Contratti: Guide e Consulenze Legali

Chiedi un contratto

Redigiamo il tuo contratto sulle tue esigenze
in 48 ore a soli 98 euro!

Se il prodotto è difettoso, il contratto può essere dichiarato risolto anche se il venditore si prodiga per ripararlo

Per l'esercizio dell'azione di risoluzione del contratto di compravendita per i vizi delle cose che di esso formano oggetto,non e' richiesta dall'articolo 1492 c.c., la colpa dell'alienante,la cui sussistenza e', invece, necessaria per promuovere l'azione risolutoria, per difetto delle qualita' promesse, in quanto l'articolo 1497 c.c., che disciplina quest'ultima, richiama, a differenza dell'altra norma, "le disposizioni generali dell'istituto della risoluzione per inadempimento", il quale e' fondato sulla colpa (vedi Cass. n. 639/2000), nonche' per promuovere l'azione risarcitoria, nella quale l'articolo 1494 c.c., presuppone la colpa del venditore, ponendo a suo carico una presunzione di conoscenza dei vizi. Dunque se il prodotto è difettoso, il contratto può essere dichiarato risolto anche se il venditore si prodiga per ripararlo. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 18 maggio 2009, n. 11423)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere

Dott. ODDO Massimo - Consigliere

Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7957/2004 proposto da:

RO. AN. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SS. PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio dell'avvocato MAURO VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato SERVINO ANTONIO;

- ricorrente -

FR. LU. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 920/2003 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 11/07/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2009 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per accoglimento 1 motivo del ricorso con assorbimento degli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 3.12.1991 Ro.An. conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Catanzaro, la ditta Fr. Lu. in persona dell'omonimo titolare, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di compravendita relativo all'acquisto di un depuratore d'acqua per uso domestico.

Si costituiva la ditta convenuta che resisteva alla domanda avversaria chiedendone il rigetto.

Il Giudice di Pace,subentrato per legge al Pretore,rigettava la domanda attorea e condannava il Ro. alle spese processuali, ivi comprese quelle della disposta CTU.

Al termine della ricostruzione dei fatti di causa quel giudice fondava il proprio convincimento di esenzione di responsabilita' per inadempimento della ditta Fr. sulla circostanza che, in violazione dell'articolo 1495 c.c., parte attrice non aveva tempestivamente e cioe' nel termine di otto giorni denunciato i vizi della cosa acquistata; che mai, in precedenza, il Ro. aveva manifestato l'intenzione di risolvere il contratto, adoperandosi, al contrario, in vista dell'attuazione dell'operazione contrattuale; che giusta il disposto normativo dell'articolo 1455 c.c., il supposto inadempimento del Fr. , in quanto giudicato di scarsa importanza, non poteva elevarsi a presupposto dell'effetto risolutivo del contratto; che comunque il ctu aveva imputato la disfunzione del depuratore e, segnatamente, della valvola di questo,alla diversa pressione dell'acqua erogata, nel luogo in cui esso era stato installato rispetto a quella propria del Comune in cui aveva sede l'Azienda produttrice; che in altri termini ed in tale ottica, la disfunzione della valvola e quindi dell'apparecchio tutto dipendeva dalla circostanza che la valvola medesima era stata tarata sulla pressione di origine. Proposto gravame dal soccombente,il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, con sentenza dell'11 luglio 2003, rigettava l'impugnazione, condannando l'appellante alle maggiori spese del grado.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Ro. An. sulla base di sei motivi,illustrati da memoria.

Non ha spiegato attivita' difensiva in questa sede l'intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia,in riferimento all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 1476, 1490, 1492 e 1494 c.c., nonche' omessa o illogica motivazione.

Osserva il ricorrente che il Tribunale,pur avendo riconosciuto esplicitamente la sussistenza di un vizio del depuratore da lui acquistato, aveva ritenuto che esso non postulasse responsabilita', neppure sotto il profilo dell'inadempimento per colpa,del venditore, per essersi questi attivato per garantirne il corretto godimento, reputando, quindi, con interpretazione distorta ed illogica delle richiamate norme, che per tale ragione la risoluzione del contratto non potesse esser dichiarata.

Avrebbe dovuto al contrario quel giudice,proprio per la ritenuta sussistenza del vizio,senz' altro accordare ad esso Ro. la tutela richiesta, accogliendo l'appello e pronunciando la risoluzione del contratto intercorso con il Fr. , esaminando solo in un secondo momento la richiesta risarcitoria, eventualmente rigettandola ove avesse ritenuto insussistente la colpa soggettiva del venditore.

La doglianza e' fondata.

Questa Suprema Corte ha piu' volte affermato che per l'esercizio dell'azione di risoluzione del contratto di compravendita per i vizi delle cose che di esso formano oggetto,non e' richiesta dall'articolo 1492 c.c., la colpa dell'alienante,la cui sussistenza e', invece, necessaria per promuovere l'azione risolutoria, per difetto delle qualita' promesse, in quanto l'articolo 1497 c.c., che disciplina quest'ultima, richiama, a differenza dell'altra norma, "le disposizioni generali dell'istituto della risoluzione per inadempimento", il quale e' fondato sulla colpa (vedi Cass. n. 639/2000), nonche' per promuovere l'azione risarcitoria, nella quale l'articolo 1494 c.c., presuppone la colpa del venditore, ponendo a suo carico una presunzione di conoscenza dei vizi (vedi Cass. n. 14665/2008).

In base a questi principi, dai quali non vi sono ragioni valide per discostarsi, deve ritenersi che il giudice d'appello, avendo accertato con suo incensurabile apprezzamento di merito sufficientemente motivato, la sussistenza del vizio da cui era affetto il depuratore venduto (il cui mancato funzionamento si era verificato a causa di un'avaria alla valvola di tipo meccanico montata in origine e sostituita con altra di tipo elettrico, vale a dire una elettrovalvola) avrebbe dovuto pronunciare la risoluzione del contratto concluso dal Ro. con la venditrice ditta Fr. e solo successivamente esaminare la pretesa risarcitoria, per l'accoglimento della quale costituisce, invece, presupposto necessario la colpa dell'alienante.

Alla stregua di tali argomentazioni, in accoglimento del primo motivo e restando assorbiti i rimanenti, la gravata sentenza va sul punto cassata con rinvio della causa al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione, il quale si adeguera' ai suindicati principi di diritto, provvedendo altresi' sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa in relazione al motivo accolto l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.

INDICE
DELLA GUIDA IN Contratti

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 1997 UTENTI