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Telefonia, improcedibile la domanda al giudice se l'utente non ha tentato prima la conciliazione

E' improcedibile la domanda di risarcimento proposta contro il gestore telefonico qualora non sia stata preventivamente attivata la pricedura di conciliazione. (Tribunale Torino Sezione 3 Civile, Sentenza del 7 aprile 2008, n. 2579)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE TERZA CIVILE

in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 37085/06 R.G.;

promossa da:

Le. S.r.l. (già Le. S.a.s. di Gi.Co. & C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ni.Fe. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in To. corso In. (...), in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione;

Parte ATTRICE

contro:

Wind TELECOMUNICAZIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Cl.Bi di Ru. del Foro di Milano e dall'Avv. Ro.Bi. di Ru. del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in To. via Sa.Qu. (...), in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Parte CONVENUTA

e contro:

Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pi.Ro. del Foro di Milano e dall'Avv. Pi.Ca. del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in To. via De.Al. (...), in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Terza CHIAMATA

avente per oggetto: risoluzione giudiziale di contratto e risarcimento danni;

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per Parte Attrice Le. S.r.l. (già Le. S.a.s. di Gi.Co. & C.) (su foglio allegato a verbale di udienza in data 21.12.2007) :

"Voglia il Tribunale Ill.mo

Respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione;

SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI:

Respingersi la domanda di incompetenza territoriale in quanto infondata in fatto ed in diritto posto che il contratto si è concluso a To., il danno è stato cagionato a To. e la clausola 9 delle Condizioni Generali di Contratto non è mai stata sottoscritta;

Respingersi la domanda di improcedibilità in quanto infondata in fatto ed in diritto posto che non è esclusivamente in contestazione un rapporto contrattuale e - conseguentemente - una richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimento contrattuale ma - altresì - una richiesta di risarcimento danni ai sensi degli artt. 2049 (o, in subordine, 2043) e 2059 c.c. e, dunque, una responsabilità derivante da atto illecito in violazione del principio generale neminem laedere (e configurante, nel caso di specie ed in astratto, una fattispecie penalmente illecita);

Conseguentemente rimettere la causa sul ruolo e:

In via Istruttoria:

Ammettere capo di consulenza tecnica volto:

ad accertare e quantificare i mancati ricavi di parte attrice a fronte dell'impossibilità di utilizzo delle linee telefoniche (impossibilità di ricevere e fare telefonate, impossibilità di ricevere e fare fax, all'impossibilità di utilizzo del collegamento per i pagamenti a mezzo carta di credito e bancomat, impossibilità di utilizzo di internet ed i servizi di posta elettronica) per il periodo dal 05.07.2005 al 25.07.2005;

Ammettere i capitoli di prova per interrogatorio e testi a prova diretta dal numero 1 al numero 23 così come meglio capitolati nella memoria ex art. 184 c.p.c. ammettendo i testi dal numero 1 al numero 11 così come meglio indicati nella memoria ex art. 184 c.p.c.

Nella denegata ipotesi di ammissione dei capi di prova per testi ed interrogatorio dedotti da parte convenuta ammettersi come testi in materia contraria i medesimi già indicati con memoria ex art. 184 c.p.c.;

Si producono e si intendono qui integralmente richiamati i documenti da 1 a 29 già prodotti con l'atto di citazione mediante deposito in cancelleria;

NEL MERITO:

Dichiararsi la risoluzione del contratto 08.06.2005 per totale inadempimento della Wind Telecomunicazioni S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare, ai sensi dell'art. 1223 c.c.. la Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 16.186,17 (sedicimilacentoottantasei/17), o quell'altra veriore determinando in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione legale;

Dichiararsi l'illegittimità del comportamento della Wind Telecomunicazione S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 2059 c.c. la Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), o quell'altra veriore determinando in corso di causa, determinata anche in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione legale;

In Ogni Caso: condannare parte convenuta al pagamento delle spese tutte di lite, legali e tecniche, d'Ufficio e di parte, oltre 12,5% rimborso forf. ex art. 14 T.F., C.P.A. ed I.V.A. e successive occorrende."

Per Parte Convenuta Wind TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (su foglio allegato a verbale di udienza in data 21.12.2007) :

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:

In via pregiudiziale di rito: dichiarare improcedibili le domande dell'attrice a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla L. 249/1997;

Sempre in via pregiudiziale di rito: dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino per i motivi esposti in narrativa e la competenza del Tribunale di Roma a conoscere della presente controversia;

Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto;

Sempre nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse accogliere, anche parzialmente, la domanda di risarcimento dei danni avanzata da controparte, accertare l'inadempimento colposo di Ma. e l'esclusiva responsabilità di quest'ultima per i disservizi occorsi all'attrice e, per l'effetto, condannare Ma. a tenere indenne e a manlevare Wind da qualunque pretesa dell'attrice;

In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate da Wind nelle memorie istruttorie del 26.7.2007 e 28.9.2007;

In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori come per legge".

Per la Terza chiamata Ma. S.r.l. (su foglio allegato a verbale di udienza in data 21.12.2007) :

"Voglia l'Ill. mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:

In via pregiudiziale di rito:

Dichiarare improcedibile la domanda giudiziale promossa dalla Le. S.a.s., non essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge n. 249/1997;

nel merito:

In via principale:

accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di Wind Telecomunicazioni S.p.A. nella causazione dei fatti per cui è causa, respingere le domande tutte formulate dalla Wind Telecomunicazioni S.p.A. nei confronti della Ma. S.r.l. in quanto infondate in fatto e diritto.

Con condanna alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre a maggiorazione ex art. 14 D.M. 127/04.

In via istruttoria:

Riservato ogni diritto in sede di memorie ed udienza ex art. 183, VI^ comma, c.p.c.

Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:

1) "Vero che in data 08.06.05, a seguito della sottoscrizione della proposta contrattuale - Infostrada per piccole aziende - da parte della Le. s.a.s., riscontrata la non corrispondenza dei dati contenuti nel contratto e quelli inseriti nel sistema operativo POS e nel data base di Wind, contattavo telefonicamente la cliente al fine di verificare l'esistenza della linea ISDN Multinumero".

2) "Vero che ricevuta conferma dalla Le. dell'esistenza della linea telefonica Isdn Multinumero, stante l'impossibilità di modificare i dati in possesso di Wind e relativi alla cliente, così come erroneamente inseriti nel sistema operativo POS e nel data base di Wind, in data 09.06.05 provvedevo a richiedere a Wind l'aggiornamento e la modifica degli stessi mediante sistema operativo Extrapos"

3) "Vero che in data 10.06.05 la Wind riscontrava telematicamente, mediante sistema operativo Extrapos, la richiesta di Ma. del 09.06.05, relativa alla modifica dei dati relativi alla cliente Le. così come in possesso di Wind".

Indicando a teste sulle predette circostanze la Sig.ra Sa.Fe., domiciliata presso la Ma. s.r.l., via Ei. (...) As. (MI).

4) "Vero che per le caratteristiche tecniche del sistema operativo POS e del sistema operativo Extrapos di Wind, l'operatore addetto presso la Ma. all'inserimento dei dati del cliente è privo di poteri di modifica e/o aggiornamento degli stessi laddove non corrispondenti alla realtà dei fatti"

5) "Vero che la Ma. è priva di poteri di attivazione e/o disattivazione delle linee telefoniche, essendo tali competenze riservate unicamente al gestore Wind"

Indicando a teste sulle predette circostanze il Sig. Fa.Ci., domiciliato presso Is. s.r.l., via Ei. (...), As. (MI).

Con riserva di indicare testimoni, formulare capitoli di prova nonché indicare e produrre ulteriori mezzi di prova.

Ammettere prova contraria per testi sui capitoli di prova ex adverso capitolati.

Ammettere C.T.U. diretta ad accertare le caratteristiche del sistema operativo POS ed Extrapos di Wind nonché le operazioni informatiche/telematiche reciprocamente poste in essere tra Ma. s.r.l. e Wind S.p.A. durante i giorni 8, 9 e 10 giugno 2005."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ED ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con atto di citazione datato 12.12.2005 ritualmente notificato, la società Le. S.a.s. di Gi.Co. & C., in persona del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale la società Wind TELECOMUNICAZIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo:

- che la società Le. S.a.s. di Gi.Co. & C. era titolare di un'utenza telefonica business ISDN multinumero, corrispondente alle linee Telecom Italia S.p.a. numeri (...) e (...) (fax) (docc. 1, 2, 3, 4);

- che il sig. Gi.Co., legale rappresentante della società Le. S. a. s. utilizzava la linea telefonica anche per l'invio e ricezione di fax, per l'accesso ad Internet ed alla posta elettronica e per il collegamento pagamenti a mezzo carta di credito e bancomat (doc. 5, 6, 7, 8, 9, 10);

- che la società Le. S.a.s., dopo essere stata contattata dalla Wind Telecomunicazioni S.p.a., in data 8.06.2005 riceveva una proposta di contratto In. con Wind come operatore unico (doc. 11);

- che in pari data la società Le. S.a.s. sottoscriveva la proposta di contratto con Wind Telecomunicazioni S.p.a., nella quale era specificata la necessità di avere una linea ISDN multi numero ed erano indicati i due predetti numeri telefonici (doc. 12);

- che in data 6.07.2005 la società Le. S.a.s. riceveva una lettera della Wind Telecomunicazioni S.p.a. con cui quest'ultima informava che "dal 05 luglio 2005 In. è il Suo operatore telefonico" (doc. 13);

- che, peraltro, dal 5.07.2005 le linee telefoniche della società Le. S.a.s. non funzionavano più né in entrata né in uscita e non era possibile l'invio e ricezione di fax, l'accesso ad Internet ed alla posta elettronica e non era utilizzabile il collegamento per i pagamenti a mezzo carta di credito e bancomat;

- che, dopo una serie di conversazioni telefoniche e fax con il Servizio Clienti della Wind Telecomunicazioni S.p.a., la società Le. S.a.s. apprendeva che la Wind non era tecnicamente in grado di attivare una linea ISDN multinumero ma esclusivamente linee analogiche (docc. 14, 15, 16, 17, 18);

- che alla società Le. S.a.s. non rimaneva altra scelta che richiedere la riattivazione delle linee telefoniche a Telecom.Italia S.p.a. (docc. 19, 20, 21, 22, 23 e 24);

- che in data 25.07.2005 venivano ripristinate le utenze telefoniche della società Le. S.a.s.;

- che, a causa dell'inadempimento della Wind Telecomunicazioni S.p.a., la società Le. S.a.s. aveva dovuto sopportare i costi della riattivazione della linea telefonica per Euro 112,00, i costi per evadere gli ordini via fax per Euro 74,17, il fermo delle linee telefoniche per il periodo dal 5 al 25.07.2005 con conseguenti minori ricavi per Euro 16.186,17= (docc. 25, 26 e 27);

- che, inoltre, l'illecito comportamento della Wind Telecomunicazioni S.p.a. aveva causato alla società Le. S.a.s. danni da perdita di chance, da perdita di avviamento commerciale, danni relativi alle energie investite, danni all'immagine;

- che, con lettera raccomandata a.r. in data 5.10.2005 la società Le. S.a.s., a mezzo del proprio legale, formulava alla Wind Telecomuni S.p.a. richiesta di risarcimento danni (doc. 28), rimasta senza esito.

Pertanto, parte attrice concludeva chiedendo:

- la risoluzione del contratto 08.06.2005 per totale inadempimento della Wind Telecom S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., e la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 1223 c.c., della Wind Telecom S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 16.186,17 (sedicimilacentoottantasei/17), o quell'altra veriore determinando in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione legale;

- l'accertamento dell'illegittimità del comportamento della Wind Telecomunicazioni S.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. e, conseguentemente, la condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 2059 c.c., della Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), o quell'altra veriore determinando in corso di causa, determinata anche in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione legale.

Si costituiva ritualmente e tempestivamente in Cancelleria parte convenuta Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositando comparsa di costituzione e risposta, eccependo:

- in via pregiudiziale di rito, l'improcedibilità delle domande dell'attrice a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla L. 249/1997;

- sempre in via pregiudiziale di rito, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino e la competenza del Tribunale di Roma a conoscere della presente controversia.

Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande tutte ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di risarcimento dei danni avanzata da controparte, l'accertamento dell'inadempimento colposo di Ma. e l'esclusiva responsabilità di quest'ultima per i disservizi occorsi all'attrice e, per l'effetto, la condanna della Ma. a tenere indenne e a manlevare Wind da qualunque pretesa dell'attrice.

La convenuta dichiarava anche di chiamare in causa la Ma. S.r.l. e chiedeva lo spostamento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa del predetto terzo, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., nel rispetto dei termini a comparire.

Il Giudice Istruttore provvedeva quindi con Decreto allo spostamento della prima udienza.

All'udienza rifissata per la prima comparizione delle parti ex art. 180 c.p.c. si costituiva la terza chiamata Ma. S.r.l., depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, eccependo, in via pregiudiziale di rito, l'improcedibilità della domanda giudiziale promossa dalla Le. S.a.s., non essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge n. 249/1997.

Nel merito, la Ma. S.r.l. chiedeva l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di Wind Telecomunicazioni S.p.A. nella causazione dei fatti per cui è causa, ed il rigetto delle domande tutte formulate dalla Wind Telecomunicazioni S.p.A. nei confronti della Ma. S.r.l. in quanto infondate in fatto e diritto.

Il Giudice Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, fissava a data successiva l'udienza di trattazione, assegnando a parte attrice richiedente un termine per comunicare una comparsa ed a parte convenuta ed alla terza chiamata un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

All'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. il Giudice Istruttore esperiva invano il tentativo di conciliazione.

Con successiva Ordinanza datata 30.11.2006 il Giudice Istruttore, ai sensi dell'art. 183 ult. comma c.p.c., fissava un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte e concedeva altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che fossero conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa Ordinanza il Giudice Istruttore fissava udienza per i provvedimenti di cui all'art. 184 c.p.c..

Con Ordinanza datata 11.05.2007 il Giudice Istruttore, ai sensi dell'art. 184, 1° comma, c.p.c., richiesto da parte attrice e, via subordinata, dalle altre parti, rinviava ad un'udienza successiva, assegnando alle parti stesse un termine perentorio per produrre documenti ed indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine perentorio per l'eventuale indicazione di prova contraria.

Con Ordinanza datata 26.10.2007 il Giudice Istruttore, ritenuto che la decisioni sulle eccezioni pregiudiziali proposte dalla convenuta e dalla terza chiamata potesse definire il giudizio, ai sensi dell'art. 187, 3° comma, c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni.

Infine, all'udienza in data 21.12.2007 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti le conclusioni così come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281 quinquies 1° comma c.p.c. (introdotto dall'art. 68 D.Lgs. n. 51/1998).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Sul rito applicabile alla presente causa.

Si deve premettere che la presente causa è stata instaurata anteriormente al 01° marzo 2006 e, quindi, non è assoggettata alla recente riforma al codice di rito introdotta:

- dall'art. 2, commi 3, lettere b bis), b ter), c bis), c ter), c quater), c quinquies), e bis) ed e ter), 3 bis e 3 ter, lettera a), del D.L. n. 35/2005 (c.d. "Decreto competitività"), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 ed ulteriormente modificato dall'art. 1 della Legge n. 263/2005;

- dall'art. 2 della Legge n. 263/2005.

Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 3 quinquies, D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 (comma inserito dall'art. 8, comma c. 1, D.L. n. 115/2005 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 168/2005; sostituito dall'art. 1, comma c. 6, L. n. 263/2005 a decorrere dal 29 dicembre 2005 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma c. 1, D.L. n. 271/2005 non convertito in legge -comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali ultime modifiche sono state recepite dall'art. 39 quater, comma c. 1, D.L. n. 273/2005 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006) : "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b bis), b ter), c bis), c ter), c quater), c quinquies), e bis) ed e ter), 3 bis e 3 ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

§A sua volta, ai sensi dell'art. 2 comma 4, Legge n. 263/2005 (comma modificato dall'art. 2, comma c. 1, D.L. n. 271/2005 non convertito in legge - comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50 -; tali modifiche sono state recepite dall'art. 39 quater, comma c. 2, D.L. n. 273/2005 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006) : "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore".

2) Sull'eccezione di improcedibilità proposta dalla convenuta e dalla terza chiamata.

Come si è detto, tanto la convenuta Wind Telecomunicazioni S.p.a. quanto la terza chiamata Ma. S.r.l. hanno eccepito, in via pregiudiziale di rito, l'improcedibilità delle domande di parte attrice a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla Legge n. 249/1997.

L'eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento.

I. Invero, come si è detto, parte attrice società Le. S.a.s. ha chiesto:

- la risoluzione del contratto 08.06.2005 per totale inadempimento della Wind Telecomunicazioni S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., e la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 1223 c.c., della Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 16.186,17 (sedicimilacentoottantasei/17), o quell'altra veriore determinando in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione legale;

- l'accertamento dell'illegittimità del comportamento della Wind Telecomunicazioni S.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. e, conseguentemente, la condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 2059 c.c., della Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), o quell'altra veriore determinando in corso di causa, determinata anche in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione legale.

II. Ai sensi dell'art. 1, 11° comma, della Legge 31 luglio 1997 n. 249 ("Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo") :

"L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione".

In attuazione di tale norma, l'art. 3, 1° comma, della Delibera n. 182/02/Cons dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ("Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti"), pubblicata sulla G.U. n. 167 del 18.7.2002, stabilisce quanto segue: "Gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio".

Ai sensi dell'art. 4 della medesima delibera, poi:

"La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 1 comma 11, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale, che riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione" (1° comma);

" Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro 30 giorni dalla proposizione dell'istanza" (2° comma).

La suddetta delibera 182/02/Cons è stata emanata in conformità a quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 4.4.2001 n. 2001/310/CE, che determina i criteri cui i legislatori nazionali devono ispirarsi per regolamentare le procedure extragiudiziali che portano alla composizione di una controversia mediante l'intervento attivo di soggetti terzi.

Si deve anche osservare che, come già chiarito dal Tribunale di Torino (cfr. Tribunale di Torino, Ord. 16 dicembre 2003, Giudice dr. Pio, nel procedimento cautelare iscritto al n. 31364/03 R.G.), un tale tentativo obbligatorio di conciliazione realizza la ratio legis di creare un vero e proprio passaggio obbligato di natura stragiudiziale per tutte le liti in tema di utenza telefonica, in armonia con la linea evolutiva del nostro ordinamento verso la generalizzazione della conciliazione pre-processuale, finalizzata a scoraggiare il ricorso al processo, analogamente a quanto si rinviene in altre materie (cfr., ad esempio, l'art. 412 bis c.p.c. in materia di diritto del lavoro; l'art. 46 Legge n. 203/1982 in materia di contratti agrari; l' art. 10 Legge n. 192/1998 in materia di sub-fornitura).

III. Nel caso di specie, essendo pacifico in causa che parte attrice non ha esperito il suddetto tentativo obbligatorio di conciliazione, le domande proposte da parte attrice stessa nel presente giudizio devono essere dichiarate improcedibili.

IV. Del resto, il mancato esperimento di tale obbligatorio tentativo di conciliazione era espressamente previsto dall'art. 8, 4° comma, delle Condizioni generali del contratto offerto dalla Wind Telecomunicazioni S.p.a., ai sensi del quale (cfr. doc. 6 di parte convenuta) :

"Per controversie tra Wind ed il Cliente varranno i criteri, condizioni, i termini e le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie stesse stabili dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; in particolare, per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non potrà essere proposto ricorso in sede giurisdizionale sino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla Delibera n. 182/02/Cons dell'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione".

V. Secondo parte attrice, nel caso di specie non sarebbe necessario il previo tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla normativa sopra citata in quanto, anche a volerlo ritenere obbligatorio, le controversie soggette alla c.d. "giurisdizione condizionata" sarebbero esclusivamente quelle relative a violazioni di diritti o interessi protetti da accordi di diritto privato o a norme in materia di telecomunicazioni e non già quelle comportanti violazioni di una norma di legge generale e sicuramente non quelle relative ad illeciti extracontrattuali.

Il suddetto rilievo di parte attrice non risulta fondato in quanto:

- in primo luogo, la presente controversia ha ad oggetto la materia contrattuale ("accordo") e delle telecomunicazioni, così come previsto dall'art. 3, 1° comma, della Delibera n. 182/02/Cons dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

- in secondo luogo, parte attrice lamenta la "violazione di un proprio diritto", ossia la mancata attivazione di un servizio di telefonia;

- in terzo luogo, parte attrice ha invocato, in primis, la "responsabilità contrattuale" della Wind Telecomunicazioni S.p.a., avendo chiesto, innanzitutto, la "risoluzione del contratto in data 08.06.2005 per totale inadempimento della Wind Telecomunicazioni S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., e la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 1223 c.c., della Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 16.186,17 (sedicimilacentoottantasei/17), o quell'altra veriore determinando in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione legale".

Quindi, la presente causa rientra tra quelle per le quali doveva essere previamente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione.

VI. Parte attrice ha invocato la sentenza della Corte Costituzionale n. 403 del 30.11.2007, secondo cui gli utenti di un servizio telefonico che intendano instaurare una controversia con l'azienda telefonica e per fondati motivi temano di subire un pregiudizio imminente ed irreparabile del loro diritto possono proporre all'Autorità Giudiziaria l'istanza cautelare senza necessariamente esperire il preliminare tentativo di conciliazione. Senonché, la suddetta sentenza, facendo esclusivo riferimento ai provvedimenti di natura "cautelare", non può essere utilmente invocata nella presente causa di "cognizione ordinaria".

VII. Pertanto, dev'essere dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte da parte attrice società Le. S.r.l. (già Le. S.a.s. di Gi.Co. & C.), a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 1, 11° comma, Legge 31 luglio 1997 n. 249 ("Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo").

3) Sulle altre eccezioni proposte da parte convenuta e dalla terza chiamata.

Tenuto conto dell'accoglimento della suddetta eccezione di improcedibilità proposta sia da parte convenuta sia dalla terza chiamata, restano assorbite le ulteriori eccezioni proposte dalle medesime.

4) Sulle spese processuali.

Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., tenuto conto della sussistenza di giusti motivi, ravvisabili nella particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico-giuridico.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 37085/06 R.G. promossa dalla società Le. S.r.l. (già Le. S.a.s. di Gi.Co. & C.), in persona del legale rappresentante pro tempore (parte attrice) contro la società WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore (parte convenuta) e contro la società Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (terza chiamata), nel contraddittorio delle parti:

1) Dichiara l'improcedibilità delle domande proposte da parte attrice società Le. S.r.l. (già Le. S.a.s. di Gi.Co. & C.), a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 1, 11° comma, della Legge 31 luglio 1997 n. 249 ("Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo").

2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c..

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