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Si considera perfezionato il contratto in caso di accettazione telefonica della quale si possa dare prova

Nei contratti per la cui validità l'ordinamento richiede la forma scritta, l'accettazione della proposta può pervenire, al soggetto proponente, anche in una forma differente da quella documentale. La comunicazione dell'accettazione non richiede necessariamente la forma scritta, tuttavia deve esserne fornita prova. Pertanto, si considera perfezionato il contratto in caso di accettazione telefonica della quale si possa dare prova. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 12 luglio 2011, n. 15293.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 12 luglio 2011, n. 15293



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. GIUSTI Albe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CA. La. , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Spasari Vincenzo e Alberto Di Natale, elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Roma, via dei Prati Fiscali, n. 158;

- ricorrente -

contro

MA. El. , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. De Gregori Antonio e Mario Tonucci, elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Roma, via Principessa Clotilde, n. 7;

- controricorrente -

e nei confronti di:

GA. Al. ;

- intimata -

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Genova n. 524 del 25 maggio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 10 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l'Avv. Giorgio Altieri, per delega dell'Avv. Mario Tonucci;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. - Ca.La. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova Ma.El. , esponendo di avere svolto in favore della convenuta attivita' di mediazione in suo favore per l'acquisto di un immobile per il quale la Ma. aveva formulato, in data (OMESSO), proposta irrevocabile di acquisto (fino alle ore 17 del 20 febbraio dello stesso anno), proposta che la venditrice, Ga. Al. , aveva tempestivamente accettato in data (OMESSO).

Poiche' la Ma. si era poi immotivamente rifiutata di stipulare il contratto, allegando ingiustificatamente di non avere avuto tempestiva comunicazione dell'accettazione, l'attrice chiese che la convenuta venisse condannata al risarcimento del danno che con il proprio indebito comportamento aveva cagionato, nella misura pari alle provvigioni che la Ca. avrebbe lucrato dalle parti della vendita, ove il contratto fosse stato concluso.

In subordine, sostenne l'esistenza di una responsabilita', in capo alla Ma. , di natura precontrattuale, e ne chiese il risarcimento del danno secondo equita'.

Si costitui' la Ma. , resistendo.

Dedusse che nessuna comunicazione le era pervenuta della accettazione da parte della venditrice nel periodo di vigore della proposta contrattuale. In via riconvenzionale chiese la condanna della convenuta alla restituzione della somma di lire 10.000.000 portata in assegno che ella aveva consegnato alla Ca. a titolo di caparra per l'affare in questione. La convenuta chiese ed ottenne di poter chiamare in causa Ga.Al. per l'ipotesi che l'assegno fosse a mani della medesima.

Quest'ultima si costitui' sollecitando la pronuncia di condanna della controparte alla perdita della somma portata nell'assegno consegnatole a titolo di caparra, assegno che ella aveva nel frattempo trattenuto.

2. - Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 27 gennaio 2003, sul presupposto che l'accettazione era stata ritualmente comunicata alla Ma. e che il vincolo negoziale tra le parti si era concluso, riconobbe alla attrice, a titolo di provvigione da parte dell'acquirente, la somma di euro 17.043,08, oltre accessori, ed ulteriormente affermo' il diritto della chiamata di trattenere la caparra corrispostale dalla convenuta.

3. - La Corte d'appello di Genova, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 25 maggio 2005, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda della Ca. e quella della Ga. .

La Corte territoriale ha premesso che seppure la comunicazione dell'accettazione non richiede, in se', la forma scritta, essa deve tuttavia possedere un grado di certezza riferito a tutte le circostanze salienti, tale da consentire il valido incontro delle manifestazioni di volonta' negoziale provenienti dai paciscenti. Ha quindi riconosciuto che nessuna valida accettazione della proposta pervenne alla proponente nel termine di efficacia prestabilito, perche' occorreva che la manifestazione di volonta' fosse resa con una modalita' di comunicazione tale da attribuire certezza al destinatario, sia sul recepimento integrale ed incondizionato della propria manifestazione di volonta', in tutte le sue previsioni, sia sulla provenienza della relativa dichiarazione, specificamente dal soggetto a tanto legittimato. Cio' - ha sottolineato conclusivamente la Corte del gravame - "non puo' essere garantito dalla comunicazione telefonica". "Pure ritenendo che realmente la comunicazione telefonica con la Ma. sia stata effettuata ..., ben avrebbe potuto la Ca. riferire alla proponente, non della compiuta e definitiva accettazione della venditrice, bensi' su circostanze non integranti un consenso, puntuale e completo su tutti gli elementi salienti, e cosi', esemplificativamente quanto alla mera intenzione, o propensione della venditrice ad accettare, o di una accettazione contenente modificazioni a quanto indicato dalla Ma. , e cosi' tale da trasformare l'accettazione in una nuova proposta, a sua volta necessitante di una accettazione da parte della destinataria".

4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la Ca. ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 novembre 2005.

La Ma. ha resistito con controricorso, mentre l'altra intimata non ha svolto attivita' difensiva in questa sede.

In prossimita' dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'articolo 1335, 1350 e 1351 c.c.) la ricorrente si duole che la Corte d'appello, pur affermando di condividere il principio di cognizione, secondo cui la comunicazione dell'intervenuta accettazione della proposta (anche quando sia richiesta la forma scritta) puo' avvenire ed essere dimostrata in qualsiasi modo, ed anche mediante prove orali e presuntive, ne abbia limitato l'ambito di applicazione allorche' la comunicazione stessa sia stata effettuata per via telefonica, sul rilievo che tale modalita' non darebbe le necessarie garanzie di certezza sull'effettivo incontro delle volonta'. In tal modo, sarebbe stata violata la regola che, in tema di perfezionamento del contratto inter absentes, ammette la piu' ampia liberta' in ordine alle modalita' con cui si puo' dare al proponente la comunicazione dell'intervenuta accettazione. Di qui il quesito se il proponente puo' venire informato dell'accettazione sottoscritta dall'altra parte in qualsiasi modo, non essendo la prova di tale circostanza soggetta ad alcuna limitazione e potendo essere fornita anche mediante testimoni o per presunzioni, indipendentemente dalla forma richiesta per la validita' del contratto.

Con il secondo mezzo (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) si lamenta che la Corte di merito - dando rilievo assorbente alla inidoneita' della comunicazione telefonica - non abbia esaminato e vagliato le risultanze delle prove per interrogatorio e per testi raccolte in primo grado, le quali consentivano di stabilire: (a) che la Ga. aveva realmente sottoscritto per accettazione la proposta nel pomeriggio del (OMESSO); (b) che nessun dubbio poteva sorgere circa l'identificazione della proprietaria, dato che le sue generalita' erano state indicate nel modulo redatto dall'agenzia immobiliare, tanto piu' che era stata proprio la Ga. a conferire l'incarico alla Ca. ed a firmare, in presenza di questa, l'accettazione della proposta.

2. - I due motivi - i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono fondati, nei termini di seguito precisati.

Non e' contestato che la Ma. sottoscrisse in data (OMESSO) una proposta di acquisto di un immobile tramite un mediatore.

Questa proposta, ove accettata entro il termine indicato nella stessa (le ore 17 del (OMESSO)), avrebbe dato luogo ad un contratto (preliminare o definitivo) di compravendita.

Il problema quindi si riduce a stabilire se - la' dove la legge preveda, sotto pena di nullita', per la conclusione del contratto, la forma scritta - sia possibile che il proponente acquisisca la conoscenza della intervenuta accettazione per iscritto da parte dell'oblato ricevendone apposita comunicazione telefonica.

E' noto che il regime di conclusione del contratto mediante scambio inter absentes di proposta ed accettazione si articola in due varianti, quella della conoscenza (articolo 1335 cod. civ.).

In proposito, questa Corte (Sez. 2, 1 settembre 1997, n. 8328) ha gia' ritenuto che, anche nei contratti formali, l'accettazione della proposta non deve necessariamente pervenire direttamente nelle mani del proponente attraverso la consegna di un documento che la contenga.

Nella disciplina dettata dal codice civile, il momento conclusivo del vincolo contrattuale e' quello (ex articolo 1335 cod. civ.) che stabilisce una presunzione di conoscenza (con l'arrivo ... dell'accettazione all'indirizzo del destinatario, cioe' al luogo piu' idoneo per la ... ricezione) che si aggiunge, ma non esclude altri modi di conoscenza".

Il principio della cognizione che vige nella conclusione del contratto - si legge ancora nella ricordata pronuncia - "richiede che entrambe le parti abbiano conoscenza della loro concorde volonta', conoscenza che puo' realizzarsi comunque (sempre che le due dichiarazioni siano redatte per iscritto)".

Ora, la sentenza impugnata, nonostante abbia richiamato detto precedente e abbia ritenuto, in premessa, che "la comunicazione dell'accettazione non richiede, in se' e per se', la forma scritta", ha finito, poi, contraddittoriamente, per considerare che la conoscenza della accettazione scritta da parte dell'oblato non puo' essere garantita dalla comunicazione telefonica, sul rilievo preliminare che lo strumento utilizzato non darebbe certezza "quanto alla provata manifestazione di una volonta' di aderire alle esatte condizioni contenute nella proposta, circostanze de visu essenziale al fine di ritenere formato un completo consenso".

Viceversa, la Corte di merito avrebbe dovuto, all'esito della valutazione delle risultanze probatorie, anche testimoniali e per interrogatorio, accertare se in concreto se la proponente Ma. - attraverso la comunicazione telefonica proveniente dall'intermediario cui entrambe le parti si erano rivolte per la conclusione dell'affare ed al quale si assume essere stata consegnata l'accettazione scritta da parte dell'oblata - di questa intervenuta accettazione abbia avuto, in concreto, effettiva e tempestiva (prima, cioe', dello spirare del termine all'uopo fissato) conoscenza.

3. - A tale accertamento procedera' altra sezione della Corte d'appello di Genica, cui la causa - cassata la sentenza impugnata - deve essere rinviata.

Il giudice del rinvio provvedera' anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.
 

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