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Se un un immobile è stato concesso in comodato sino alla morte di uno dei comproprietari, non se ne può richiedere la restituzione immediata

Qualora si accerti che un immobile è stato concesso in comodato sino alla morte di uno dei comproprietari una tale circostanza, quale evento certo nell'an e incerto solo nel quando, costituisce senza dubbio un termine al contratto di comodato che rende inapplicabile la previsione di cui all'art. 1810 c.c. circa l'immediata restituzione del bene alla richiesta del proprietario e, viceversa applicabile alla disciplina di cui alla precedente norma dell'art. 1809 c.c. che impone la restituzione del bene stesso alla scadenza del termine. (Corte d'Appello Napoli, Sezione 2 Civile, Sentenza del 23 gennaio 2008, n. 304)



(Corte d'Appello Napoli, Sezione 2 Civile, Sentenza del 23 gennaio 2008, n. 304)



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SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3020 del R.G.A.C.C. dell'anno 2004 avente ad oggetto comodato di immobile e vertente

Tra

To.Be. e De.Cr.Co., rappresentati e difesi dall'avv. Ge.Io. con il quale elett.te domiciliano in Napoli, alla Piazza (omissis), presso lo studio dell'avv. Pa.Co.

appellanti

E

To.Pa. e Ge.Cl. rappresentati e difesi dall'avv. Fe.La. con il quale elett.te domiciliano in Napoli, alla via (omissis), nello studio dell'avv. Ma.Bi.

appellati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7/6/2000, To.Be. e De.Cr.Co., proprietari esclusivi di un terreno in Marcianise, alla via (omissis), su cui avevano edificato un fabbricato per civili abitazioni composto di tre appartamenti, oltre le pertinenze, esponevano di aver concesso in comodato senza termine (art. 1810 c.c.) al proprio figlio To.Pa. ed alla moglie dello stesso, Ge.Cl., fin dal 1990, una quota del predetto immobile e di avere chiesto invano, con missiva del 17/5/2000, la restituzione del bene.

Sulla base di tale premessa, i predetti attori convenivano in giudizio To.Pa. e Ge.Cl. per sentirli condannare al rilascio dell'immobile in parola, occupato ormai "sine titulo" stante la richiesta di restituzione.

Si costituivano i convenuti ed eccepivano che il comodato era a termine, non già precario, avendo pattuito la restituzione dell'immobile alla morte di uno dei due genitori e ciò in ragione del fatto che l'appartamento occupato era stato costruito a cura e spese di To.Pa.

Sostenevano pertanto di aver pieno diritto a rimanere nell'immobile di cui trattasi e chiedevano il rigetto della domanda avversa.

Per di più To.Pa. spiegava domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dei genitori al pagamento della somma di Lire 150.000.000 spesa per la costruzione dell'immobile.

Disposto ed espletato il libero interrogatorio delle parti, l'adito giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni; quindi, con sentenza non definitiva depositata il 24/4/2003, rigettava la domanda degli attori (To.Be. e De.Cr.Co.) rimettendo la causa sul ruolo per la sola domanda riconvenzionale.

Avverso tale sentenza parziale proponevano appello i coniugi To. De.Cr., con atto notificato il 9/6/2004, contestando le valutazioni del giudice a quo sia in ordine alla configurabilità di un comodato a termine, anziché precario, in relazione all'immobile occupato, sia in ordine alla irrilevanza, nella fattispecie, della condizione di validità ("comportamento corretto" dei figli) del contratto di comodato.

Chiedevano pertanto la riforma dell'impugnata sentenza come da conclusioni sopra riportate.

Si costituivano To.Pa. e Ge.Cl. eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre i termini di legge e contestando, nel merito, la fondatezza dello stesso.

All'udienza del 21/3/07 sulle rispettive conclusioni delle parti, come sopra riportate, la causa passava in decisione concessi i termini per la presentazione di comparse e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La preliminare eccezione di inammissibilità del gravame perché proposto oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza in una controversia regolata dalle norme processuali dettate per le cause di lavoro, ove non trova applicazione la sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dalla legge 742/69 è priva di fondamento.

Anzitutto va osservato che la causa si è svolta in primo grado con il rito ordinario in luogo di quello del lavoro al quale era assoggettato e ciò, se da un lato non determina, come è pacifico, alcuna nullità in assenza di qualsivoglia specifico pregiudizio processuale ad una delle parti con riferimento, ad esempio, al regime delle prove o alla disciplina dell'attività difensiva in genere (cfr. Cass. n. 5847/94; Cass. n. 3323/85 ex coeteris), dall'altro, per il principio della ultrattività del rito, fa sì che debbono essere seguite le forme ordinarie anche per la proposizione dell'appello (cfr. Cass. 2754/95).

Va poi osservato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli appellati, che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista come regola generale dall'art. 1 della legge 742/96, è esclusa dal successivo art. 3 della medesima legge specificamente per le controversie previste dagli artt. 429 (ora 409) e 459 (ora 442) del codice di procedura civile, vale a dire per le controversie afferenti i rapporti individuali di lavoro e quelle in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, uniche ad essere individuate e precisate nelle citate norme richiamate dall'art. 3 della legge suddetta, non già per tutte le altre controversie, come quella di specie, alle quali l'art. 447 bis c.p.c., estende il rito speciale del lavoro come previsto dagli artt. 414 fino a 441 c.p.c.

Sicché in definitiva, l'appello proposto dai coniugi To. De.Cr., con atto notificato il 9/6/2004 e, quindi, entro il maggior termine risultante dall'applicazione della sospensione dei termini processuali (un anno più 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata), costituisce impugnazione nel termine fissato dall'art. 327 c.p.c.

Nel merito l'appello è infondato avendo il primo giudice correttamente valutato la vicenda ed altrettanto correttamente applicato le norme in materia di comodato a termine.

Le risultanze di causa, invero, confermano che per il comodato relativo all'immobile de quo, era stato convenuto tra le parti un termine che coincideva con la morte di uno dei due proprietari.

Tale circostanza, addotta dai comodatari, odierni appellati, fin dal primo atto di costituzione in giudizio, è stata riconosciuta dagli stessi attori, odierni appellanti, nel corso dell'interrogatorio congiunto allorché entrambi dichiararono che il figlio To.Pa. poteva rimanere nell'appartamento "fino alla loro morte" (cfr. verbale di udienza del 4/11/2002 in produzione To.Pa. e Ge.Cl.).

E' di tutta evidenza che con tale dichiarazione, resa in risposta alla domanda formulata dal giudice in maniera conforme alle deduzioni dei convenuti e verbalizzata sinteticamente, i coniugi To. De.Cr. intesero in buona sostanza confermare in punto di fatto la versione dei comodatari.

Talché le argomentazioni di parte appellante, che adombra il dubbio sulla pattuizione in parola rilevando che nel corso del richiamato interrogatorio non è stato precisato dai dichiaranti se il termine del comodato dovesse riguardare la morte di entrambi i genitori o solo il decesso di uno dei due, non possono essere fondatamente condivise.

E' appena il caso di aggiungere che la circostanza di cui trattasi, vale a dire la morte di uno dei due genitori di To.Pa., quale evento ceto nell'an ed incerto solo nel quando, costituisce senza dubbio un termine al contratto di comodato che rende inapplicabile la previsione di cui all'art. 1810 del codice civile circa l'immediata restituzione del bene alla richiesta del proprietario e, viceversa applicabile la disciplina di cui alla precedente norma dell'art. 1809 c.c. che impone la restituzione del bene stesso alla scadenza del termine.

Quanto all'ulteriore profilo di doglianza afferente l'asserita "condizione" apposta al comodato, relativa ad un "corretto comportamento" che i coniugi To. Ge. avrebbero dovuto tenere nei confronti dei genitori, non può che condividersi e ribadire in questa sede quanto osservato dal primo giudice.

Al di là del rilievo che trattasi di una "condizione" prospettata in termini tanto generici da rendere difficile l'individuazione di una vera e propria clausola contrattuale, sta di fatto che il detto vincolo, negato dai comodatari, non è sorretto da prova certa circa la reale pattuizione sul punto ed in ogni caso non risulta da alcun atto che i comodatari abbiano avuto un comportamento scorretto nei confronti dei genitori.

A tale ultimo riguardo, non è superfluo rilevare, contrariamente a quanto assunto dalla difesa degli appellanti, che questi nel loro libero interrogatorio non hanno accennato ad alcuna azione o condotta scorretta nei loro confronti da parte dei figli.

Né sul punto è stata tempestivamente richiesta o articolata alcuna prova, sicché in definitiva la doglianza è del tutto priva di fondamento.

Pertanto l'appello va rigettato e tenuto conto dei legami di parentela tra le parti nonché dei rapporti contrattuali in atto, ritiene la Corte che sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da To.Be. e De.Cr.Co., nei confronti di To.Pa. e Ge.Cl., avverso la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Marcianise, in data 22/4/03, così provvede:

rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Napoli, in data 11 luglio 2007.

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2008.

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