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Se il compratore non si avvale della garanzia per i vizi contro il venditore che si è offerto di valutare e sanare i vizi non c'è responsabilità di quest'ultimo per inadempimento

Il comportamento inerte dell'acquirente che potendosi avvalere della garanzia per i difetti di fabbrica del bene acquistato (nella specie un'autovettura) non metta a disposizione del venditore, che si sia offerto di periziare ed eventualmente sanare i vizi riscontrati, il bene medesimo agendo direttamente in via giudiziale nei confronti di quest'ultimo (e facendo per di più scadere il termine biennale di validità della garanzia) esclude la sussistenza di una responsabilità per inadempimento a carico dello stesso. Ciò che assume rilevanza, in altri termini, è il fatto che l'acquirente non abbia fatto nulla per permettere al venditore - che pure se ne era reso disponibile - di accertare l'effettiva esistenza dei vizi e provvedere alla loro rimozione. (Tribunale Benevento Civile
Sentenza del 27 marzo 2009, n. 702)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE CIVILE

Il dott. Flavio Cusani, decidendo in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1247/2007 R.G.A.C. passata in decisione all'udienza del 10/11/2008, avente ad oggetto: garanzia di conformità nella vendita di bene mobile

TRA

Ma.Gi., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gi.Ni.Pr., difensore come da procura in atti

ATTORE

E

D'A. S.r.l., in persona del l.r.p.t., difesa dall'avv. La.Fr., con domicilio eletto presso lo studio legale De.De., come da procura in atti

CONVENUTA

NONCHÉ

Bo. S.r.l., in persona del l.r.p.t., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Na.La., difensore come da procura in atti

Fi. S.p.A., in persona del l.r.p.t., difesa dall'avv. Ma.Ba., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gr.Pr., come da procura in atti

CHIAMATE IN CAUSA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 28/3/2007 Ma.Gi. esponeva di aver acquistato in data 16/2/2005 dalla D'A. S.r.l. l'autovettura (omissis) tg. (omissis) con cambio robotizzato dualogic e ruote in lega, per il prezzo di Euro 13.3000.00 interamente corrisposto a mezzo di operazione di finanziamento Fi., senza che il venditore lo avesse informato che quei tipo di autovettura fosse disponibile con due versioni di cambio automatico e che il cambio automatico acquistato fosse particolarmente rumoroso.

L'autovettura, consegnata il 29/3/2005, aveva presentato da subito dei vizi, ma di tale situazione l'acquirente, anche a causa di una grave patologia, ne aveva preso contezza solo dopo un certo periodo di tempo.

I vizi dell'autovettura erano il malfunzionamento del cambio automatico, un intervento di riparazione sul terzo posteriore lato destro e lacune meccaniche e strutturali, come evidenziate con perizia del 4/12/2006 dal perito industriale Di.Fe., solo con la lettura della quale l'acquirente aveva conosciuto in modo pieno e completo dei vizi, provvedendo a denunciarli alla D'A. S.r.l. con lettera raccomandata a.r. del 6/12/2006, con denunzia quindi da considerare tempestiva al fine dell'operatività sia della garanzia legale che di quella convenzionale di cui all'art. 4.1 del documento "Ordine d'acquisto" ed "Accettazione d'ordine" n. 50071 del 16/2/2005.

Per questi motivi l'attore chiedeva al giudice di dichiarare la responsabilità della società venditrice per i vizi e diletti di conformità dell'autovettura compravenduta, con condanna della stessa al ripristino della conformità mediante eliminazione dei diletti strutturali e meccanici; in subordine, nel caso di impossibilità o eccessiva onerosità del rimedio ripristinatorio, chiedeva la condanna della convenuta ad una riduzione del prezzo da determinarsi in via equitativa o la risoluzione del contratto con condanna al rimborso all'attore del prezzo di vendita di Euro 13.300,00 oltre il costo ulteriore del finanziamento pari ad Euro 2.324,00 oltre interessi legali e rivalutazione; chiedeva, inoltre, in ogni caso la condanna al risarcimento del danno, ivi compreso quello da mancata osservanza dell'obbligo di informazione e quello da esborso per costo della consulenza tecnica pari ad Euro 250.00 come da fattura prodotta in atti, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione.

Instaurato il contraddittorio, la D'A. S.r.l. deduceva che già prima della denunzia di vizi del 6/12/2006 il Ma. si era recato presso la convenuta asserendo l'esistenza di presunti difetti del cambio automatico dell'autovettura e già in quella occasione la venditrice aveva dato la massima disponibilità per far periziare il veicolo ed eliminare i vizi che fossero riscontrati.

Evidenziava che la perizia prodotta dall'attore indicava presunti vizi di per se esistenti e riscontrabili già al momento della consegna dell'autovettura, quale una differente tonalità della vernice e la rumorosità del cambio, per cui il Ma., avendoli denunciati oltre i termini di legge, era decaduto dalla possibilità di farli valere ai fini della garanzia ed inoltre l'azione si era prescritta.

Contestava, comunque, la presenza dei vizi e rilevava l'inammissibilità del cumulo delle azioni redibitoria ed estimatoria proposte dall'attore.

Allegava che aveva acquistato a sua volta l'autovettura presso la Bo. S.r.l., per cui, oltre a chiedere il rigetto della domanda, chiamava in causa detta società perché, in caso di accoglimento della domanda attorea, fosse condannata a tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio, con vittoria di spese di lite.

Costituitasi in giudizio, la Bo. S.r.l. deduceva che all'autovettura in questione, in data 18/4/2006, presso la propria officina, era stata sostituita la guarnizione gocciolatoio a sua iniziativa e quando il mezzo aveva percorso già 13.153 km., senza che nessun altro difetto fosse riscontrato al mezzo.

Evidenziava di essere solo venditrice dell'autovettura e che era la casa produttrice a dover rispondere di eventuali vizi di produzione, che erano garantiti per due anni e che comportavano la possibilità di riparazioni o sostituzioni di parti difettose del mezzo da parte dell'organizzazione di assistenza della Fi.

Eccepiva, comunque, la decadenza e prescrizione della garanzia, non avendo l'attore denunciato i vizi entro il termine legale e convenzionale.

Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda attorea e chiamava in causa la Fi. S.p.A. perché, in caso di accoglimento della domanda attorea, fosse condannata a tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio, con vittoria di spese di lite.

La Fi. S.p.A., in breve Fi. S.p.A., contestava resistenza dei vizi e che i vizi fossero stati denunciati nei modi e nei tempi previsti dalla legge ed eccepiva la decadenza e prescrizione dell'azione.

Evidenziava, inoltre, che il costruttore risponde dei vizi solo ai sensi e nei limiti di cui all'art. 123 del D.Lgs n. 206/2005.

Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande, con vittoria di spese di lite.

Indi, sulla base della documentazione prodotta, ritenuta l'inammissibilità ed irrilevanza delle prove orali come richieste dalle parti, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non e fondata e va pertanto respinta.

Invero, pur operando la garanzia da difetti di fabbrica per 24 mesi dalla consegna dell'autovettura, l'attore nulla ha fatto per poter avvalersi della garanzia dell'Organizzazione Fi. ed in particolare per mettere la diretta venditrice D'A. S.r.l. nelle condizioni di accertare l'effettiva esistenza dei vizi ed eliminarli.

Infatti, l'attore si e limitato ad allegare di aver denunziato i presunti vizi dell'autovettura, come da perizia Fe. del 4/12/2006, con missiva legale del 6/12/2006 inviata alla D'A. S.r.l., la quale ebbe a rappresentare, con lettera ricevuta in data 23/1/2007, "la piena disponibilità ad effettuare quelle riparazioni necessarie sulla (omissis) acquistata presso la concessionaria qualora dovessero essere riscontrati difetti di fabbrica".

Orbene, dopo tale risposta, l'attore non ebbe a portare l'autovettura presso la D'A. S.r.l., né presso altra concessionaria, o officina autorizzata o succursale della rete assistenziale della casa costruttrice, così come previsto dal punto 4.1 d del contratto di compravendita per poter usufruire delle prestazioni in garanzia.

L'attore, dopo la missiva di denunzia dei vizi del 6/12/2006, ha direttamente convenuto in giudizio la D'A. S.r.l. con citazione del 28/3/2007, senza chiedere la prestazione in garanzia alla quale detta venditrice si era dichiarata pienamente disponibile, facendo peraltro scadere nelle more del giudizio anche il termine biennale di validità della garanzia da difetti di costruzione.

Ciò posto, non vi e stato alcun inadempimento da parte dei soggetti tenuti a garantire l'acquirente dai vizi di fabbrica dell'autovettura, ma semplicemente un'inerzia dell'avente diritto alla garanzia, il quale non ha messo gli obbligati nelle condizioni di accertare i presunti vizi e di provvedere ad eliminarli.

Trattandosi, infatti, di vizi che non impedivano la normale circolazione dell'autovettura, doveva essere cura dell'acquirente di portarla presso la D'A. S.r.l. o presso una qualsiasi officina dell'organizzazione assistenziale della Fi. S.p.A.

In ogni caso, prescindendo dalla questione relativa alla natura occulta o meno dei difetti denunciati, che pure per ammissione dell'attore esistevano sin dalla consegna dell'autovettura, l'attore avrebbe dovuto far prendere una posizione ufficiale all'organizzazione Fi. in ordine all'esistenza o meno dei difetti, dando alla stessa la possibilità di sottoporre l'autovettura a prove e verifiche tecniche.

Ragioni di equità e le risultanze della perizia Fe. inducono a ritenere giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

1) Rigetta la domanda attorea

2) Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Benevento il 23 febbraio 2009.

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.

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