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Risarcimento danni da inadempimento contrattuale

La sentenza di risoluzione per inadempimento produce, rispetto alle prestazioni già eseguite, un effetto liberatorio ex tunc con la conseguenza che, nel caso si versi in un'ipotesi di inadempimento del venditore, questi è tenuto a restituire quanto versato a titolo di corrispettivo della vendita. Peraltro, è bene specificare che gli interessi non maturano, in questo caso, dal momento in cui è avvenuto il pagamento giacché, venendo meno, appunto, ex tunc il vincolo contrattuale, viene meno la causa alla base del pagamento e, quindi, la disciplina applicabile, a meno di non dimostrare la malafede del venditore, è quella relativa alla ripetizione dell'indebito. Quindi, versandosi in un'ipotesi di indebito oggettivo, salva, si ripete, la buona fede del venditore, gli interessi decorrono dal momento in cui è stata proposta la domanda giudiziale (ai sensi dell'art. 2033 C.c.). (Corte d'Appello Napoli Sezione 3 Civile, Sentenza del 19 gennaio 2009, n. 139)






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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

TERZA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio

nelle persone dei magistrati:

dott. Roberto Bochicchio - Presidente

dott. Francesco Saverio Azzariti Fumaroli - Consigliere

dott. Edoardo Vitale - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 10569 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2005 avente ad oggetto: inadempimento contrattuale, risarcimento di danni, vertente

FRA

DE. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. An.Pa. come da mandato a margine dell'atto di appello, e presso di lui elettivamente domiciliata in Ottaviano alla via Sa.

APPELLANTE

E

LA. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. An.Co. come da mandato a margine della comparsa di costituzione, e con lui elettivamente domiciliata in Napoli alla via Ta., presso la dott.ssa Si.La.

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'impugnata sentenza n. 131/2005 del 28/31 gennaio 2005 il Tribunale di Torre Annunziata così ricostruisce la vicenda processuale:

"Con atto di citazione notificato in data 1.10.2001 la s.r.l. De. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, la s.a.s. La., esponendo di aver acquistato dalla medesima 106 vasetti in vetro con targhetta d'argento e destinati a confezionare altrettante bomboniere commissionatele dai sigg.ri Ma.Or. e Ge.Ro.; che la merce era stata ricevuta in data 20.3.2001; che la merce aveva rivelato gravi difetti consistenti nell'annerimento della targhetta d'argento posizionata sul vetro avvenuto dopo la consegna ai predetti; che pertanto era stata restituita da questi ultimi e la De. aveva a sua volta dovuto restituire la somma di lire 4.153.000; che tale difetto era contestato con fax del 2.6.2001, 7.2001 e 9.7.2001; essa era stata poi restituita al mittente ma rifiutata per cui giaceva presso i magazzini dello spedizioniere.

Pertanto citava in giudizio la detta società, domandando dì dichiararne l'inadempimento contrattuale e per l'effetto pronunciare la risoluzione del contratto; dichiarare non dovuto il pagamento del relativo costo di lire 2.567.202 condannando la convenuta alla restituzione della medesima; dichiarare che l'inadempimento della convenuta aveva determinato danni commerciali alla società attrice, consistenti nella perdita dell'affare citato; condannare la convenuta al risarcimento dei suddetti danni e anche delle spese di giacenza.

Si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito; contestava la fondatezza della domanda asserendo che l'annerimento era circostanza perfettamente logica trattandosi di placche di argento non trattate; tale circostanza doveva essere ben nota alla società attrice posto che la medesima aveva acquistato in diverse occasioni analoga merce senza chiedere mai argento trattato: e che tale tipologia dì argento era considerato un pregio del medesimo; eccepiva comunque la decadenza ai sensi dell'art. 1495 c.c.; contestava infine il quantum richiesto; comunque la merce era stata riconsegnata alLa. e da essa sostituita. Chiedeva quindi il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Acquisiti documenti ed escussi testimoni, all'udienza del 13.10.2004 la causa era assegnata in decisione, con termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di successivi venti per memorie di replica."

Il Tribunale provvedeva quindi nel modo seguente:

"- rigetta le domande;

- condanna la De. s.r.l. in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della s.a.s. La., in persona del l.r.p.t., per la somma di euro 1659,56 di cui euro 59,56 di spese, euro 900,00 per onorari ed euro 700,00 per diritti, oltre spese generali nella misura del 12,5% ed IVA e CP se dovute."

Avverso tale decisione la s.r.l. De. ha proposto appello con atto notificato il 14 dicembre 2005.

L'appellata, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

Quindi la Corte, sulle conclusioni in epigrafe riportate, all'udienza del 10 luglio 2008 ha assegnato la causa a sentenza, riservandosi la decisione all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di appello la s.r.l. De. deduce che erroneamente le è stato negato il risarcimento del danno conseguente al dimostrato inadempimento. Infatti il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che nonostante la sostituzione delle placchette d'argento, effettuata dalla venditrice, l'inadempimento rivestiva ancora fondamentale importanza, in quanto lo scopo cui era destinato l'acquisto non poteva più realizzarsi e la merce era rimasta inutilizzata. Inoltre il primo Giudice avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova della conclusione del contratto di rivendita della merce ai coniugi Ma.-Ge. e la perdita dell'affare, dimostrata dai due assegni prodotti in giudizio e dall'esperita prova testimoniale.

Secondo l'appellante, una volta operata l'irrevocabile scelta della risoluzione, il risarcimento del danno è sempre dovuto ove vi sia garanzia per i vizi della cosa e il danno risarcibile prescinde dall'uso che il compratore abbia fatto del bene venduto, dovendo essere determinato con riferimento al valore oggettivo di questo.

Al riguardo, la Corte osserva quanto segue.

L'asserzione attorea della ricezione di bomboniere aventi caratteristiche diverse (placchette d'argento non "trattate") rispetto a quelle oggetto dell'ordine ha trovato conferma nel comportamento della venditrice, consistito nella sostituzione delle placchette d'argento. Sarebbe stato onere della s.r.l. La. dimostrare che tale sostituzione venne effettuata a titolo di mera cortesia. Non è, invece, emerso alcun elemento in tal senso: anzi, i testi Fr.Ba. e Da.Fe., dipendenti della fornitrice, hanno affermato che un simile inconveniente alle placchette non si era mai verificato, il che rende plausibile la volontà de La. di porre rimedio a una propria inadempienza. La sostituzione senza riserve non può, quindi, che essere interpretata come ammissione implicita del mancato rispetto degli accordi, come giustamente ritenuto dal primo Giudice.

Non è, peraltro, condivisibile l'affermazione del Tribunale che l'accettazione senza riserve della merce da parte della De. dopo la sostituzione delle placchette esclude la configurabilità dell'inadempimento.

Infatti la ricezione della merce - accettata solo in un secondo momento dall'amministratore della De., il quale si era recato presso la sede de La. per riavere il corrispettivo versato: v. testimonianza di Te.As. - si spiega con il proposito di tentare comunque di commercializzarla e in ogni caso interviene quando l'inadempimento si è già consumato.

Trattandosi indubbiamente di un inadempimento di rilevante importanza (art. 1455 c.c.), avuto riguardo all'interesse dell'acquirente, la domanda di risoluzione da questi proposta è da accogliere.

Orbene, con riguardo alle prestazioni da eseguire, la sentenza di risoluzione per inadempimento produce un effetto liberatorio ex mine e rispetto alle prestazioni già eseguite un effetto recuperatorio ex lime, ad eccezione dei contratti ad esecuzione continuata e periodica. Pertanto, in caso di risoluzione di un contatto di vendita per inadempimento del venditore, questi è tenuto a restituire le somme ricevute (cfr., fra le tante, Cass. 22 febbraio 2008 n. 4604).

Va altresì precisato che l'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento non comporta il maturare di interessi, sulle somme versate dall'una all'altra patte in esecuzione del contratto, a decorrere dalla data del versamento, atteso che il venir meno ex lune del vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto successivamente risolto, ma appunto per questo impone di far capo ai principi sulla ripetizione dell'indebito per qualificare giuridicamente la pretesa volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento; e, in materia di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. il debito dell'accipiens - a meno che questi sia in mala fede - produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, perché trova qui applicazione la tutela prevista per il possessore di buona fede - in senso oggettivo - dall'art. 1148 c.c., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto dalla domanda giudiziale, alla cui data di proposizione retroagiscono gli effetti della sentenza.

Nei confronti dell'odierna appellata va dunque pronunciata la condanna alla restituzione dell'importo di Lire 2.567.200, pari a Euro 1.325,85, con gli interessi legali dalla domanda (1° ottobre 2001) e al ritiro della merce a proprie spese presso il corriere vanamente incaricato dalla De. di riconsegnare i prodotti alla venditrice.

Si deve inoltre rilevare che il Tribunale ha errato quando, dopo aver affermato il diritto dell'acquirente al risarcimento del danno, ha disatteso per mancanza di prova la domanda di condanna a tale titolo proposta dalla s.r.l. De.

Che l'affare fosse in corso è dimostrato dalla testimonianza di Te.As., della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare: ella ha confermato che i committenti Ma. e Or. versarono alla De. mediante assegno bancario, di cui vi è copia agli atti, la somma di Lire 4.153.000 (pari a Euro 2.144,85) e che dopo la contestazione da parte loro del vizio della merce il predetto importo venne restituito.

All'odierna appellante va dunque risarcito il mancato guadagno consistito nella differenza, pari a Euro 819,00, fra il corrispettivo pagato alla venditrice e il prezzo che avrebbe ottenuto se la rivendita fosse andata a buon fine (Euro 2.144,85 - 1.325,85). Trattandosi di debito di valore, la somma va rivalutata, sicché, considerato anche il rimborso delle spese di giacenza della merce presso lo spedizioniere (v. missiva e ricevuta della ditta Ba. agli atti), il debito risarcitorio della s.r.l. La. può quantificarsi, all'attualità e comprensivo di interessi legali sulla somma via via rivalutata, in Euro 1.180,00.

Nessun altro pregiudizio patrimoniale risulta dimostrato.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accogliendo per quanto di ragione l'appello proposto dalla s.r.l. De. avverso la sentenza n. 131/2005 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 28/31 gennaio 2005, così provvede:

1) in riforma dell'impugnata sentenza:

a) pronuncia la risoluzione del contratto dedotto in giudizio, intercorso fra la s.r.l. De. e la s.r.l. La.;

b) condanna la s.r.l. La. al pagamento, in favore della s.r.l. De., della somma di Euro 1.325,85, con gli interessi legali dal 1° ottobre 2001;

c) condanna altresì la predetta società al pagamento, in favore della s.r.l. De., della somma di Euro 1.180,00, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza;

d) condanna inoltre la convenuta a rimborsare all'attrice le spese del giudizio, che si liquidano in Euro 50,00 per esborsi, Euro 839,00 per diritti e Euro 900,00 per onorati oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario;

3) condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese del giudizio di impugnazione, che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi, Euro 540,00 per diritti e Euro 850,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.

Così deciso in Napoli il 22 dicembre 2008.

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2009.

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