa (in quanto incorporante Pubblicitas spa) ha proposto ricorso per cassazione sorretto da undici motivi.
Resiste la Fondazione con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa interpretazione di norma di legge, in relazione agli articoli 1362 e 1703 codice civile.
I giudici di appello, secondo Sipra, erano giunti a tale conclusione sulla base di una interpretazione letterale della convenzione del 20 novembre 1989 (in realtà priva di data certa), che si riferiva tuttavia alla sola consulenza relativa alla ideazione dell'evento ed alla promozione e comunicazione della lotteria, ma non comprendeva anche l'acquisto di uno spazio pubblicitario, quale quello ceduto da Pubblicitas ad Essevi.
Evidente era l'errore in cui era incorsa la Corte territoriale.
Con il secondo, terzo e quarto motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, relativamente al contenuto, agli effetti dell'accordo del 20 novembre 1989 stipulato tra Fondazione ed Essevi, ed alla asserita insussistenza di un rapporto di mandato con rappresentanza tra le due società.
I giudici di appello non avevano motivato in ordine alla opponibilità a Pubblicitas dell'accordo del 20 novembre 1989, andando ben oltre le espressione letterali contenute in tale accordo.
In particolare, non avevano spiegato le ragioni per le quali doveva escludersi che il mandato per l'acquisto di uno spazio pubblicitario fosse nato parallelamente ma distintamente dall'incarico di consulenza. In ogni caso gli stessi giudici non avevano considerato che la Fondazione, usufruendo delle prestazioni di cui al contratto 6 luglio 1992, tra Publicitas e Essevi, avevano sia pure in via di fatto, ratificato l'operato del falsus procurator.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1388 e 1704 codice civile.
I giudici di appello avevano fondato il loro ragionamento sulla premessa che nella convenzione del 20 novembre 1989 non era ravvisabile un conferimento di un potere di rappresentanza dalla Fondazione ad Essevi, in base al quale questa ultima potesse considerarsi legittimata alla spendita del nome della Fondazione (destinataria di situazioni giuridiche attive e passive derivanti dall'accordo 6 luglio 1992 Essevi-Publicitas). In effetti, la Fondazione non aveva mai contestato in precedenza la sussistenza di un potere rappresentativo in capo ad Essevi, avendo unicamente dedotto di avere già corrisposto il corrispettivo pattuito direttamente a questa ultima.
Le lettere prodotte confermavano tale conclusione.
Con il sesto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 codice civile.
In particolare, Sipra censura il capo della sentenza di appello che aveva escluso che la omessa contestazione della sussistenza in capo ad Essevi del potere di rappresentanza potesse essere equiparata all'ammissione del conferimento del potere di rappresentanza, in contrasto con la disposizione contenuta nell'art. 2697 codice civile.
L'onere di provare l'opponibilità a Publicitas della delegazione di pagamento (secondo la quale il costo della prestazione avrebbe dovuto essere anticipato da Essevi e solo successivamente rimborsato dalla Fondazione) era posto a carico di questa ultima.
Con il settimo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1399 codice civile.
Immotivatamente i giudici di appello avevano escluso che il comportamento successivo tenuto dalla Fondazione potesse essere considerato alla stregua di una ratifica del contratto concluso da Essevi con Publicitas. La ricorrente richiama sul punto la corrispondenza intercorsa tra le parti.
Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1393 codice civile.
Numerosi elementi portavano alla dimostrazione di un incolpevole affidamento di Publicitas (indotta a confidare nell'avvenuto conferimento di un valido potere rappresentativo dalla Fondazione a Essevi). Anche un comportamento colposo del presunto mandante-rappresentato - ricorda la ricorrente - consente di ritenere applicabile il principio dell'apparenza del diritto.
Con il nono motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1269 e 1368 codice civile. Illegittimo, secondo Sipra, sarebbe ancora quel capo della decisione della Corte territoriale che ha escluso la sussistenza di una delegazione di pagamento.
Dai documenti di causa risultava evidente che la Fondazione aveva, in effetti, eccepito £29 la opponibilità a Publicitas della delegazione di pagamento intervenuta dalla Fondazione ad Essevi.
Dalle lettere successive al contratto 13 luglio 1992, risultava chiaramente che vi era stata una modificazione nel rapporto interno tra Fondazione ed Essevi in ordine al soggetto passivo della obbligazione assunta nei confronti di Publicitas, con conseguente trasferimento dell'obbligo di pagamento diretto dalla Fondazione ad Essevi.
Con il decimo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2041 e 2697 codice civile.
La sentenza di appello viene censurata da Sipra anche in quella parte in cui ha escluso che si fosse ve¬rificata una locupletazione patrimoniale a vantaggio della Fondazione (per avere questa ultima dimostrato di aver sostenuto l'onere economico della prestazione resa in suo favore).
In realtà, nessuna dimostrazione era stata fornita al riguardo. La fattura del 18 giugno 1992, stante la sua genericità, poteva riferirsi anche a prestazione diversa da quella per cui è causa.
La stessa era inoltre di data anteriore alla stipu¬lazione del contratto del 6 luglio 19 92. Tra l'altro, la Fondazione si era impegnata a rimborsare ad Essevi il pagamento del prezzo solo dopo che questa ultima avesse provveduto a corrisponderlo a Publicitas. Mancava pertanto la prova che la Fondazione avesse corrisposto ad Essevi l'importo dovuto per l'acquisto dopo il pagamento da parte di questa ultima a Publicitas.
Con l'undicesimo motivo, infine, la ricorrente deduce la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché omessa pronuncia in ordine alla richiesta di informazioni alla pubblica Amministrazione (art. 213 codice di procedura civile).
Nella comparsa di costituzione in appello, Publicitas aveva ribadito la propria richiesta di informazioni al Ministero delle Finanze in ordine alla data effettiva in cui erano state accreditate le quote utili della lotteria alla Fondazione.
Costituiva circostanza per vero singolare che la Fondazione avesse corrisposto a Essevi 400.000.000 di lire ancor prima che Essevi contrattasse con Publicitas l'acquisto della pubblicità (e che subito dopo Essevi fosse stata dichiarata fallitala). I giudici di appello non avevano preso in considerazione tale richiesta senza alcuna motivazione.
Gli undici motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
La Corte territoriale ha opportunamente premesso all'esame della vicenda i principi istituzionali relativi al mandato ed alla rappresentanza, concludendo - in base all'esame di tutta la documentazione raccolta - che nel caso di specie non poteva parlarsi di mandato con rappresentanza.
Con motivazione adeguata e sufficiente i giudici di appello hanno preso in esame i contratti stipulati dalle parti ed hanno concluso che nella convenzione del 20 novembre 1989 tra Fondazione ed Essevi non era in alcun modo ravvisabile conferimento del potere di rappresentanza.
In conseguenza di ciò, Essevi non poteva, pertanto, dirsi autorizzata a spendere il nome della Fondazione e questa ultima non era direttamente titolare della situazione giuridica attiva e passiva scaturente dalla stipulazione del contratto 6 luglio 1992 tra Essevi e Publicitas.
I giudici di appello hanno rilevato che dalle clausole dei contratti sopra richiamati si ricavava una volontà contraria, intesa ad escludere l'esistenza di rapporti giuridici vincolanti tra la Fondazione ed i terzi.
Anche il comportamento successivo delle parti, secondo l'incensurabile accertamento compiuto dai giudici di appello, costituiva conferma di tale interpretazione.
La decisione impugnata richiama la fattura Publicitas emessa sulla Essevi, il bonifico effettuato dalla Fondazione in favore di questa ultime, le lettere del 23 giugno e 6 agosto 1993 sottolineando che le stesse non potevano in alcun modo essere interpretate come un riconoscimento di debito da parte della Fondazione.
In tal modo, i giudici di appello hanno dimostrato dì conoscere e condividere il consolidato insegnamento dì questa Corte secondo il quale nessun rapporto si costituisce tra il mandante ed il terzo, anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante e l'altro contraente non ignori l'esistenza di quest'ultimo.
L'accertare, poi, in concreto se il mandatario abbia concluso il contratto solo per conto o anche in nome del mandante, e in particolare se vi sia stata o meno la “contemplatio domini” - involgendo la necessità di indagini su elementi di fatto - è compito istituzionalmente devoluto al giudice di merito, il cui apprezzamento in proposito è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici o errori di diritto.
Orbene, nel caso di specie, il giudice di merito, dopo avere rilevato e premesso che nel contratto di fornitura per cui è causa non vi fu spendita del nome da parte della mandataria, ha escluso che la “contemplatio” potesse essere dedotta sulla base di una serie di indizi.
Al riguardo, osserva questa Corte che è indubbio che rientra nei compiti del giudice del merito il giudizio circa l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni: la conclusione cui pervenga lo stesso giudice non è sindacabile in questa sede se - come nel caso di specie - adeguatamente motivata (Cass. 17 settembre 2005 n. 18441).
La Corte d'appello ha motivatamente escluso che con il proprio comportamento successivo la Fondazione avesse comunque ratificato l'operato di Essevi (pag. 16-17 della sentenza impugnata).
Non vi è dubbio, anche a tale riguardo, che la prova della ratifica sia a carico del soggetto che ne invochi la ricorrenza, nel caso di specie, la ricorrente Sipra (incorporante Publicitas} (Cass. 12 gennaio 2007 n. 433, conf. 22 giugno 1998 n. 6189).
L'accertamento in ordine alla eventuale esistenza di valida ratifica costituisce in ogni caso accertamento di merito, anche esso incensurabile se correttamente motivato (Cass. 13 dicembre 2006 n. 26689).
Quanto alle osservazioni circa la apparenza del diritto, è appena il caso di rilevare che rimane a carico di colui che invoca l'apparenza del diritto fornire la prova del comportamento colposo del rappresentato. In ordine alle deduzioni di Essevi relative alla esistenza di una delegazione di pagamento e dell'ingiustificato arricchimento conseguito dalla Fondazione, si tratta di semplici affermazioni, contraddette dalla documentazione raccolta (pagg. 17-19 sentenza impugnata).
Sul punto i giudici di appello hanno rilevato che "nessuna affermazione - orale o documentale - riferibile alla Fondazione Colombo può avere indotto la Publicitas spa a confidare nell'avvenuto conferimento di un potere rappresentativo".
Ancora, la Corte territoriale ha escluso che nel caso di specie ricorressero gli estremi della delegazione di pagamento (pagg. 21-22 sentenza impugnata). In ogni sua forma, sottolineano i giudici di appello, la delegazione postula, quale necessaria premessa, nel delegante la qualità di debitore, della quale “si è dimostrata la insussistenza nel rapporto tra la Fondazione e la Publicitas”.
In ogni caso, la Fondazione aveva dato piena prova di aver provveduto al pagamento del corrispettivo convenuto nei confronti di Essevi: sicché non poteva neppure ipotizzarsi una ingiusta locupletazione patrimoniale da parte della stessa Fondazione (pag. 23 sentenza impugnata).
Al contrario, questa ultima sarebbe destinata a subire, in caso di condanna verso Publicitas, una ingiusta duplicazione, dell'esborso, concretatesi nell'esonero di Publicitas dal rischio economico connesso all'intervenuto fallimento della sua unica debitrice (Essevi).
In ordine alle censure formulate con l'ultimo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha ampiamente argomentato che "nessun significato può assumere, nella valutazione della fattispecie, la circostanza, indicata dall'appellata, che il contratto 6 luglio 1992 prevedesse l'effettuazione del pagamento entro trenta giorni dall'accredito da parte del Ministero delle Finanze delle somme dovute alla Fondazione sugli introiti della lotteria dietro presentazione della relativa fattura" (pag. 19-20 sentenza impugnata).
Da ciò deriva, implicitamente ma assai chiaramente, la assoluta irrilevanza della mancanza di provvedimento in ordine alla richiesta di esibizioni, da Publicitas formulata ex art. 213 c.p.c.
Si richiama la costante giurisprudenza di questa Corte, per la quale l'ordine di esibizione costituisce esercizio di potere discrezionale da parte del giudice del merito. Il provvedimento relativo può essere censurato, pertanto, solo sotto il profilo del difetto di motivazione. Motivazione, come già rilevato, implicitamente presente nella sentenza impugnata che ha ritenuto la irrilevanza di ogni circostanza relativa al momento di pagamento del servizio reso da Essevi alla Fondazione.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio.

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