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Azioni che il titolare di un marchio internazionale può muovere a proprio favore.
E’ importante evidenziare il concetto della “dipendenza”: il marchio internazionale è infatti dipendente dal marchio nazionale di base per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di registrazione internazionale; ciò significa che tutto ciò che in questo periodo avvenga nei confronti del marchio nazionale (per esempio la decadenza o l’annullamento) di riflesso colpirà anche il marchio internazionale. Per i paesi aderenti al Protocollo di Madrid è tuttavia prevista la possibilità della “trasformazione”: infatti, siccome quando si designano paesi aderenti al solo Protocollo è sufficiente che il marchio nazionale di base sia allo stato di domanda, qualora questo marchio nazionale non venisse concesso, è possibile trasformare entro tre mesi la domanda di marchio internazionale in un marchio nazionale presso i paesi che non hanno emesso rifiuto, mantenendo la data del deposito internazionale.
E’ possibile effettuare un’estensione territoriale posteriore: infatti, attivando il procedimento con apposita domanda presso gli uffici brevetti e marchi delle Camere di Commercio, il titolare di un marchio internazionale può richiedere successivamente un'estensione della protezione per altri Paesi aderenti sia all'Accordo che al Protocollo; se l'estensione territoriale viene chiesta per una registrazione internazionale dipendente solo dal Protocollo (e quindi basata su una domanda di marchio nazionale) non si possono effettuare estensioni verso i Paesi aderenti all'Accordo se il marchio nazionale di base non viene preventivamente concesso. La durata della protezione di un'estensione posteriore concidere con la durata di protezione della registrazione internazionale. Ciò vuol dire che per un marchio internazionale registrato già da sei anni, l'estensione della protezione ad altri Paesi sarà valida per i restanti quattro anni. La data di rinnovazione rimane uguale per tutti gli Stati designati.