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Se l'appaltatore, a seguito di denuncia di vizi, esegue delle riparazioni, il termine di decennale di prescrizione previsto dall'articolo 1669 del Cc inizia a decorrere ex novo dall'esecuzione dei lavori

In materia di appalto, nel caso di riparazioni eseguite dall'appaltatore a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente, il termine decennale di prescrizione previsto dall'articolo 1669 del Cc inizia a decorrere ex novo dall'esecuzione dei lavori. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 29 settembre 2009, n. 20853)



- Leggi la sentenza integrale -


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VELLA Antonio - Presidente

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17402/2004 proposto da:

GR. EZ. CO. SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. GR. FR. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato GAHBERINI MONGENET RODOLFO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati URSO EMANUELE, GUGLIELMUCCI ENRICO;

- ricorrente -

contro

CO. GI. , PI. GI. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CANDIA 50, presso lo studio dell'avvocato CONTUCCI LORENZO, rappresentati e difesi dagli avvocati ZILIO ROBERTO, SPANGARO SANDRO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 70/2004 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 05/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2009 dal Consigliere Dott. SCHERILLO GIOVANNA;

udito l'Avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato SPANGARO SANDRO difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti atti di citazione, notificati rispettivamente in data 7 e 11.3.95, Co. Gi. e Pi. Gi. , in qualita' di soci della cooperativa edilizia Primavera ed assegnatari, ciascuno, di una unita' immobiliare di proprieta' di quest'ultima, convenivano, davanti al Tribunale di Udine, la s.r.l. Gr. Ez. Co. , costruttrice in appalto delle predette unita' immobiliari su incarico della cooperativa, per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivati da gravi difetti della costruzione. Deducevano, in particolare, che negli alloggi ad essi assegnati in proprieta' erano comparse serie fessurazioni dei muri determinate dal cedimento del terreno di fondazione e che a nulla era valso l'intervento riparatore posto in essere dalla convenuta nel luglio 1993.

La convenuta resisteva alla domanda eccependo - tra l'altro - la prescrizione del diritto azionato dagli attori.

Le due cause, iniziate separatamente, venivano riunite e, all'esito dell'istruttoria, l'adito Tribunale, con sentenza 24.11.2000, respingeva la domanda attorca ritenendo prescritta l'azione.

La decisione veniva riformata dalla Corte d'appello di Trieste che, ritenuto non compiuto il termine di prescrizione, con sentenza n. 70/2004, in accoglimento del gravame proposto dagli attori, affermava la responsabilita' della convenuta per i gravi difetti dell'opera condannando la Gr. a pagare al Co. ed al Pi. , in solido, la somma di euro 136.520,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi di mora dal 28.11.2003 e spese dei due gradi di giudizio.

Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione la societa' Gr. formulando tre motivi di censura illustrati da una memoria difensiva.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 - Con il primo motivo di censura si denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1667, 1669 e 2946 c.c., per avere il giudice d'appello ritenuto che il riconoscimento dei vizi operato dalla ricorrente con l'esecuzione, nel luglio 1993, di lavori di riparazione, aveva determinato il sorgere di una nuova distinta obbligatone svincolata dai termini di denuncia e prescrizione stabiliti dall'articolo 1669 c.c. e soggetta unicamente al termine di prescrizione ordinaria, senza tenere conto che il principio secondo cui il riconoscimento dei vizi rende superflua la denuncia facendo sorgere una nuova obbligazione a carico dell'appaltatore, si attaglia al caso in cui l'appaltatore si sia obbligato ad eseguire le riparazioni e non al caso in cui, come nella specie, le riparazioni siano state eseguite. In questo secondo caso, infatti, se i vizi riemergono, l'azione resta soggetta al termine di cui all'articolo 1669 c.c.. Poiche' nel caso di specie il riconoscimento dei vizi si era verificato con l'esecuzione dei lavori di riparazione del luglio ‘93, e che dopo tali lavoragli attori avevano denunciato il persistere dei medesimi difetti, l'azione di garanzia, intrapresa nel marzo ‘95, non poteva ritenersi svincolata dal rispetto del termine di prescrizione decorrente dalla denuncia stessa.

2 - Col secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 11669 e 2697 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche' contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione per avere il giudice d'appello: a) affermato che non vi era prova della denuncia dei vizi, quanto meno da parte del Pi. , e che la lettera 14.9.93 firmata dal solo Co. , non aveva contenuto di denuncia laddove era incontestato tra le parti che la denuncia dei difetti, decorrente dal 14.9.93, era stata fatta da entrambi gli attori e riguardava i fenomeni di cedimento; b) ritenuto che, alla data del 14.9.93, gli attori non avevano ancora la conoscenza adeguata dei vizi pur avendo affermato in sentenza che nella stessa data la ricorrente aveva riconosciuto che i vizi riguardavano la tenuta delle fondazioni.

3 - Con il terzo motivo si denuncia contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione per avere il giudice d'appello recepito le conclusioni del CTU senza esaminare le osservazioni del consulente di parte ing. P. , depositate all'udienza del 14.1.03, affermando che queste non erano presenti nel fascicolo, benche' si trattasse di osservazioni decisive. Inoltre ha disatteso i rilievi della difesa della ricorrente in ordine all'espletamento della CTU limitandosi ad affermare che si trattava di asserzioni non provate.

2 - I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perche' connessi, vanno entrambi disattesi.

Il principio secondo cui, in caso di riparazioni eseguite dall'appaltatore a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente, il termine decennale di prescrizione previsto dall'articolo 1669 c.c., inizia a decorrere ex novo dall'esecuzione dei lavori, dovendosi intendere questa come riconoscimento dei vizi (ex multis: Cass. 13/93) va coordinato con il principio (ex multis: Cass. 567/05) secondo cui il termine in questione inizia a decorrere dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravita dei difetti (Di conseguenza, nel caso in cui la sufficiente conoscenza dei difetti sia stata raggiunta soltanto dopo l'esecuzione delle riparazioni ed in conseguenza dell'inefficacia di queste, il termine prescrizionale deve farsi decorrere da questo successivo momento e non gia' dall'esecuzione delle riparazioni.

Dalla sentenza risulta che la Corte d'appello, esaminate in correlazione tra loro le risultanze probatorie e, in particolare, coordinando la lettera di denuncia inviata dagli attori alla Gr. nel (OMESSO) (dopo che questa aveva fatto eseguire un intervento riparatore), con la risposta inviata dalla Gr. il (OMESSO), nella quale si invitavano gli attori ad attendere del tempo affinche' le opere di consolidamento si assestassero, ha tratto dal tenore delle due missive il convincimento che se ancora nel settembre ‘93 neppure un soggetto esperto, quale lo stesso appaltatore, era in grado di capire se le opere eseguite erano state efficaci, a maggior ragione gli attori non potevano avere raggiunto la conoscenza adeguata dell'entita' dei vizi e della loro causa che riscontravano nelle loro abitazioni. Ne derivava che, ai fini di una valida denuncia, occorreva fare riferimento alla successiva lettera inviata dagli attori alla Gr. il (OMESSO) (quando, cioe', rivelatasi l'inefficacia delle riparazioni, fu dagli attori raggiunta la consapevolezza della natura dei difetti e della gravita degli stessi) con la conseguenza che alla data dell'introduzione del giudizio (novembre ‘95) il termine annuale di prescrizione non era ancora decorso.

Avuto riguardo alla peculiarita' del caso concreto i principi di diritto risultano correttamente applicati, ne' si riscontrano i denunciati vizi di motivazione essendo la decisione aderente alla realta' processuale e alla logica;

Consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese, del giudizio di cassazione, liquidate come segue con esclusione delle spese relative al controricorso. Tardivamente notificata).

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.500,00, per onorari.


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