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Responsabilita’operatore telefonico - buona fede contrattuale

Con la sentenza n. 505/2006 il Tribunale di Brindisi ha sancito, in forza del principio di buona fede e correttezza contrattuale, così come previsto dall’art. 1175 e 1375 c.c., l’obbligo a carico del gestore telefonico di informare tempestivamente l’utente di anomalie nei consumi ed eventualmente di procedere alla sospensione cautelativa del servizio. la Compagnia telefonica deve ritenersi inadempiente nei confronti del consumatore, con conseguente riconoscimento a favore di quest’ultimo del diritto a non corrispondere l’intera somma fatturata. Il Tribunale adito, in accoglimento della domanda dell’attore, ha osservato che la Telecom s.p.a. è tenuta nell’esecuzione del contratto di abbonamento telefonico a comportarsi secondo buona fede e correttezza ex art. 1175 e 1375 c.c.. Il principio di buona fede contrattuale, quindi, costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo giuridico che si considera violato dalla parte contrattuale che, anche non dolosamente, ometta di tenere un comportamento improntato alla diligente correttezza.

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