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Sono risarcibili i danni conseguiti dall'inadempimento che si presentino come effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale

Per giurisprudenza pacifica il criterio in base al quale sono risarcibili i danni conseguiti dall'inadempimento - in tema di responsabilita' contrattuale - deve intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di causalita', in modo da comprendere nel risarcimento i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarita' causale (v. Cass. 6 marzo 1997 n. 2009; Cass. 10 novembre 1993 n. 11087; Cass. 11 gennaio 1989 n. 65; Cass. 18 luglio 1987 n. 6325; Cass. 20 maggio 1986 n. 3353; Cass. 16 giugno 1984 n. 3609). Pertanto un evento dannoso e' da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non): ma nel contempo non e' sufficiente tale relazione causale per determinare una causalita' giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali cosi' determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiono del tutte inverosimili (c.d. teoria della causalita' adeguata o della regolarita' causale, la quale in realta', come e' stato esattamente osservato, oltre che una teoria causale, e' anche una teoria dell'imputazione del danno). Ribadito, quindi, che ai fini dei sorgere dell'obbligazione di risarcimento, il nesso di causalita' fra inadempimento ed evento, puo' essere anche indiretto e mediato (Cass. 11 gennaio 1989 n. 65, cit.), cosi come risarcibile e' anche il danno eziologicamente correlato alla denunciata condotta lesiva ma che si produce successivamente all'instaurazione del giudizio ed ancora i danno patrimoniale futuro che si produrra' secondo una ragionevole e fondata attendibilita' (v. Cass. 20 gennaio 1987 n. 495), la sentenza impugnata correttamente ha ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, che l'iniziativa degli attori-ricorrenti volta alla realizzazione di attivita' di revisione di autoveicoli e delle opere edilizie, nonche' delle attivita' strumentali, fosse del tutto imprudente per non avere gli stessi atteso l'esito del giudizio. Occorre considerare che la vendita del fondo a terzi, avvenuta con atto del 13.7.1991, e' intervenuta prima della stessa citazione (notificato l'atto introduttivo il 23.7.1991), per cui al momento della richiesta di concessione di attivita' di revisione dei veicoli (depositata il 12.12.1995), gli attori avrebbero dovuto sapere che in quanto titolari di un diritto di prelazione esclusivamente di tipo convenzionale, non avrebbero avuto spazio per l'azione ex articolo 2932 c.c., comportando solo una efficacia obbligatoria (v. Cass. 18 luglio 2008 n. 19928).

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, ntenza 24 aprile 2012, n. 6474



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8359/10) proposto da:

(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu' di procura speciale apposta a margine del controricorso, e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'Avv.to (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 10 depositata il 7 gennaio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica de 24 gennaio 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l'Avv.to (OMISSIS), per parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del primo e dei secondo motivo del ricorso ed una parte del quinto motivo, con accoglimento del terzo e del quarto, assorbita una parte del quinto motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23 luglio 1991 i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) evocavano, dinanzi al Tribunale di Salerno, (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) e premesso di avere sottoscritto in data 30.1.1971 con (OMISSIS), dante causa dei convenuti, scrittura privata con la quale veniva costituito, in loro favore, in caso di vendita, diritto di prelazione sul fondo di proprieta' del (OMISSIS), sito in (OMISSIS), censito al N.C.T. al foglio 12, p.lle 65,66 e 67, accordo che pero' veniva disatteso avendo i (OMISSIS) alienato il terreno de quo a (OMISSIS) e (OMISSIS) senza consentire loro di esercitare la prelazione, chiedevano dichiararsi il terreno in questione trasferito in loro favore per effetto della pattuita prelazione e della accettata proposta; in via subordinata, emettere sentenza ex articolo 2932 c.c.; in via di ulteriore subordine, in ipotesi di perdita di disponibilita' del bene da parte dei convenuti, condannare gli stessi al risarcimento dei danni.

Instaurato il contraddittorio, si costituivano i (OMISSIS), i quali nel contestare la fondatezza delle domande, eccepivano, in via preliminare, la nullita' della scrittura esibita dagli attori e posta a fondamento della loro pretesa, la quale presentava abrasioni alla seconda facciata laddove veniva individuato il bene oggetto del diritto di prelazione che riguardava rappezzamento posto sul lato nord, per cui presentavano querela.

Con successivo atto di citazione notificato il 24 gennaio 1992 i medesimi attori evocavano, dinanzi allo stesso Tribunale, i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), acquirenti del terreno in questione, onde ottenere dagli stessi il risarcimento dei danni per il mancato acquisto. I due giudizi venivano riunite ed il Tribunale adito, espletata - istruttoria, con sentenza del 26.5.2004, riconosceva la violazione del patto di prelazione, che essendo di natura obbligatoria, comportava il risarcimento nei soli confronti dei convenuti (OMISSIS), domanda che pero' respingeva perche' priva di prova nel quantum e non quantificabile nemmeno alla stregua dell'articolo 1226 c.c..

In virtu' di rituale appello interposto dai coniugi (OMISSIS) - (OMISSIS), con il quale lamentavano il mancato risarcimento dei danni, la cui determinazione poteva avvenire anche sulla base di c.t.u. che essi avevano sollecitato, stante la destinazione dell'appezzamento di loro proprieta', sul quale avevano edificato immobile che al primo piano era adibito ad officina meccanica ed avevano richiesto concessione finalizzata ad operazioni di revisione di autoveicoli, ma necessitando di ampliamento dei locali, avevano provveduto ad installare una tettoia provvisoria per riparare le attrezzature dalle intemperie, costi sostenuti convinti del buon esito dell'acquisto, la Corte di appello di Salerno, nella resistenza degli appellati (OMISSIS) ed (OMISSIS), i quali eccepivano la novita' delle circostanze dedotte con finalita' risarcitorie, con inammissibile ampliamento del petitum, nonche' degli appellati (OMISSIS) - (OMISSIS), rigettava il gravame. A sostegno della adottata sentenza la corte distrettuale evidenziava che pur essendo stato impugnato il quantum del risarcimento dei danni, andava esaminato anche l'an del danno medesimo, giacche' le circostanze dedotte dagli appellanti a sostegno della loro pretesa attenevano non solo a fatti dedotti per la prima volta in appello, dunque vere e proprie questioni nuove, ma soprattutto erano da collegare ad attivita' di ampliamento dell'officina avviata solo dopo l'inizio dell'azione civile con la quale esercitavano il diritto di prelazione e nella quale, prudentemente, contemplavano in via gradata domanda risarcitoria. Si trattava, pertanto, di danno derivato dal solo comportamento, quanto meno imprudente, degli appellanti, inadempiute le condizioni prescritte dagli articoli 1223 e 1225 c.c. circa la consequenzialita' "immediata e diretta" della perdita e/o del mancato guadagno rispetto all'inadempimento e della prevedibilita del danno. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Salerno hanno proposto ricorso per cassazione i coniugi (OMISSIS) - (OMISSIS), che risulta articolato su cinque motivi, al quale hanno resistito con controricorso i (OMISSIS) e la (OMISSIS), rimasti contumaci i coniugi (OMISSIS) - (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'articolo 2909 c.c., articoli 329, 346 e 42 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale, nonostante non vi fosse stato appello incidentale in ordine all'an dei danno accertato dal giudice di primo grado, pronunciato in ordine alla responsabilita' contrattuale dei venditori per il mancato esercizio del diritto di prelazione convenzionale, cosi' violando il giudicato interno formatosi sul capo della sentenza relativo all'an. Il primo motivo denuncia, in tutta evidenza secondo lo svolgimento della censura, un errar in procedendo, nel quale i giudici dell'appello sarebbero incorsi per aver dato ingresso nel giudizio, ritenendola ritualmente introdotta, alla questione concernente l'an della responsabilita' contrattuale dei venditori con riferimento al diritto di prelazione concordato fra le parti con la scrittura privata del 30.1.1971. Il tenore della censura consente (v. ex multis, e per un principio di diritto non controverso e costantemente riaffermato da questa Corte di legittimita', Cass. 18 febbraio 1993 n. 1988) un esame diretto degli atti processuali, segnatamente l'originaria sentenza del Tribunale di Salerno, giacche' nel complessivo svolgimento, unitariamente considerato, la Corte di merito ha ritenuto che il giudice di prime cure "...riconosceva la violazione del patto di prelazione, di natura obbligatoria, nei confronti dei convenuti (OMISSIS) e in astratto il diritto al risarcimento del danno senza accordarlo in concreto perche' privo di prova nel quantum e non quantificabile nemmeno alla stregua dell'articolo 1226 c.c.", e dunque introdotta in sede di gravame, "per quanto non vi sia alcun appello sul punto, il riferimento al quantum del risarcimento del danno, la cui determinazione e' stata sollecitata dagli appellanti, non puo' esimere dalla analisi dell'an del danno, che forse troppo frettolosamente e' stato affermato dal giudice di primo grado".

Infatti, premesso che il giudizio di appello - in relazione al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (imposto dall'articolo 112 c.p.c.), cui fa riscontro il principio del tantum devolutum quantum appellatum (articoli 342 e 345 c.p.c.) - ha per oggetto la medesima controversia, decisa dalla sentenza di primo grado, entro i limiti, tuttavia, della devoluzione, quali risultano fissati dai motivi specifici che l'appellante ha l'onere di proporre con l'atto d'appello (ai sensi dell'articolo 342 c.p.c.), senza possibilita' di interna2ione nel successivo corso delle stesso giudizio di gravame (ai sensi dell'articolo 345 c.p.c.), con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (in tal senso, vedi, per tutte, le sentenze 9 febbraio 2002 n. 191, 2 gennaio 2001 n. 6) - la sentenza di secondo grado non puo' trattare e decidere una questione, gia' decisa in primo grado, se - in difetto di specifico motivo d'appello - quella decisione risulti ormai coperta dal giudicato sostanziale interno (articolo 2909 c.c.), che e' rilevabile - anche d'ufficio - in sede di legittimita'. Coerentemente, il principio secondo cui l'interpretazione dell'atto di appello - al pari dell'interpretazione di qualsiasi domanda, eccezione o deduzione di parte - da luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione - secondo la giurisprudenza di questa Corte (in tal senso, vedi, per tutte, le sentenze 16 luglio 2002 n. 10314, 7 maggio 2002 n. 6526, 23 maggio 2001 n. 7049, 26 aprile 2001 n. 6066, 2 marzo 2001 n. 3016, 28 agosto 2000 n. 11199, e specificamente in ordine alla decisione di primo grado 6 febbraio 1971 n. 311) - quando si assuma che l'interpretazione, accolta dal giudice di merito appunto, abbia determinato un vizio - che sia riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (articolo 112 c.p.c.) oppure, come nella specie, del principio del tantum devolutum quantum appellatum (articoli 434 e 437 c.p.c.) ed alla conseguente formazione e preclusione del giudicato sostanziale interno - trattandosi, in tal caso, della denuncia di un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di Cassazione e' giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere - dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali, ed, in particolare, della decisione appellata - per quel che qui interessa - come, in genere, di qualsiasi istanza e deduzione di parte (v. specifica sul punto Cass. 6 febbraio 1971 n. 311).

Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata non merita le censure che le vengono mosse con il primo motivo del ricorso principale.

Invero la sentenza di primo grado aveva dichiarato che "pur ritenendo che nella fattispecie gli attori hanno diritto al risarcimento del danno da parte dei (OMISSIS) per il loro comportamento, trovasi pero' nell'impossibilita' di qualificarlo considerato che non e' stata data prova ne' dell'an ne' del quantum" (v. pag. 5). All'esito dell'interpretazione diretta della decisione di primo grado - nel senso sopra prospettato - risulta, quindi, rispettosa degli enunciati principi - di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (articolo 112 c.p.c., cit.) e, segnatamente, del tantum devolutum quantum appellatum (articoli 434 e 437 c.p.c. cit.) - la sentenza di appello, ora investita dal ricorso per Cassazione, laddove - muovendo, proprio, dal rigetto di detto motivo dello stesso appello principale - perviene alla declaratoria di non ristorabilita' delle voci di danno indicate dagli appellanti, affermazione non in contraddizione con l'avvenuto riconoscimento dell'inadempimento contrattuale dei (OMISSIS), che avrebbe anche consentito l'affermazione, nel valutare il "quantum debeatur", da parte del giudice di appello di ritenere inesistente l'entita' del danno.

Con il secondo motivo viene censurata la violazione degli articoli 1218, 1223, 1225, 1226 e 1453 c.c., e articoli 112 e 345 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente la corte distrettuale ritenuto la specificazione del danno formulata nell'atto di appello integrante domanda nuova, mentre, di converso, e' incontestata la omnicomprensivita' della richiesta di risarcimento avanzata fin dal primo grado. Aggiungono i ricorrenti che la corte di merito non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso, bensi' avrebbe dovuto ammettere, "alla stregua del disposto dell'articolo 345 c.p.c., ante novella, i mezzi istruttori richiesti".

Parimenti infondato e' il secondo mezzo.
  Per costante orientamento di questa Corte, ribadito anche in tempi recentissimi (v. Cass. 31 agosto 2011 n. 17879), in tema di risarcimento dei danni da responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale, la tendenziale unitarieta' del diritto al risarcimento e il suo riflesso processuale, costituito dall'ordinaria infrazionabilita' del giudizio di liquidazione, comportano che, quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionatigli da un determinato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Ora, e' ben vero che tale principio soffre eccezioni nel caso in cui nell'atto introduttivo siano indicate e quantificate specifiche voci di danno, ma cio' sempre e solo nell'ipotesi in cui la specificazione si' presti ad essere ragionevolmente intesa come volonta' di escludere dal petitum le voci non menzionate, dovendo altrimenti alla stessa attribuirsi un valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intende ottenere il ristoro (cfr. Cass. 17 dicembre 2009 n. 26505; Cass. 19 maggio 2006 n. 11761). Ne deriva che le questioni poste dal motivo di ricorso in esame esulano propriamente dall'ambito della denuncia di violazione dell'articolo 345 c.p.c., ante riforma, avendo piuttosto attinenza con l'interpretazione della domanda stessa, e cioe' con un'attivita' che, involgendo un mero accertamento di fatto, pertiene al giudice di merito ed e' sindacabile solo sotto il profilo del vizio motivazionale, qui neppure prospettato (v. Cass. 12 marzo 2010 n. 6038). La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che le parti attrici chiesero in primo grado "il risarcimento dei danni" causati dalla condotta dei (OMISSIS) con a cessione del fondo a terzi e quindi la domanda doveva essere necessariamente intesa come comprendente qualsiasi voce di danno originata dal comportamento lesivo. Tale interpretazione della domanda e' in sintonia con il principio della unitarieta' del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilita' del giudizio di liquidazione (scaturente dal rispetto dei canoni della concentrazione e della correttezza processuale).
Nel caso in esame, gli appellanti hanno provveduto a specificare le singole componenti del danno delle quali chiedevano il ristoro e la corte distrettuale ha pronunciato su di esse, cosi' come definite dall'atto introduttivo de gravame, evidenziando la mancanza di un nesso causale con il fatto lesivo dedotto, ossia la vendita del suolo a terzi. Infatti la corte di merito, pur rilevando che la specificita' delle voci era stata introdotta per la prima volta in appello, non ha pero' ritenuto nuova ed inammissibile in radice ex articolo 345 c.p.c., la domanda risarcitoria come fatta valere dagli appellanti, tant'e' che ha passato in rassegna ogni singola voce, esaminandola nel merito.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 1219, 1223, 1225, 1226, 1227, 2697 e 2909 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, per non avere ritenuto la corte di merito la risarcibilita' del danno patrimoniale futuro, quale nella specie costituito dai costi sostenuti per la rimozione delle opere, realizzate dopo l'introduzione del presente giudizio, resisi necessari per la mancata acquisizione del terreno limitrofo per violazione del patto di prelazione convenzionale, che costituirebbe ipotesi di danno in re ipsa.

Con il quarto motivo viene dedotta la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere il giudice dei gravame ritenuto l'opera di abbattimento dell'ampliamento dell'officina meccanica conseguenza "di uno scellerato comportamento" dei ricorrenti e non gia' della mancata vendita del terreno confinante ai ricorrenti da parte dei resistenti (OMISSIS). Il consulente tecnico di parte ha pure definito la circostanza del "danno per mancato accorpamento del terreno adiacente alla propria consistenza immobiliare".

I due motivi, riflettenti la violazione di legge e l'omesso, insufficiente e contraddittorio percorso motivazionale, vanno esaminati congiuntamente per l'intima connessione dei temi da essi involti.

Quanto alla censura di mancato riconoscimento del nesso causale tra la condotta dei (OMISSIS) di cessione a terzi del suolo e le voci di danno lamentate dai ricorrenti, ritiene questa Corte che essa sia egualmente infondata.

Infatti, per giurisprudenza pacifica il criterio in base al quale sono risarcibili i danni conseguiti dall'inadempimento - in tema di responsabilita' contrattuale - deve intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di causalita', in modo da comprendere nel risarcimento i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarita' causale (v. Cass. 6 marzo 1997 n. 2009; Cass. 10 novembre 1993 n. 11087; Cass. 11 gennaio 1989 n. 65; Cass. 18 luglio 1987 n. 6325; Cass. 20 maggio 1986 n. 3353; Cass. 16 giugno 1984 n. 3609). Pertanto un evento dannoso e' da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non): ma nel contempo non e' sufficiente tale relazione causale per determinare una causalita' giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali cosi' determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiono del tutte inverosimili (c.d. teoria della causalita' adeguata o della regolarita' causale, la quale in realta', come e' stato esattamente osservato, oltre che una teoria causale, e' anche una teoria dell'imputazione del danno).

Ribadito, quindi, che ai fini dei sorgere dell'obbligazione di risarcimento, il nesso di causalita' fra inadempimento ed evento, puo' essere anche indiretto e mediato (Cass. 11 gennaio 1989 n. 65, cit.), cosi come risarcibile e' anche il danno eziologicamente correlato alla denunciata condotta lesiva ma che si produce successivamente all'instaurazione del giudizio ed ancora i danno patrimoniale futuro che si produrra' secondo una ragionevole e fondata attendibilita' (v. Cass. 20 gennaio 1987 n. 495), la sentenza impugnata correttamente ha ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, che l'iniziativa degli attori-ricorrenti volta alla realizzazione di attivita' di revisione di autoveicoli e delle opere edilizie, nonche' delle attivita' strumentali, fosse del tutto imprudente per non avere gli stessi atteso l'esito del giudizio. Occorre considerare che la vendita del fondo a terzi, avvenuta con atto del 13.7.1991, e' intervenuta prima della stessa citazione (notificato l'atto introduttivo il 23.7.1991), per cui al momento della richiesta di concessione di attivita' di revisione dei veicoli (depositata il 12.12.1995), gli attori avrebbero dovuto sapere che in quanto titolari di un diritto di prelazione esclusivamente di tipo convenzionale, non avrebbero avuto spazio per l'azione ex articolo 2932 c.c., comportando solo una efficacia obbligatoria (v. Cass. 18 luglio 2008 n. 19928).

In tal senso, del resto, statuisce il Tribunale e non c'e' appello sul punto.

In definitiva, essi non dovevano porre in essere attivita', quale quella intrapresa di revisione dei veicoli, con costruzione di manufatti ad essa strumentali, che postulavano l'acquisto del fondo confinante.

I ricorrenti lamentano, altresi', che la sentenza impugnata abbia ritenuto la insussistenza del nesso di causalita' anche per le altre voci di danno.

Ritiene questa corte che anche detta censura e' infondata.

E' vero che la originaria domanda risarcitoria deve ritenersi tendenzialmente comprensiva di ogni voce di danno derivante dall'inadempimento, sennonche' detto principio va letto nel sistema in cui si pone e cioe' va coordinato con le norme cardini della domanda e del relativo onere probatorio nel processo.

Infatti dalla decisione impugnata non risulta che i ricorrenti abbiano dimostrato avanti al giudice di primo grado il danno per il mancato accorpamento de terreno adiacente alla propria consistenza immobiliare. In altri termini, a fronte di una domanda generica degli attori di condanna dei convenuti al ristoro dei danni, senza alcuna specificazione delle "voci" o componenti dei pretesi danni, la corte di merito (confermando la decisione del giudice di primo grado) ha affermato che la "quantificazione" risultava sfornita del benche' minimo supporto probatorio; del resto una decisione diversa sul punto avrebbe comportato un indebito esonero dal fornire elementi concreti da sottoporre alla verifica del giudice da parte di chi ne era onerato, ai fini della determinazione del quantum dei pretesi danni, cio' anche alla luce dell'articolo 345 c.p.c., nel testo previgente alle modifiche di cui alla legge n. 353/1990, nella specie applicabile ratione temporis.

Con il quinto ed ultimo motivo viene lamentata la violazione dell'articolo 92 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, per essere stati i ricorrenti ingiustamente condannati al pagamento delle spese processuali nonostante l'accertata violazione del patto di prelazione convenzionale da parte dei (OMISSIS).

Del pari infondato e' l'ultimo motivo, giacche' la condanna alle spese processuali pronunciata in appello appare improntata al principio della soccombenza e causalita', per quanto sopra esposto.

Le spese del giudizio di Cassazione debbono essere sopportate dalla parte soccombente e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

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