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Sospeso il messaggio Moby "Vai in Sardegna o Corsica. TORNI GRATIS". Per il Garante della Concorrenza e del Mercato si tratta di pubblicità ingannevole

Con provvedimento del 30.05.2008, l’Autorità della Concorrenza e del Mercato, in vista della stagione estiva, ha reso nota la decisione di sospendere la pubblicità attualmente diffusa dalla società Moby “Vai in Sardegna o Corsica. TORNI GRATIS”,in quanto ingannevole. L'offerta, infatti, oltre a non speicificare adeguatamente il necessario pagamento di tasse, diritti e supplementi, è comunque condizionata all'applicazione, sulla tratta di andata, di una tariffa più elevata (denominata Best Price A) rispetto ad altre tariffe offerte dalla stessa Moby.



- Leggi la sentenza integrale -

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 maggio 2008;

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); VISTA la comunicazione di avvio del procedimento del 16 maggio 2008, volta a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22 e 23, lettere e) e v), del Codice del Consumo, poste in essere da Moby S.p.A., nonché la sussistenza dei presupposti per l’adozione di un eventuale provvedimento di sospensione provvisoria della pratica, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del medesimo Codice; VISTA l’istanza di sospensione del procedimento presentata in data 20 maggio 2008 da Moby S.p.A., ai sensi dell’articolo 27-ter , n. 3, del Codice del Consumo e dell’articolo 20 del Regolamento, essendo in corso dinanzi all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria una vertenza avente ad oggetto la medesima offerta promozionale; VISTE le memorie trasmesse dalla società Moby S.p.A. in data 23 maggio 2008; VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. In data 16 maggio 2008, ai fini dell’applicazione delle disposizioni recate dal Codice del Consumo, sono state acquisite d’ufficio alcune comunicazioni pubblicitarie diffuse dalla società Moby S.p.A. - nel periodo 5-16 maggio 2008 - tramite vari giornali a tiratura nazionale, mediante pubblicità affissionale, nonché sulla home page del sito internet www.moby.it. Tali comunicazioni sono volte a promuovere l’offerta denominata “Vai in Sardegna o Corsica. TORNI GRATIS” concernente la vendita di servizi di trasporto marittimo per le tratte da e per la Sardegna e la Corsica.

2. Il messaggio principale, nelle varie forme di diffusione citate, mette in grande evidenza il claim “Vai in Sardegna o Corsica. TORNI GRATIS”, mentre al fianco nonché in un disclaimer a piè di pagina, in caratteri nettamente più ridotti rispetto al claim principale, viene riportata una lista di limitazioni cui è soggetta la promozione. In particolare, l’offerta risulta condizionata, tra l’altro, al pagamento di tasse, diritti e supplementi, - all’applicazione, sulle partenze, della tariffa denominata Best Price A - alla disponibilità dei posti - all’obbligo di prenotazione per un veicolo a motore, senza offerte speciali, e per lo stesso nucleo di passeggeri che utilizzino lo stesso veicolo prenotato per l’andata.

3. Da una pluralità di prenotazioni simulate dal sito internet di Moby S.p.A. in data 15 e 16 maggio, la citata offerta viene sostanzialmente ridotta nella portata e convenienza economica anche rispetto ad offerte alternative della stessa compagnia: infatti, per usufruirne occorre corrispondere la tariffa Best Price A per la tratta di andata, con il risultato che la combinazione con l’offerta “TORNI GRATIS” risulta superiore alla somma delle tariffe Super Best Price (SPB) per le tratte a/r prescelte.

4. Infine, dal sito internet, sulla base delle rilevazioni effettuate in data 15 e 16 maggio, detta offerta risultava fruibile per la Sardegna solo per un numero limitato di giorni nei mesi di luglio (n. 2) e agosto (n. 1) 2008, mentre risultava non esservi disponibilità per i mesi di giugno e settembre 2008.

5. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, il 16 maggio 2008 è stato avviato nei confronti di Moby S.p.A., in qualità di professionista, il procedimento istruttorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette, in violazione degli articoli 20, 21, 22 e 23, lettere e) e v), del Codice del Consumo, dal momento che ai consumatori sarebbero fornite indicazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete ovvero non sarebbero fornite informazioni rilevanti con evidenza grafica adeguata, in modo da indurli in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la parte è stata invitata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 5 giorni dal suo ricevimento, prorogati a 7 giorni a seguito di apposita istanza, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

II. MEMORIA DELLA PARTE

7. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 16 maggio 2008, con riferimento al procedimento cautelare, Moby S.p.A. ha prodotto una memoria difensiva, pervenuta in data 23 maggio 2008, con la quale ha rilevato che: a) il messaggio contiene tutte le limitazioni relative all’offerta pubblicizzata, in modo chiaro e di facile comprensione tenuto anche conto dei mezzi di diffusione utilizzati. In particolare, nella head line il messaggio indica che devono essere corrisposte tasse, diritti e supplementi e, a piè di pagina, reca le altre limitazioni richiamate dall’asterisco; b) l’offerta TORNI GRATIS si riferisce effettivamente al costo del servizio di trasporto offerto da Moby S.p.A. e non a componenti estranee al servizio medesimo, quali appunto tasse, diritti e oneri aggiuntivi, aspetti che il consumatore, cui è destinato il messaggio promozionale, conosce perfettamente; c) la maggiore o minore convenienza dell’offerta in conseguenza della necessità di acquistare per la tratta di andata la tariffa Best Price A non può essere censurata, dovendosi soltanto valutare la trasparenza e correttezza del messaggio. In ogni caso, la convenienza dell’offerta sarebbe evidente in molte situazioni; d) per l’offerta promozionale in questione è stato messo a disposizione un ampio numero di posti, pari a diverse decine di migliaia, e tuttora ve ne sono molti disponibili per tutto il periodo estivo; mentre l’indisponibilità rilevata dall’Autorità sarebbe dovuta ad una temporanea disfunzione del sito internet. Per tali motivi, Moby S.p.A. ritiene insussistente il fumus boni iuris e conseguentemente il periculum in mora per l’adozione di un provvedimento cautelare.

8. Nella stessa memoria, la parte ha anche fornito informazioni circa la campagna pubblicitaria, effettuata a partire dal mese di maggio 2008, indicando che la stessa si è svolta attraverso l’utilizzo di diversi canali di diffusione (quotidiani, periodici, internet, affissionali, messaggi radiofonici.

III. ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

9. Moby S.p.A. ha presentato, inoltre, istanza di sospensione del procedimento, ai sensi dell’articolo 27-ter, n. 3, del Codice del Consumo e dell’articolo 20 del Regolamento, motivandola con la pendenza di un procedimento avente ad oggetto il medesimo messaggio pubblicitario di fronte al Giurì dell’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria (IAP). 10. Tale procedimento, instaurato in contraddittorio tra Moby S.p.A. ed un altra società concorrente, sarà discusso in data 3 giugno 2008. All’istanza di sospensione viene allegato il ricorso di una delle parti contenente domanda riconvenzionale presentata da tale società nei confronti di Moby S.p.A., nella quale appunto si menziona anche la promozione relativa al ritorno gratuito, nonché copia della comunicazione IAP del 16 maggio 2008 nella quale è contenuta la fissazione dell’udienza per il procedimento in questione.

IV. VALUTAZIONI

11. Con riferimento all’istanza di sospensione del presente procedimento, si rileva che quest’ultimo è stato avviato d’ufficio con la prospettazione della possibile adozione di una misura cautelare. Ciò al fine di evitare il prodursi, nelle more del procedimento, di un danno grave e irreparabile ai consumatori destinatari dell’offerta in esame. 12. Quanto al ricorso pendente innanzi allo IAP, risulta che sarà discusso in data 3 giugno 2008, ossia successivamente al termine di validità della promozione “acquista nel mese di maggio” e che riguarda profili di scorrettezza soltanto parzialmente coincidenti con quelli sollevati nel procedimento avviato da questa Autorità. In particolare, nessuna contestazione viene mossa relativamente alle limitazioni correlate alla promozione “Torni Gratis”, fra le quali la necessità per il consumatore di dover comunque sostenere dei costi per usufruire dell’offerta.

13. Alla luce di quanto sopra, ed in particolare dell’esigenza di intervenire con urgenza, si ritiene di non accogliere l’istanza di sospensione del procedimento avanzata da Moby S.p.A..

14. Nel merito, con riferimento al procedimento cautelare, sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi in atti inducono a ritenere sussistenti prima facie le pratiche commerciali descritte, in violazione degli artt. 20, 21, 22 e 23, lettera v) del Codice del Consumo, in quanto il messaggio appare idoneo ad indurre in errore i possibili destinatari rispetto alle caratteristiche principali dell’offerta, quali i costi comunque da sostenere per usufruirne.

15. Il messaggio in esame, infatti, sempre con riferimento ai diversi canali di diffusione, è incentrato e propone con netta evidenza grafica il claim pubblicitario TORNI GRATIS, cioè l’elemento più appetibile del servizio offerto che viene fatto risaltare in modo sproporzionato rispetto agli oneri comunque da sostenere e alla numerosità delle limitazioni legate all’offerta.

16. La particolare attrattiva destata dalla locuzione “TORNI GRATIS”, induce infatti il destinatario della comunicazione commerciale a ritenere che coloro i quali acquistano, nel mese di maggio, servizi di trasporto marittimo per le tratte da e per la Sardegna e la Corsica, potranno beneficiare della speciale promozione di non sostenere alcun costo per il viaggio di ritorno, di qualsiasi genere o tipo. Il riferimento è non solo alle diverse “sistemazioni”, quali i servizi di poltrona e cabina, prescelte per il viaggio di andata, rappresentative di parte del servizio reso dalla compagnia di navigazione, ma anche relativamente a tasse e oneri diversi che, pur essendo destinati ad altri beneficiari, vengono computati al consumatore nello stesso titolo di viaggio. Pertanto, a fronte della prospettata gratuità del viaggio di ritorno, si è in presenza di un’offerta che comporta, per la medesima parte del servizio, costi ed oneri aggiuntivi.

17. L’enunciazione della presenza di tali costi ed oneri aggiuntivi, peraltro con caratteri diversi e di minore evidenza grafica rispetto al claim principale TORNI GRATIS, non vale ad escludere la contraddittorietà di tale tipologia di comunicazione pubblicitaria, non chiarendo la reale natura dell’offerta commerciale e rendendo, di per sé, non veritiero il messaggio veicolato ai destinatari.

18. In aggiunta a tale profilo, il messaggio in esame, non presenta in modo altrettanto evidente le limitazioni che, di fatto, smentiscono la veridicità dell’offerta con riferimento ad un ulteriore profilo, ovvero la particolare convenienza dell’offerta consistente nella gratuità del servizio di trasporto per il viaggio di ritorno sulla tratta prescelta. In primo luogo, la limitazione, richiamata dall’asterisco, che vincola la validità dell’offerta all’acquisto del viaggio di andata con la tariffa Best Price A, riportata in calce al messaggio con caratteri grafici di dimensione minimale, non rende in alcun modo evidente che per usufruire dell’offerta occorre corrispondere, per la tratta di andata, una tariffa di importo significativamente superiore alla tariffa più conveniente offerta dallo stesso professionista, la tariffa denominata Super Best Price. Tale limitazione, peraltro, non appare in alcun modo giustificata, e comporta il singolare risultato che la combinazione andata e ritorno oggetto della promozione “TORNI GRATIS” non risulta in molte ipotesi quella più conveniente per i consumatori, come invece la comunicazione lascerebbe intendere.

19. Tale limitazione, oltre che rilevante per la chiarezza e comprensione delle caratteristiche complessive della promozione, comporta un evidente effetto ingannatorio sui consumatori circa l’effettiva natura e convenienza della promozione in esame, in quanto vanifica di fatto il principale vantaggio economico promesso dal messaggio, ovvero quello di poter beneficiare di una speciale offerta che propone la gratuità del viaggio di ritorno. In tale prospettiva, il messaggio ha quindi la funzione di indurre il consumatore a prendere visione delle offerte del professionista, con un tipico effetto di aggancio che si realizza attraverso la proposta di un’offerta particolarmente attrattiva che risulta poi non corretta, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

20. Quanto alla reale disponibilità del servizio pubblicizzato, si fa presente che la valutazione circa la possibile contrarietà della pratica in esame all’art. 23, lettera e), del Codice del Consumo, verrà effettuata nel corso del procedimento principale.

21. Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che la diffusione del messaggio pubblicitario in esame tramite diversi canali (internet, stampa, affissionali), è in pieno svolgimento. Ciò caratterizza la condotta come avente un elevato grado di offensività, in quanto suscettibile di raggiungere un ampio numero di consumatori che proprio nei mesi immediatamente precedenti l’inizio della stagione estiva procedono ad effettuare prenotazione di mezzi di trasporto per raggiungere destinazioni turistiche ubicate in Sardegna e Corsica.

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla valutazione della pratica commerciale sopra descritta senza sospendere il procedimento ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del Consumo e dell’articolo 20 del Regolamento; RITENUTO, inoltre, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta, consistente in alcune comunicazioni pubblicitarie diffuse dalla società Moby S.p.A. - nel periodo 5-16 maggio 2008 - tramite stampa quotidiana e periodica, pubblicità affissionale, messaggi radiofonici, nonché sul sito internet www.moby.it., continuino ad essere poste in essere con le modalità oggetto di contestazione nelle more del procedimento di merito;

DELIBERA di rigettare l'istanza di sospensione del procedimento, ai sensi dell'articolo 27-ter del Decreto Legislativo n. 206/05 e dell'articolo 20 del Regolamento.

DISPONE

che la società Moby S.p.A., ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 1, del Regolamento: a) sospenda in via cautelativa ogni attività consistente nella diffusione, con le modalità oggetto di contestazione, del messaggio pubblicitario sopra descritto; b) comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro cinque giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate. Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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