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Scatta la sanzione disciplinare per il notaio che non paga le imposte dovute a seguito di un atto da lui stipulato per mancanza di adeguata provvista sul proprio conto corrente, e ciò nonostante egli avesse già ricevuto la somma dal cliente

Scatta la sanzione disciplinare per il notaio che non paga le imposte dovute a seguito di un atto da lui stipulato per mancanza di adeguata provvista sul proprio conto corrente, e ciò nonostante egli avesse già ricevuto la somma dal cliente. In tema di illeciti disciplinari previsti a carico di chi esercita la professione notarile, la Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 147, lettera a), prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera, all'interno della quale e' punibile ogni comportamento, posto in essere sia nella vita pubblica che nella vita privata, idoneo a compromettere l'interesse tutelato, il che si verifica ogni volta che si ponga in essere una violazione dei principi di deontologia enucleabili dal comune sentire in un determinato momento storico, dovendosi escludere che il verificarsi di un'eco negativa nella comunita' integri un elemento costitutivo di tale illecito e che, tanto meno, occorra la prova della sua esistenza (v., in tal senso, Cass., sent. n. 21203 del 2011). (Fonte: Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 21 gennaio 2014, n. 1170



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. PROTO Cesare A. - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12915-2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI UDINE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che si riporta agli atti;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. - L'Ufficio delle Entrate di Udine, con nota dell'8 novembre 2010, segnalo' al Presidente del Consiglio Notarile di Udine e Tolmezzo che il notaio (OMISSIS) di Udine non aveva provveduto all'addebito relativamente alle imposte autoliquidate per un atto a suo rogito a seguito di registrazione telematica, per un importo di euro 4.093,00, facendo presente di avere gia' emesso l'avviso di liquidazione per il recupero delle imposte.

Il Presidente del predetto Consiglio avvio' nei confronti del notaio (OMISSIS) un procedimento disciplinare per violazione dell'articolo 147, lettera a), della Legge Notarile, presentando richiesta di sospensione cautelare dello stesso, avuto riguardo alla circostanza che il professionista aveva gia' riportato una condanna alla sospensione per mesi due in relazione a fatti analoghi.

La Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia - Giulia e Veneto, con decisione del 14 gennaio 2011, respinse la richiesta di sospensione cautelare e assolse il notaio (OMISSIS).

Avverso detta decisione propose reclamo il Presidente del Consiglio Notarile di Udine e Tolmezzo.

2. - La Corte d'appello di Venezia, con sentenza depositata il 2 febbraio 2012, in riforma della decisione impugnata, irrogo' al notaio la sanzione pecuniaria di euro 5000,00. Premessa la considerazione del ruolo di assoluta centralita' e rilevanza del notaio in relazione al versamento delle imposte per gli atti da lui ricevuti nell'ambito della procedura telematica di registrazione, la Corte osservo' che, nella specie, appariva inverosimile un comportamento contrario a correttezza della banca di appoggio, essendo, invece, presumibile che il mancato addebito fosse dipeso dalla circostanza che sul conto indicato dal notaio per il relativo addebito non vi fosse provvista sufficiente. Tale condotta fu ritenuta dalla Corte gravemente negligente, in quanto contrastante con la identificazione del notaio come soggetto qualificato a garantire il versamento delle imposte relative agli atti da lui rogati con celerita' e certezza.

La Corte veneta aggiunse che le pregresse reiterate condotte della medesima natura del notaio escludevano l'accidentalita' dell'episodio e la scusabilita' dell'errore. Peraltro, la circostanza che fosse stato lo stesso notaio a segnalare all'Agenzia delle Entrate il mancato addebito e che vi avesse poi provveduto nel termine di quindici giorni fu ritenuto rilevante ai fini della applicazione delle attenuanti generiche professionali.

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il notaio (OMISSIS) sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso il Presidente del Consiglio Notarile di Udine e Tolmezzo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 147 della Legge Notarile in relazione al Decreto Legislativo n. 463 del 1997, articolo 3-ter, introdotto dal Decreto Legislativo n. 9 del 2000, che disciplina il procedimento di acquisizione dell'imposta di registro con il sistema telematico. Si lamenta che l'azione disciplinare sia stata iniziata ancor prima della scadenza del termine per il tempestivo pagamento dell'imposta nonostante fosse stato lo stesso notaio a informare l'Agenzia delle Entrate della vicenda. Si rappresenta che il sistema di autoliquidazione e di pagamento telematico, in cui il notaio e' unico responsabile dell'imposta a titolo principale, e' articolato in due fasi, nella prima delle quali egli liquida l'imposta - cio' che nella specie tra avvenute correttamente - mentre nella seconda si provvede al prelievo. Fino a quando non si sia accertato che il notaio non abbia fatto fronte alla sua obbligazione lasciando insoluto l'avviso di liquidazione, il procedimento di acquisizione dell'imposta non assume rilevanza esterna: sicche' il mero mancato addebito si paleserebbe inidoneo a determinare la compromissione del decoro e del prestigio della classe notarile. Nella specie il prelievo non era riuscito, ma, a seguito di segnalazione dello stesso notaio, era stato emesso l'avviso di liquidazione nei confronti del professionista, il quale aveva proceduto al pagamento nel termine assegnato.

2. - La doglianza e' priva di fondamento.

2.1.- La tesi del ricorrente, secondo la quale, nel caso di pagamento delle imposte a mezzo di prelievo sul conto corrente ai sensi del Decreto Legislativo n. 463 del 1997, articolo 3-ter, introdotto dal Decreto Legislativo n. 9 del 2000, il semplice fatto del mancato addebito non integrerebbe illecito disciplinare, poiche' fino a quando non sia stato accertato l'inadempimento del notaio, a seguito dell'avviso di liquidazione emesso dall'ufficio, il procedimento non assumerebbe rilevanza esterna, non e' condivisibile.

Va osservato, in proposito, in via generale, che, in tema di illeciti disciplinari previsti a carico di chi esercita la professione notarile, la Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 147, lettera a), prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera, all'interno della quale e' punibile ogni comportamento, posto in essere sia nella vita pubblica che nella vita privata, idoneo a compromettere l'interesse tutelato, il che si verifica ogni volta che si ponga in essere una violazione dei principi di deontologia enucleabili dal comune sentire in un determinato momento storico, dovendosi escludere che il verificarsi di un'eco negativa nella comunita' integri un elemento costitutivo di tale illecito e che, tanto meno, occorra la prova della sua esistenza (v., in tal senso, Cass., sent. n. 21203 del 2011).

E, dunque, la mancata risonanza del fatto non esclude di per se' la configurabilita' dell'illecito.

2.2. - Venendo alla specifica condotta contestata, deve rilevarsi che l'obbligo di pagamento immediato sussiste anche nel caso di utilizzo del procedimento Decreto Legislativo n. 463 del 1997, ex articolo 3-ter, tanto piu' che il notaio riceve dal cliente la somma occorrente a tale finalita': sicche' l'omesso controllo da parte del professionista sulla esistenza di adeguata provvista sul proprio conto corrente mina il rapporto fiduciario dell'Amministrazione finanziaria con il notaio.

3.- Con il secondo motivo si denuncia insufficienza e contraddittorieta' della motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dell'incolpazione. La Corte d'appello non avrebbe indicato alcun elemento di prova in ordine alla consapevolezza del notaio di realizzare un illecito disciplinare, essendosi limitata a richiamare un precedente procedimento disciplinare a carico del professionista avente ad oggetto fatti analoghi, senza neanche considerare che il comportamento addebitato al notaio era stato comunque circoscritto ad un unico atto e che egli si era comunque adoperato nei termini di legge.

4. - La censura non risulta meritevole di accoglimento.

L'elemento soggettivo della incolpazione consiste nella coscienza e volonta' di tenere la condotta costituente illecito disciplinare. Ebbene, nella specie, la circostanza della insufficienza della provvista era pienamente conoscibile dal notaio, che si e' dimostrato negligente, avuto anche riguardo agli analoghi episodi verificatisi poco prima. Peraltro, la Corte di merito ha escluso, sia pure in via presuntiva, che si trattasse di disfunzioni attribuibili alla banca di appoggio. E, per la verita', nemmeno lo stesso notaio ha svolto deduzioni in tal senso.

La Corte di merito ha, inoltre, motivatamente, escluso il carattere di mera occasionalita' della condotta del professionista, come la scusabilita' dell'errore. Al riguardo, va, tra l'altro, sottolineato che per la configurabilita' dell'illecito disciplinare non si richiede la colpa grave, come per le violazioni tributarie (Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 5, commi 3 e 4).

5. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nella natura della controversia e nella peculiarita' della vicenda le ragioni della integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
 

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