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se sulla relata di notifica dell'atto di citazione a persona giuridica, il soggetto che ha materialmente ritirato il pacco venga indicato “dipendente incaricato alla ricezione degli atti”, si determina una presunzione assoluta di conoscenza dell'atto

Nel caso in cui, sulla relata di notifica dell'atto di citazione a persona giuridica, il soggetto che ha materialmente ritirato il pacco venga indicato “dipendente incaricato alla ricezione degli atti”, si determina una presunzione assoluta di conoscenza dell'atto medesimo da parte della persona giuridica stessa, presunzione che risulta superabile solo se si fornisca la prova dell'assoluta estraneità del soggetto di cui sopra sia perché non dipendente, sia perché comunque privo di un qualsiasi rapporto con la destinataria dell'atto giudiziario. Coerentemente con questa impostazione l'Ufficiale Giudiziario non ha alcun obbligo di indagare sugli effettivi rapporti che legano il soggetto che - trovato nella sede legale della persona giuridica e qualificatosi come dipendente - materialmente raccoglie il plico notificato e la persona giuridica stessa. Il fatto, peraltro, che il soggetto, pur se dipendente, sia affetto da provati disturbi psichici che avrebbero determinato la mancata trasmissione dell'atto non prova, da solo, che ciò non sia realmente avvenuto o che comunque il soggetto non fosse realmente addetto alla ricezione degli atti.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Giovanni Liberati, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 17134 del R.G. Civ. dell'anno 2006

promossa da

S.n.c. MI. di Mi. S. & C., con sede in (omissis), in persona del suo legale rappresentante, Si.Mi., rappresentata e difesa dall'avvocato An.D.Pa., presso il quale è elettivamente domiciliata in (omissis), per procura speciale a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

contro

S.p.a. ON. COSTRUZIONI EDILI, con sede in (omissis), in persona del suo legale rappresentante, ingegner Gu.On., rappresentata e difesa dagli avvocati Ma.No. ed En.Ma., presso i quali è elettivamente domiciliata in (omissis), per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 30 maggio 2006 la società Mi. evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale la On. Costruzioni Edili, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni arrecati ad una automobile di sua proprietà da un palo ligneo di sostegno della rete elettrica a servizio di un cantiere edile della convenuta.

Esponeva che il 7.2.2005 l'automobile Alfa Romeo targata (omissis) di sua proprietà era stata posteggiata sul ciglio di via (omissis), in territorio del comune di (omissis), all'altezza del numero (omissis); su tale strada vi era un cantiere edile della convenuta, che aveva posizionato sulla strada un palo in legno, a sostegno dei cavi di collegamento alla rete elettrica; tale palo era caduto sulla suddetta automobile danneggiandola in più parti (cofano, parafanghi, fiancata destra e baule), arrecandole danni per la cui riparazione essa aveva speso la somma di € 3.500; inoltre aveva dovuto noleggiare un'altra automobile, da utilizzare durante tali riparazioni, spendendo l'ulteriore somma di € 300.

Affermava, pertanto, che di tali danni doveva rispondere la convenuta, per l'imperizia e la negligenza nella installazione di tale palo di sostegno, e concludeva, pertanto, chiedendone la condanna a corrisponderle la somma complessiva di € 3.800 quale risarcimento di tali danni, oltre accessori e spese, come in epigrafe.

La società convenuta, benché ritualmente citata, non si costituiva, e veniva di conseguenza dichiarata contumace.

Con ordinanza del 21.11.2006 il Giudice istruttore ammetteva le prove per interrogatorio formale della convenuta contumace e per testimoni dedotte dalla attrice, fissando per la loro assunzione l'udienza del 17.5.2007.

La convenuta provvedeva quindi a costituirsi con comparsa depositata in tale udienza, esponendo di aver gestito un cantiere destinato alla realizzazione della casa di accoglienza denominata L.Ma. in comune di (omissis); l'impianto elettrico era stato realizzato dalla ditta IR., che lo aveva collegato alla cabina elettrica dell'ENEL con un cavo teso, regolarmente posto a cinque metri di altezza, che attraversava via (omissis); il 7.2.2005 era transitato per tale via un autoarticolato con rimorchio che trasportava un grosso escavatore, il cui braccio aveva agganciato il cavo elettrico provocando la caduta del palo di sostegno su una automobile posteggiata; in seguito aveva appreso che tale autoarticolato apparteneva alla S.r.l. CI. ed aveva denunciato l'evento alla propria assicuratrice, la Vi.As.

Soggiungeva di aver appreso della instaurazione del giudizio solo in occasione della notificazione della ordinanza ammissiva del suo interrogatorio formale, avvenuta il 23.1.2007, in quanto la dipendente che aveva ricevuto il plico contenente la copia notificata della citazione, Ca.Ad., assunta ai sensi della legge n. 68 del 1999 era affetta da un deficit psichico che comportava cali di attenzione e disordine, ed aveva omesso di informare il datore di lavoro della avvenuta notificazione di tale atto.

Affermava, pertanto, di non essersi potuta costituire per causa a lei non imputabile, non essendo stata addetta alla ricezione degli atti la Ad. ma solo alla battitura di testi, e chiedeva pertanto di essere rimessa in termini onde potersi costituire tempestivamente o, in subordine, al fine di poter dimostrare la propria estraneità all'evento produttivo dei danni lamentati dalla attrice.

Nel merito contestava la propria responsabilità, essendo stato correttamente realizzato il collegamento elettrico del cantiere ed essendo, invece, addebitabile ad un evento eccezionale, il transito del suddetto autoarticolato.

Concludeva, pertanto, chiedendo di essere autorizzata a chiamare il causa la suddetta S.r.l. CI., onde essere dalla stessa manlevata per il caso di condanna, e per il rigetto della domanda della attrice, come in epigrafe.

Nel corso della medesima udienza del 17.5.2007 veniva quindi assunta la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, Gu.On., e la testimonianza di El.Zi.

Il difensore della convenuta dichiarava anche di voler chiamare in causa la propria assicuratrice e di avere omesso la relativa istanza nella propria comparsa per mero errore materiale.

Con ordinanza del 17.5.2007 il Giudice istruttore, revocata la contumacia della convenuta, ne disattendeva le altre istanze.

Senza ulteriore istruzione la causa veniva quindi assunta in decisione all'udienza del 15.1.2008, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, ed entrambe le parti provvedevano successivamente, entro i termini loro assegnati, a depositare fascicolo e conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella relazione di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio la Ad., cui venne consegnata copia dell'atto, è indicata come dipendente incaricata della ricezione degli atti.

Ciò, come è noto (cfr. Cass., 7.4.1987 n. 3396; id. 27.8.1986 n. 5241), determina una presunzione per superare la quale occorre la prova rigorosa della inesistenza sia del rapporto di lavoro e sia di qualsiasi altro rapporto in base al quale si possa verificare la trasmissione alla società destinataria (cfr. Cass., 29.5.1998, n. 5304; id. 9.6.1986, n. 3814) : l'ufficiale giudiziario, una volta che siano stati (come nel caso di specie) correttamente indicati la denominazione e la sede della persona giuridica destinaria dell'atto da notificare, può, legittimamente e senza necessità di specifiche investigazioni, presumere, avuto anche riguardo alle concrete circostanze di fatto, che il soggetto rinvenuto nella sede legale dell'ente, dichiaratosi dipendente (come nel caso della Ad.) sia tra i soggetti indicati dall'art. 145 c.p.c. come abilitati a ricevere la notificazione (così Cass., Sez. Trib., 20.7.2007, n. 16102).

La sola circostanza che la Ad. fosse affetta da disturbo bipolare in trattamento (come si ricava dal doc. 3 di parte convenuta) non consente di ritenere né che la stessa non fosse incaricata della ricezione degli atti (non essendo stati addotti elementi di sorta al riguardo ed in ordine alla organizzazione interna della società convenuta), né che la stessa non abbia provveduto alla trasmissione della copia dell'atto notificato alla società, non potendo ciò ricavarsi dal solo disturbo da cui la stessa era affetta, che non consente di per sé solo di presumere tale condotta, con la conseguenza che l'istanza di rimessione in termini avanzata dalla società convenuta deve essere respinta.

Nel merito la domanda della attrice pare fondata, essendo emersi sia la verificazione dell'evento produttivo dei danni che la sua riconducibilità alla sfera di controllo della società convenuta.

L'amministratore della società convenuta, Gu.On., in occasione del suo interrogatorio formale si è riportato, quanto alle modalità di verificazione dell'evento dannoso, alla relazione del direttore tecnico del cantiere di (omissis), prodotta dalla convenuta quale doc. 1 ("Non sono presente sempre in cantiere e quindi non assistetti all'evento dannoso oggetto della domanda della attrice. Vi assistette il direttore del cantiere, ing. La., il quale fece anche la denuncia alla nostra assicurazione, che non posso che confermare").

Da tale relazione, oltre alla conferma della caduta del palo di sostegno sulla automobile Alfa Romeo posteggiata lungo la via (omissis), risulta anche che il cavo elettrico di collegamento con la cabina di derivazione elettrica dell'ENEL con il passare del tempo aveva subito una inflessione al centro (Tale tesata si presume sia stata posata correttamente, cioè ad un'altezza pari o superiore a mt. 5,00, perlomeno riferita ai due estremi. Probabilmente ha subito una inflessione al centro con il passare del tempo, presentando una freccia, in mezzeria della tesata e quindi al centro della strada, di circa 50 cm.), che evidentemente, favorì il suo aggancio da parte dell'autoarticolato della S.r.l. CI., che ne provocò la caduta sulla automobile di proprietà della attrice.

La verificazione dell'evento produttivo dei danni, peraltro non negata dalla convenuta, è stata, comunque, confermata da El.Zi., dipendente della attrice, che ebbe modo di assistervi dalla finestra della propria stanza, durante l'orario di lavoro ("La sede della società MI. era in via (omissis), di fronte al cantiere della S.p.a. ON. ed il signor Mi. posteggiava sempre la automobile nella via; dalla finestra del mio ufficio ebbi quindi modo di vedere che un palo della luce in uso al cantiere cadde sulla automobile del signor Mi., danneggiandola; scese il signor Mi., che parlò con qualcuno nel cantiere e poi non ho più seguito la cosa. Di sicuro il palo danneggiò il cofano e non sono in grado di precisare gli altri danni. Non so perché cadde il palo, anche se non c'era affatto vento quel giorno. Vidi il palo cadere perché avevo la finestra davanti, anche se non so dire perché il palo cadde, ma posso dire che rimase sull'auto").

Possono, dunque, ritenersi dimostrati sia la verificazione dell'evento produttivo dei danni di cui si controverte che la sua addebitabilità alla convenuta, per la insufficiente vigilanza sulle condizioni e l'altezza del cavo elettrico posto al di sopra della via (omissis) (essendo stata prospettata solo nella comparsa conclusionale, e per la prima volta, la responsabilità della convenuta quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., come eccepito dalla convenuta nella sua memoria di replica), giacché, come sostanzialmente riconosciuto nella suddetta relazione dell'ingegner La., il suo abbassamento favorì l'aggancio da parte dell'autoarticolato in transito su tale via e la conseguente caduta del palo di sostegno sulla automobile della attrice, che si trovava posteggiata lungo la medesima via.

Ne consegue la condanna della convenuta a risarcire alla attrice tutti i danni conseguenti a tale evento, da attribuire alla insufficiente vigilanza sulla tesatura del suddetto cavo elettrico di servizio del cantiere della convenuta medesima.

L'entità dei danni sopportati dal veicolo di proprietà della attrice non è stata contestata dalla convenuta.

Gli stessi sono, inoltre, stati riconosciuti anche nella succitata relazione dell'ing. La. (nella quale si da atto che "Il palo cadendo a terra andava ad urtare l'autovettura Alfa Romeo targata (omissis) e per di più veniva trascinato per parecchi metri prima che l'autista dell'autoarticolato se ne accorgesse, procurando così dei danni all'Alfa Romeo sul cofano motore, sul tetto e su tutta la fiancata destra").

Poiché le riparazioni indicate nella fattura prodotta dalla attrice (sostituzione parafango anteriore destro, riparazione paraurti anteriore, paraurti posteriore, cofano anteriore, parafango posteriore destro, porta posteriore destra, porta anteriore destra, cofano posteriore, tetto, cfr. doc. 1 della attrice) paiono riconducibili proprio ai danni descritti dalla Zi. e nella suddetta relazione dell'ingegner La. e non vi sono ragioni per non ritenerne congruo il costo, pari ad € 3.500, la convenuta deve essere condannata a rimborsare tale somma alla attrice, oltre a quanto dalla stessa speso per il noleggio di un altro veicolo, pari ad € 300 (cfr. la relativa fattura della carrozzeria Mi., doc. 2 della attrice), e quindi la somma complessiva di € 3.800, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto (7.2.2005) a quella attuale (9.4.2008), trattandosi di un debito di valore, pari ad Euro 251, ed agli interessi legali sulla somma via via rivalutata (cfr. Cass., 15411\2004), pari ad Euro 319, e quindi la somma complessiva di Euro 4.370, oltre agli interessi successivi fino al saldo sui soli capitale originario e rivalutazione (pari a Euro 4.051).

Non si ravvisano, infine, ragioni per discostarsi dalla regola secondo cui le spese seguono la soccombenza, con la conseguenza che la convenuta deve essere condannata a rifonderle per intero all'attrice, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:

- Dichiara tenuta e condanna la S.p.a. ON. COSTRUZIONI EDILI a corrispondere alla S.n.c. MI. di MI. S. & C., a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di Euro 4.370, oltre agli interessi legali dalla data successiva a quella della sentenza fino al saldo, sui soli capitale originario e rivalutazione (pari a complessivi Euro 4.051).

- Condanna la S.p.a. ON. COSTRUZIONI EDILI a rimborsare alla S.n.c. MI. di MI. S. & C. le spese processuali che si liquidano in Euro 95,73 per anticipazioni non imponibili, Euro 20 per spese imponibili. Euro 871 per diritti, Euro 1.100 per onorari, oltre rimborso forfetario ex art. 14 t.p., c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi a favore dell'Avvocato An.D.Pa., che ha dichiarato di averle anticipate.

Così deciso in Torino, il 9 aprile 2008.

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2008.

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