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Sulle eccezioni opponibili al beneficiario in materia di contratto autonomo di garanzia

In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità ed inefficacia del contratto da cui tale rapporto deriva, con le seguenti eccezioni: -A) l'inesistenza del contratto principale; -B) la nullità di quest'ultimo per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il contratto di garanzia ad assicurare un risultato che l'ordinamento vieta; -C) l'esecuzione fraudolenta ovvero abusiva, comprendendo in quest'ultima ipotesi anche il caso di adempimento dell'obbligazione principale, se il garante ha fornito prova liquida ed incontestabile di detto adempimento". (Cassazione - Sezione terza civile - sentenza 10 - 24 aprile 2008, n. 10652)



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Corte di Cassazione
Sezione III civile
sentenza del 24 aprile 2008, n. 10652
Presidente Vittoria - Relatore Talevi
Svolgimento del processo


Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
"Con atto di citazione notificato il 17 novembre 2000 il Ministero delle Finanze ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19604/99 con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dalla Intercontinentale Assicurazioni s.p.a. (poi incorporata nella Winterthur) avverso l'ingiunzione. emessa da detto Ministero ai sensi dell'art. 2 R.D. 14.4.1910 n. 639, con cui le era stato ingiunto - in relazione a polizza fideiussoria stipulata a garanzia degli obblighi di restituzione assunti dalla F.lli Pardini s.p. - pagamento della somma di L. 466.340.930 elargita a suo tempo (anno 1993) alla F.lli Pardini s.p.a. stessa quale restituzione dovuta in base alla normativa comunitaria per esportazioni di merce (frumento) in paesi extracomunitari.
Costituitasi in giudizio, la Winterthur chiedeva che l'appello, in quanto fondato sugli elementi probatori già ritenuti insufficienti dal giudice di primo grado, fosse respinto, riproponendo l'eccezione di mancanza del potere dell'amministrazione di riscuotere diritti doganali mediante la procedura ingiuntiva prevista dal r.d. 639/1910 e quella di decadenza dall'azione per decorso del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, sancito dall'art. 1957 c.c., oltre quella di difetto di motivazione del provvedimento, instando, nel merito. per il rigetto della pretesa del Ministero. stante la regolarità della procedura di esportazione effettuata dalla F.lli Pardini s.p.a.. Anche il Fallimento Molino F.lli Pardini s.p.a.. costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'appello, aderendo alla posizione della Winterthur.
All'udienza del 7 giugno 2002 la causa è stata trattenuta in decisione, precisate, all'apposita udienza, dalle parti le conclusioni indicate in epigrafe e assegnati i termini di deposito previsti dall'art. 190 c.p.c.”.
Con sentenza 31.10.2002 - 3.2.2003 la Corte di Appello di Roma decideva come segue:
"... definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dal Ministero delle Finanze nei confronti della Winterthur Assicurazioni s.p.a. e del Fallimento Molino F.lli Pardini s.p.a. avverso la sentenza n. 19604, emessa dal Tribunale di Roma il 19 ottobre 1999.
Condanna il Ministero delle Finanze al rimborso delle spese processuali relative anche a questo grado di giudizio in favore della Winterthur e del Fallimento, liquidando le stesse in complessivi Euro 5.700,00, ivi compresi Euro 900,00 per diritti ed Euro 4.600,00 per onorari....".
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato la Winterthur Assicurazioni s.p.a..
Il Fallimento Molino F.lli Pardini s.p.a. non ha svolto attività difensiva.


Motivi della decisione

Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi.
Il ricorrente principale Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il primo motivo di ricorso, denuncia "Violazione e falsa applicazione art. 1322 c.c.; dei principi generali in materia di negozio autonomo di garanzia e di restituzioni all'esportazione; reg. CEE 3665/87 (in particolare art. 5 e 13), reg. CEE 2220/85; art. 2697 c.c.; rd 639/1910, dei principi generali in materia di prova, di atto pubblico e di pubblica autorità, art. 2727 - 2729 c.c.; del combinato disposto delle riferite fonti motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia" esponendo doglianze che possono essere riassunte come segue. La Corte Territoriale doveva dichiarare che la Garante non poteva opporre che le restituzioni spettavano alla F.lli Pardini e che non vi era prova di non spettanza - alla Pardini - delle stesse, ma poteva solo ed esclusivamente, opporre alla ricorrente (oltre le eccezioni derivanti dal testo della polizza, che nella specie non sono sollevabili e non sono state - difatti - sollevate) che le restituzioni all'esportazione non erano state pagate in tutto o in parte alla F.lli Pardini (o al giratario delle bollette) o che la somma di Lit. 466.340.930 (pari alle restituzioni erogate maggiorate del 15%) era stata già rimborsata - in tutto o in parte - al Ministero delle Finanze dalla F.lli Pardini (o dal giratario delle bollette). Esattamente la Corte Territoriale afferma che la polizza fideiussoria in questione è negozio (contratto) autonomo di garanzia. La Corte però - poi - erra, poiché non tiene conto né di quanto risulta dalla polizza né di quanto discende dai principi e dalle norme in materia. Nella polizza l'Intercontinentale si obbligava a pagare l'importo della cauzione id est la somma pari alla restituzione + il 15%, a semplice richiesta e senza riserva ed eccezione alcuna. Quanto precede appare ancora più evidente ove si pensi alla normativa comunitaria in materia (che tra l'altro viene espressamente richiamata come fonte regolatrice nella polizza). In linea generale colui che vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti generatori dello stesso; è allora evidente che se normalmente - in sede amministrativa - la pratica relativa alla concessione dell'erogazione della restituzione può considerarsi chiusa con l'esibizione di documentazione che rende alquanto probabile (ma non prova) l'avvenuto verificarsi dei fatti danti titolo all'aiuto; allorché sorgano seri dubbi in proposito (arg. ex art. 5 Reg. CEE 3665/87) l'esportatore è onerato della piena e rigorosa prova del suo diritto; ed allora è evidente la previsione del sistema. Sorgendo seri dubbi, l'Autorità pagatrice incamera la cauzione; sicché il garante deve pagare e non può fare questione in ordine ai dubbi che hanno determinato l'incameramento. Ad ogni modo, ad opinare diversamente, da quanto testé sostenuto in ordine alle eccezioni opponibili dalla garante, deve riconoscersi che, stante l'obbligazione assunta dalla Intercontinentale con la polizza fideiussoria di cui sopra, non toccava alla parte ricorrente dimostrare che le restituzioni all'esportazione per le quali è causa erano state indebitamente percette dalla F.lli Pardini; bensì toccava a controparte dimostrare i presupposti di fatto generatori del diritto della F.lli Pardini agli aiuti di cui trattasi; e in difetto di detta prova la Garante doveva essere dichiarata tenuta a pagare all'esponente la somma pari alle restituzioni erogate (è pacifico e risulta per tabulas) maggiorate del 15%. La Corte Territoriale non ha accertato - come, invece, era suo preciso compito - se in atti vi fosse o meno la prova delle condizioni di spettanza alla F.lli Pardini delle restituzioni per le quali è causa (e ciò ha fatto ritenendo, erroneamente, che dovesse l'Esponente dimostrare la non spettanza delle stesse). Nella specie era dimostrata l'esistenza di seri dubbi.
Il motivo appare fondato nella sua parte essenziale.
In estrema sintesi la Corte, dopo aver osservato tra l'altro che "...il garante deve si ritenersi sempre e comunque obbligato al pagamento della somma a semplice richiesta dell'assicurato, ma solo quando sussista il presupposto causale che ha determinato l'esistenza dell'obbligazione e, cioè, l'oggettiva esistenza dell'inadempimento del debitore principale..." fonda la sua tesi principalmente sul seguente rilievo: "...non v'è dubbio che la domanda proposta in via monitoria e anche in via cognitiva nel giudizio in corso dal Ministero delle Finanze sia del tutto sfornita di prova....".
Quindi la base fondamentale della ratio decidendi in questione è costituita: -A) dalla tesi in diritto (chiara anche se implicita) che nel caso di contratto autonomo di garanzia il garante, di fronte alla richiesta di pagamento da parte del garantito, può opporre a quest'ultimo l'insussistenza dell'inadempimento del debitore principale; -B) dall'affermazione (anche questa chiara pur se implicita) che nonostante la sussistenza nella specie di detta autonomia del contratto di garanzia, sul garantito (nella specie il Ministero) grava comunque l'onere di provare detto inadempimento.
Occorre rilevare a questo punto che l'obbligazione autonoma di garanzia, non specificamente disciplinata dal C.C., è stata oggetto sia in dottrina che in giurisprudenza di opinioni diverse.
Mentre appare sostanzialmente pacifico che il garante può opporre al garantito le eccezioni derivanti dal rapporto di garanzia (tipicamente quelle fondate sul contenuto della polizza eventualmente sottoscritta dai contraenti) costituisce questione dibattuta l'individuazione dei limiti in cui possono essere opposte eccezioni fondate sul rapporto principale.
Si tratta infatti di individuare il giusto compromesso tra le conseguenze dell'autonomia, che costituisce l'elemento caratterizzante il contratto di garanzia in esame, e che porterebbe a comprimere al massimo la possibilità di proporre eccezioni fondate sul rapporto principale (deve ritenersi, sostanzialmente abbandonata la tesi che esclude totalmente detta possibilità; cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 26262 del 14/12/2007; Cass. Sentenza n. 23922 del 19/11/2007; Cass. Sentenza n. 19194 del 06/09/2006; Cass. Sentenza n. 27333 del 12112/2005; Cass. Sentenza n. 8324 del 19/06/2001; Cass. Sentenza n. 6757 del 17/05/2001) e l'esigenza di salvaguardare i tre seguenti elementi: -A) la natura di rapporto giuridico di garanzia (pur se autonomo); -B) la tutela del fondamentale principio di buona fede, con la conseguenza che al garante deve ritenersi consentito opporre l'esecuzione fraudolenta o abusiva del contratto di garanzia; -C) l'impossibilità di giungere a garantire (e quindi indirettamente a tutelare) risultati che l'ordinamento vieta; con la conseguenza che al garante deve ritenersi consentito opporre la nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa.
Tali esigenze sono state in vario modo prese in considerazione, oltre che dalla dottrina, anche dalla giurisprudenza; la più recente decisione sul punto (Cass. Sentenza n. 26262 del 14/1212007) ha stabilito quanto segue: "In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l’exceptio doli, e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta".
Tale decisione, come si vede, prende in considerazione i limiti alla suddetta autonomia sopra indicati sub B) e C).
Ma anche il punto sub A), che concerne la natura essenziale e la struttura ontologica del contratto autonomo di garanzia, merita una adeguata considerazione.
Appare infatti incontestabile: -1) che detto negozio giuridico ha due caratteristiche principali (tutte e due basilari e caratterizzanti la sua natura, nel senso che la mancanza di una delle due comporterebbe la sussistenza non del contratto in questione ma di uno diverso): quella di essere (anzitutto) un contratto di garanzia, e quella di essere (anche) autonomo; -2) che questo secondo elemento distintivo non può essere interpretato in modo talmente ampio da privare del tutto di contenuto il fatto che si tratta pur sempre di un contratto la cui essenziale - quindi inderogabile - funzione è quella di garantire un determinato adempimento; se si afferma (come in passato è stato fatto) che il rapporto autonomo di garanzia è pienamente valido ed efficace anche se il rapporto garantito è inesistente si deve poi necessariamente concludere che in realtà non si tratta di un rapporto di garanzia (altrimenti non si riuscirebbe a rispondere alla domanda: "questo contratto autonomo di garanzia cosa garantisce?").
Si può dunque continuare ad affermare che il rapporto autonomo di garanzia è valido ed efficace indipendentemente dalla validità ed efficacia del rapporto di base, ma non si può sostenere detta validità ed efficacia indipendentemente dall'esistenza di quest'ultimo.
Coerentemente con quanto ora esposto (e cioè con la funzione di garanzia) si deve dunque ritenere che il garante possa opporre che l'obbligazione garantita non è mai sorta per inesistenza del contratto principale ovvero in applicazione di quanto stabilito dalla legge o dai contraenti con riferimento al rapporto giuridico principale (come nella fattispecie, nell'ipotesi in cui si dimostrasse che la Pardini aveva pieno diritto a ricevere ed a trattenere la somma ad essa versata a titolo di restituzione all'esportazione; con conseguente insussistenza del diritto del Ministero ad ottenere la restituzione della somma stessa).
Coerentemente con la suddetta caratteristica dell'autonomia deve invece escludersi (accogliendo sul punto una delle tesi del Ministero) che incomba sul garantito l'onere probatorio di dimostrare il proprio diritto ad ottenere.. il pagamento in questione dal garante, dovendo invece affermarsi che incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare l'insussistenza del diritto medesimo. Ed inoltre il garante (nella fattispecie la Winterthur) deve fornire una prova liquida ed incontestabile del suo assunto.
Va dunque enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità ed inefficacia del contratto da cui tale rapporto deriva, con le seguenti eccezioni: -A) l'inesistenza del contratto principale; -B) la nullità di quest'ultimo per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il contratto di garanzia ad assicurare un risultato che l'ordinamento vieta; -C) l'esecuzione fraudolenta ovvero abusiva, comprendendo in quest'ultima ipotesi anche il caso di adempimento dell'obbligazione principale, se il garante ha fornito prova liquida ed incontestabile di detto adempimento".
In conclusione, nelle controversie in tema di restituzioni all'esportazione come quella in questione, la società garante può opporre alla ricorrente, oltre alle eccezioni teoricamente ritenute ammissibili dal Ministero ricorrente (e cioè: -a. le eccezioni derivanti dal testo della polizza; -b. l'omesso pagamento da parte del Ministero delle restituzioni all'esportazione; -c. il già avvenuto rimborso al Ministero delle Finanze della somma da questi pretesa) anche la sussistenza del diritto dell'impresa esportatrice ad avere ed a trattenere le restituzioni all'esportazione (purché fornisca la predetta prova liquida ed incontestabile circa la regolarti dell'esportazione).
La Corte di merito non ha integralmente seguito i principi di diritto sopra esposti. Quindi il ricorso principale deve ritenersi fondato nella sua parte essenziale e va quindi accolto. Le ulteriori doglianze debbono ritenersi assorbite e potranno essere riproposte in sede di rinvio.
Dato che la Corte d'Appello, dopo aver rilevato che il garante è obbligato al pagamento della somma a richiesta dell'assicurato ma solo quando sussiste l'inadempimento del debitore principale, ha erroneamente attribuito l'onere probatorio sopra citato al Ministero, negando che questo l'avesse adempiuto, il Giudice del rinvio dovrà. accertare la sussistenza o meno della prova liquida ed incontestabile dell'adempimento da parte della F.lli Pardini (e cioè della regolarità dell'esportazione) alla luce dei principi di diritto sopra indicati, valutando pertanto la fondatezza o meno dell'assunto della Winterthur (che si basa essenzialmente sulla sussistenza delle prove di detta i regolarità dell'esportazione e quindi del diritto della F.lli Pardini di trattenere la somma ricevuta).
L'accoglimento del ricorso principale comporta la necessità di passare ad esaminare il ricorso incidentale condizionato che, quanto al suo oggetto l ed al suo contenuto (è volto tra l'altro a sostenere la sussistenza nella specie di un contratto di garanzia non autonomo), si colloca "a monte" dal punto di vista logico-giuridico rispetto alle problematiche sollevate dal ricorrente principale (in altri termini, una volta assodato quanto sopra con riferimento ai limiti della suddetta autonomia, diventa ovviamente essenziale stabilire anzitutto se il contratto di garanzia in questione è realmente autonomo).
La Winterthur Assicurazioni s.p.a. espone doglianze che possono essere riassunte come segue. Pur respingendo l'impugnazione del Ministero, la Corte d' Appello di Roma ha dato una interpretazione del contratto di garanzia non corretta in quanto ha ritenuto lo stesso del tipo autonomo. Tale modo di ragionare non è conforme alle regole interpretative degli artt. 1362 e 1363 c.c. come più volte richiamate dall’orientamento di Codesta Corte in quanto, come noto, le clausole del tipo "a semplice richiesta" o "incondizionatamente" non sono di per sé sintomo rivelatore della mancanza di accessorietà e/o di giuridica rilevanza fra l'obbligazione del garante e quella principale, a tal fine occorrendo piuttosto verificare, attraverso l’esame del contratto, quale sia la relazione che le parti hanno posto fra le due obbligazioni (ex multis Cass. 7.1.2004 n. 52). Inoltre non sono stati osservati, oltre ai canoni interpretativi, i principi sulla distribuzione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. ove si consideri che a fronte della qualificazione della garanzia come fideiussoria, soggetta, in quanto tale, alla sorte del debito principale, la controparte avrebbe dovuto dedurre gli elementi oggettivi su cui basare la presunta natura autonoma. L’esame della polizza, se correttamente eseguito ed effettuato nella sua interezza, avrebbe dovuto condurre ad affermare l’esistenza di una garanzia non autonoma (la Winterthur Assicurazioni s.p.a. procede poi ad una articolata analisi del contenuto di detta polizza e cita tra l'altro Cass. 4.7.2003 n. 10574). Se la Corte avesse correttamente valutato nella loro oggettività la valenza probatoria della documentazione offerta dal garante circa l’avvenuto adempimento della obbligazione di facere posta a carico della F.lli Pardini dalla normativa del Reg. CEE 3665/87, avrebbe dovuto ritenere inesistente il diritto della Amministrazione di richiedere il pagamento alla F.lli Pardini e quindi, conseguentemente, di attivare ed escutere la polizza da essa prestata; e ciò, sia che si tratti di contratto autonomo sia che si tratti di garanzia fideiussoria di tipo tradizionale recante la clausola del solve et repete ex art. 1462 c.c. Qualora la amministrazione avesse avuto dubbi sull'adempimento predetto, ed essi fossero stato assistiti dal requisito della "serietà", non sarebbe stata esonerata dal chiedere delle prove supplementari al fine di potere escludere il diritto della Molino Fili Pardini a fruire della restituzione. Per quanto la genericità della formula legislativa consenta all’operatore doganale una certa ampiezza discrezionale, il dubbio deve pur sempre rivestire i requisiti della gravità, precisione e concordanza, che sono nozioni generali, ricavabili dall’art. 2729 c.c.. In difetto di essi gli esternati sospetti risulteranno addirittura irrilevanti, per essere inoppugnabile la valenza della documentazione prodotta dal garante per dimostrare l’avvenuto compimento della operazione di esportazione, ove si consideri che le dichiarazioni della Dogana circa la qualità della merce scorta, analizzata e caricata sul vettore marittimo sono atti pubblici, costituenti prova legale dei fatti come rappresentati, senza che possa essere diversamente apprezzata dal Giudice, in quanto provenienti da soggetti cui la legge ha specificamente conferito il potere di accertare le attività ed i fatti descritti nell’art. 2700 c.c.. Né l'Amministrazione ha proposto querela di falso nell’ambito del presente procedimento di opposizione. Di fronte all'assolvimento, da parte del garante, dell’onere probatorio posto a suo carico dalla norma generale di cui all'art. 2697 c.c. circa l’avvenuto adempimento della obbligazione principale, il contegno processuale inerte e remissivo della Amministrazione, consistente nella generica e non documentata contestazione dei seri dubbi, costituisce comportamento contrario a buona fede; inoltre il contegno della parte nel processo, ai sensi del comma 2 dell'art. 116 c.p.c., deve essere considerato come elemento aggiuntivo e integrativo rispetto alle eventuali risultanze dei veri e propri mezzi di prova.
Il motivo (nella sua parte principale, e cioè quella concernente la natura autonoma a meno della garanzia; la parte residua attiene essenzialmente al controricorso) è privo di pregio.
Infatti la Corte di Appello di Roma ha ritenuto che "....l'apposizione della clausola contenute nell'allegato alla polizza fideiussoria (..omissis...) alla cui stregua l'assicurazione rinuncia esplicitamente al beneficio della preventiva escussione della società potenzialmente debitrice e si impegna a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta dell'amministrazione assicurata senza riserva alcuna, integra all'evidenza gli estremi del contratto autonomo di garanzia e non di una fideiussione. Il garante è, infatti obbligato a corrispondere al creditore l'intera prestazione dovuta dal debitore, senza possibilità di opporre eccezioni relative al rapporto garantito. Il connotato fondamentale del contratto autonomo di garanzia, secondo lo schema che si è tipizzato nella prassi commerciale, va, infatti, individuato nell'autonomia del rapporto rispetto a quello garantito, giacché il garante (normalmente un istituto di credito o una compagnia di assicurazione) si obbliga di eseguire la prestazione oggetto della garanzia a prima domanda, in seguito alla semplice dichiarazione del credito del beneficiario che affermi essersi verificato inadempimento o inesatto adempimento dell'obbligazione principale, e senza alcuna possibilità di proporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia e, in genere, alle vicende del rapporto di base, nonostante le eventuali opposizioni al pagamento formulate in relazione ad esse del debitore-mandante o l'esistenza di contestazioni al riguardo....".
Da tale brano e dal contesto della motivazione si evince che la Corte di Appello si è fondata non solo sul mero uso di specifiche espressioni (o formule), ma sul complessivo contenuto delle pattuizioni in questione (ed essenzialmente sulla circostanza che l'impegno a versare l'importo de quo è stato in concreto previsto a semplice richiesta e "..., senza possibilità di opporre eccezioni relative al rapporto garantito....") ricercando la comune intenzione delle parti, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre, ed attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Si tratta dunque di una interpretazione immune dai vizi denunciati. In particolare non si vede come possa configurarsi la violazione dei canoni interpretativi (dettati nell'art. 1362 e segg. c.c.) indicati dalla parte ricorrente.
Le doglianze residue debbono ritenersi assorbite (anche in considerazione di quanto esposto a proposito del ricorso principale).
Il ricorso incidentale condizionato va dunque respinto.
L'impugnata sentenza va cassata in relazione al ricorso principale accolto.La causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

A detto Giudice del rinvio va rimessa la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa l'impugnata sentenza; e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.


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