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Se il contratto di leasing assicura all'utilizzatore il mero godimento e non gia' la titolarita' del bene, questi non può essere obbligato al pagamento del prezzo per intero in caso di mancata consegna del bene

La funzione causale del complesso rapporto di leasing, l'impegno ed il rischio economico del soggetto acquirente-concedente, nel fornire il bene, trovano il relativo corrispettivo sinallagmatico esclusivamente nella corresponsione dei canoni di leasing da parte dell'utilizzatore, al quale il contratto assicura un mero godimento (e non gia' la titolarita' del bene concessogli). Se il contratto di leasing assicura all'utilizzatore il mero godimento e non gia' la titolarita' del bene concessogli non può farsi gravare all'utilizzatore, sia pure a titolo di garanzia, l'obbligo di pagamento dell'intero prezzo del bene concessogli, nel caso di mancata o ritardata consegna del macchinario.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 15 ottobre 2010, n. 21332



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere

Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11503/2006 proposto da:

CO. &. FI. LE. &. FA. S.P.A. (OMESSO), in persona del procuratore speciale Avv. IA. AS. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO VERA 19, presso lo studio dell'avvocato D'AMBROSIO RODOLFO, rappresentata e difesa dagli avvocati NAPPI BEVERINO, GEBBIA ANTONINO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FI. S.R.L. (OMESSO), in persona del legale rappresentante Sig. FI. CE. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio dell'avvocato ZOPPIS EUGENIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PRANDI RICCARDO giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

DA. DA. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1622/2005 della CORTE D'APPELLO di TORINO, SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 06/07/2005, depositata il 20/10/2005 R.G.N. 396/33;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2010 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;

udito l'Avvocato ZOPPIS EUGENIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 6 luglio - 20 ottobre 2005, la Corte di appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Cuneo dell'8-10 ottobre 2002, la quale aveva rigettato la opposizione proposta dalla Co. e. Fi. Le. e. Fa. s.p.a. (gia' BN. Co. e. Fi. s.p.a.) avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza della s.r.l. Fi. per l'importo complessivo di lire 32.688.000, quale prezzo per l'acquisto di macchinari destinati a Da.Da. , utilizzatore finale di un contratto di leasing, stipulato con la societa' opponente, s.r.l. BN Co. e. Fi. .

I giudici di appello confermavano quanto gia' rilevato - dal primo giudice: e cioe' che il macchinario acquistato presso la Fi. doveva considerarsi in tutto conforme a quello ordinato da BN Co. e. Fi. , anche sulla base del numero di matricola risultante dal macchinario e dai l'ordinativo.

La eccezione di tardivita' della consegna della macchina, sollevata da BN Co. e. Fi. , era stata proposta tardivamente, nel giudizio di primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni.

Passando, comunque, al merito, la Corte territoriale osservava che l'eccezione (della quale aveva rilevato la intempestivita') doveva considerarsi infondata, poiche' era stato proprio l'utilizzatore finale a richiedere una dilazione nella consegna della macchina, che costituiva parie di un macchinario piu' complesso.

Per di piu' risultava che la macchina era stata accettata senza riserve dal Da. , dopo un collaudo disposto dalla BN Co. e. Fi. , a cura di societa' da questa ultima designata.

Infine, i giudici di appello aggiungevano (anche se questa osservazione avrebbe dovuto avere rilevanza assorbente ed essere dunque esaminata con carattere di priorita') che il termine stabilito dalle parti non era affatto essenziale (o che, comunque, una - eventuale - clausola di essenzialita' del termine sarebbe stata superata, nel caso specifico, dalla volonta' delle parti).

La domanda di manleva, cosi' come formulata nei. confronti del Da. sin dal giudizio di primo grado e ribadita in appello ("in via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dalla Fi. s.r.l., condannare il sig. Da. Da. a manlevare e tenere indenne la odierna appellante, per le causali in premessa specificate, da ogni e qualunque conseguenza dannosa che dovesse derivare a suo carico") doveva - da ultimo - considerarsi priva di qualsiasi fondamento.

in linea di principio, l'utilizzatore potrebbe avere interesse, stante la trilateralita' del rapporto di leasing dal lato attivo, a far valere, nei confronti del venditore i vizi del bene concesso, non diversamente dal diretto acquirente-concedente.

Tuttavia, dal lato passivo, l'utilizzatore finale non poteva ritenersi tenuto, neppure in via di garanzia, al pagamento del prezzo del bene, ma solo al pagamento dei canoni di locazione, che gli assicura un mero godimento, ma non gia' la titolarita' del bene concessogli.

Il Da. , tra l'altro, non aveva sollevato eccezioni in ordine alla consegna della macchina ed ai vizi della stessa.

Il contratto di acquisto della macchina e il relativo contratto di locazione finanziaria avevano, dunque, raggiunto pienamente il loro scopo.

Avverso cale decisione la s.p.a. Co. e. Fi. Le. e. Fa. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sonetto da tre motivi.

Resiste la s.r.l. Fi. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

I giudici di appello avevano confermato la decisione di primo grado, nella parte in cui la stessa aveva ritenuto intempestiva la formulazione della eccezione di tardivita' della consegna del bene, oggetto dell'ordino di acquisto inoltrato a Fi. dalla societa' opponente, in conseguenza del termine essenziale pattuito dalle parti.

La Corte territoriale, sul punto, si era limitata a riprendere integralmente le osservazioni gia' formulate dal primo giudice, senza prendere in esame le censure mosse alle stesse dalla BN Co. e. Fi. .

Nell'atto di opposizione, era stato dedotto che la consegna della macchina - diversa peraltro da quella ordinata - (intonacatrice a premiscelati), era stata effettuata quando era gia' decorso il termine indicato nel contratto.

La violazione del termine essenziale era stata specificamente dedotta in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale e, nuovamente, nell'atto di appello.

Erroneamente, dunque, i giudici di appello avevano ritenuto - cosi' come gia' il primo giudice - tardiva la eccezione di risoluzione di diritto del contralto per decorso del termine essenziale, in quanto proposta, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione all'articolo 1457 c.c., nonche' omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalla ricorrente (articolo 360 c.p.c., n. 5).

La sentenza impugnata - ad avviso della societa' ricorrente - dovrebbe essere annullata anche per un diverso ordine di ragioni, per avere - con autonoma "ratio decidendi", addirittura assorbente rispetto alla questione esaminata con il primo motivo - ritenuto non essenziale il termine di consegna della macchina, concordato tra le parti.

La societa' opponente, nell'atto di opposizione, aveva sottolineato che nel contratto era stata prevista espressamente la consegna il 22 febbraio 2000: pur in mancanza di ulteriori precisazioni, tale termine - ad avviso della attuale ricorrente - doveva considerarsi essenziale, in considerazione dell'oggetto e della particolare natura della fornitura (che si inseriva nell'ambito di una piu' ampia consegna di diversi macchinari, collegati tra di loro).

Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, sottolinea la ricorrente, doveva concludersi che la risoluzione del contratto, nel caso di specie, era intervenuta in modo del tutto automatico, per il solo fatto delle spirare del termine.

Non occorreva, dunque, una specifica richiesta di risoluzione del contratto da parte di BN Co. e. Fi. , in fase stragiudiziale, ne' sotto forma di domanda o sotto quella di eccezione.

La circostanza, poi, che il bene (diverso da quello richiesto) fosse stato successivamente consegnato ed accettato - dalla stessa opponente - doveva considerarsi priva di qualsiasi rilevanza.

Infatti, nessuna proroga era stata concessa dalla Co. e. Fi. e la consegna, del resto, era avvenuta a distanza di diversi mesi dal previsto termine.

Non poteva, dunque, condividersi la conclusione - seppur formulata in via subordinata - cui erano pervenuti i giudici di appello, per i quali la automatica risoluzione di diritto dei contratto (non tempestivamente denunciata prima della consegna dall'acquirente: pag. 11 sentenza impugnata) doveva in ogni caso essere esclusa, in conseguenza del comportamento concludente della societa' Co. e. Fi. , la quale aveva accettato espressamente - previo collaudo e visita Ispettiva effettuati da societa' incaricata - la consegna del macchinario senza riserve.

Osserva il Collegio:

Dopo aver rilevato che la eccezione relativa all'esistenza di un termine essenziale non era in alcun modo contenuta nell'atto di opposizione e che la stessa era stata, per la prima volta, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, dunque dopo i termini di cui all'articolo 183 c.p.c., comma 5, i giudici di appello hanno escluso che nel caso di specie le parti avessero previsto un termine essenziale per la consegna del macchinario (osservando che nell'accordo era scritto solamente: "prevista consegna 3 febbraio 2000" e nulla si diceva in ordine alla essenzialita' di tale termine).

Inoltre, gli stessi giudici hanno sottolineato che, anche a voler ritenere che il termine fosse essenziale, doveva riconoscersi che le parti avevano concordemente rinunciato a tale termine, ponendo in essere - ed accettando - un adempimento tardivo della prestazione.

Infatti, la macchina era stata consegnata a distanza di circa un mese dalla firma dell'ordine da parte della fornitrice Fi. , dopo la data prevista di consegna (29 aprile 2000) e a distanza di quasi tre mesi da questa (3 febbraio 2000).

In ogni caso, la consegna della macchina era stata effettuata nel mese di giugno 2000, insieme ad altro macchinario, pure richiesto dal Da. , e la consegna era avvenuta previo collaudo eseguito da societa' incaricata dalla societa' di leasing BN Co. e. Fi. .

Queste due, diverse ed autonome tra loro, "rationes decidendi" sono censurate dalla ricorrente con il secondo motivo.

Ad avviso del Collegio, il motivo e' inammissibile nella parte in cui si' censura il doppio accertamento compiuto dai giudici di appello, i quali hanno espressamente escluso la essenzialita' dei termine, ed aggiunto - con autonoma "ratio decidendi" - che in ogni caso (dunque, anche se potessero ravvisarsi gli estremi di una essenzialita' del termine) la BM Co. e. Fi. vi avrebbe rinunciato, avendo accettato espressamente la consegna dei macchinario, a distanza di qualche mese, e dopo una ispezione ed un controllo effettuati da una societa' dalla stessa incaricata.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che dalla documentazione prodotta risultava chiaramente la non essenzialita' del termine.

I giudici, di appello hanno spiegato che il differimento della consegna era stato espressamente richiesto proprio dall'utilizzatore finale, per sue specifiche esigenze.

La ragione di tale differimento doveva rinvenirsi nel fatto che la macchina faceva parte di una piu' ampia fornitura di macchinari consegnati in tempi diversi, senza alcuna contestazione del Da. , a partire dal giugno 2000.

I tempi di consegna dei vari macchinar dovevano, pertanto, essere coordinati tra di loro e dunque non poteva avere alcuna utilita' la consegna di una macchina, ai di fuori di un determinato contesto temporale di completamento dell'intero macchinario.

Tra l'altro, ha osservato la Corte territoriale, con argomentazione autonoma (non censurata specificamente dalla ricorrente) la societa' Co. e. Fi. non aveva denunciato il ritardo nella consegna, ma aveva rinunciato alla risoluzione di diritto, accettando - con il proprio comportamento concludente - l'adempimento tardivo della prestazione dopo che la societa' F & C, incaricata del collaudo dalla BN Co. e. Fi. s.p.a., aveva dichiarato la conformita' del macchinario consegnato a quello ordinato ed il suo corretto funzionamento.

Ogni questione in ordine alla necessita' di una espressa domanda od eccezione, ai fini della risoluzione di diritto ex articolo 1457 c.c. (secondo motivo) ed alla tempestiva deduzione di una eccezione relativa all'inutile decorso del termine stabilito dalle parti, puo' ritenersi - a questo punto - assorbita dalle considerazioni che precedono.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalla ricorrente in relazione alla domanda di manleva spiegata nei confronti del terzo, Da.Da. (articolo 360 c.p.c., n. 5).

I giudici di appello avevano osservato che in nessun caso questo ultimo avrebbe potuto ritenersi tenuto al pagamento del prezzo di vendita del bene (anche in via di garanzia), considerato che la vendita riguardava un diverso e distinto autonomo rapporto tra venditore e concedente.

Tale soluzione, ad avviso della ricorrente, si' porrebbe in aperto contrasto con una corretta interpretazione della natura giuridica del leasing.

Infatti, in questo contratto era stata espressamente convenuta l'assunzione a carico del Da. dell'obbligo di mantenere indenne la societa' di leasing proprio nel caso di mancata o ritardata consegna del bene locato e di conseguente risoluzione del contratto di vendita.

Il contratto di leasing costituisce un rapporto trilaterale in cui l'acquisto del bene ad opera del concedente deve essere effettuata per conto dell'utilizzatore.

Costituisce elemento naturale del negozio - rileva ancora la societa' ricorrente - la previsione dell'esonero del concedente da ogni responsabilita' in ordine alla consegna ed alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo questo ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sara' oggetto del contratto con il concedente il quale non sara' responsabile della consegna.

Osserva il Collegio:

anche questo ultimo motivo si rivela del tutto infondato.

Con motivazione adeguata i giudici di appello hanno osservato che la funzione causale del complesso rapporto, di leasing, l'impegno ed il rischio economico del soggetto acquirente-concedente, nel fornire il bene, trovano il relativo corrispettivo sinallagmatico esclusivamente nella corresponsione dei canoni di leasing da parte dell'utilizzatore, al quale il contratto assicura un mero godimento (e non gia' la titolarita' del bene concessogli).

Il contratto di leasing, nel caso di specie, assicurava all'utilizzatore il mero godimento e non gia' la titolarita' del bene concessogli: pertanto, l'equilibrio del rapporto - ha concluso la Corte territoriale con motivazione del tutto logica - sarebbe risultato del tutto stravolto dalla possibilita' di addossare all'utilizzatore, sia pure a titolo di garanzia, l'obbligo di pagamento dell'intero prezzo del bene concessogli, nel caso di mancata o ritardata consegna del macchinario.

Se e' vero, infatti, che l'utilizzatore puo' far valere eventuali vizi del bene, esercitando in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura, in quanto strumentali alla concessione in godimento del bene, l'utilizzatore non puo' certo essere tenuto, neppure in via di garanzia - ha osservato conclusivamente la Corte territoriale al pagamento del prezzo del bene, in quanto cio' riguarda il rapporto di vendita tra venditore e concedente, cui egli e' estraneo (Cass. 19 maggio 2006 n. 11776, 27 luglio 2006 n. 17145).

A fronte di tale, motivata, conclusione, si infrangono tutte le censure di vizi motivazionali formulate dalla societa' ricorrente.

Il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della societa' ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la societa' ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di cui euro 1.300,00 (milletrecento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.
 

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