La testata del giornale non costituisce in sé e per sé un'opera dell'ingegno

Il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sé e per sé un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva. Esso non è tutelato come bene autonomo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 633/1941, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100 della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo e solo fino a quando detta pubblicazione effettivamente sussista, non potendo la sua protezione prescindere dall'attuale esistenza dell'opera ed avere la stessa durata prevista dall'art. 25 legge n. 633/1941 per il diritto sull'opera dell'ingegno.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 19 aprile 2018, n. 9770



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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE PRIMA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente 

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere 

Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere 

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere 

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 
 

ORDINANZA

sul ricorso 19934/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.p.a., nella qualita' di incorporante per fusione (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 440/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, con sentenza n. 440/2014 - in giudizio promosso dalla (OMISSIS) srl nei confronti della (OMISSIS) spa, per sentire accertare gli atti di concorrenza sleale posti in essere dalla convenuta a suo danno, con la pubblicazione, nel luglio 2009, di una rivista bimestrale dal titolo "(OMISSIS)" (in corso di registrazione, conseguita dal Tribunale di Milano il 28/7/2009), riproduttiva della testata e dell'impostazione grafica di un volume gia' pubblicato dall'attrice nel 2007, quale supplemento al periodico mensile "(OMISSIS)", edito proprio dalla (OMISSIS), nonche' di altra analoga testata "(OMISSIS)", registrata, in data 21/7/2009, a seguito di domanda depositata il 18 giugno 2009, dalla (OMISSIS), presso l'apposito registro del Tribunale di Roma, L. n. 27 del 1948, ex articolo 45, con assegnazione del chiesto codice internazionale "ISSN", sin dal 17 giugno 2009 -, ha confermato, respingendo il gravame della (OMISSIS) srl, la decisione di primo grado, di rigetto delle domande attoree.

In particolare, i giudici di appello hanno osservato che alcuna censura era stata mossa dall'appellante sulla statuizione dei giudici di primo grado in ordine alla carenza di acquisizione di capacita' distintiva (perdurante sino al luglio 2009) della pubblicazione, nel 2007, dell'inserto della (OMISSIS), "(OMISSIS)", nella Rivista "(OMISSIS)" della (OMISSIS), ai fini della operativita' dell'articolo 2598 c.c., n. 1, per mancata dimostrazione dei dati di distribuzione di quell'inserto o della rivista "(OMISSIS)" ed avendo il Tribunale rilevato che, al momento dell'uscita della testata edita da (OMISSIS), la rivista della (OMISSIS) si trovava ancora in fase di elaborazione e non poteva "avere acquisito alcun effetto distintivo presso il pubblico". La Corte d'appello ha escluso anche la ricorrenza di una condotta non conforme ai principi della correttezza professionale, ai sensi dell'articolo 2598 c.c., n. 3, non potendo la (OMISSIS), al momento dell'approntamento del periodico (il numero luglio-agosto 2009, consegnato per la stampa il 25 giugno ed avviato alla distribuzione il 30 giugno) ed al momento della uscita nelle edicole (il 3-4 luglio 2009), conoscere la domanda di registrazione effettuata dalla (OMISSIS) presso altro Tribunale, quello di Roma, nel luglio 2009 (con registrazione avvenuta il 21/7/2009, su domanda de 18/6/2009), ne' assumendo la pubblicazione del primo numero da parte della (OMISSIS) con la dicitura "testata in corso di registrazione presso il Tribunale di Milano" natura di evento "commercialmente anomalo ed inusuale", non essendo stato provato che la (OMISSIS) conoscesse l'assegnazione alla pubblicazione della (OMISSIS) del "codice ISSN" e non derivando, in ogni caso, dalla attribuzione di tale codice, non obbligatoria, "alcun diritto di privativa".

Avverso la suddetta pronuncia, la (OMISSIS) srl propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di (OMISSIS) spa, incorporante per fusione (OMISSIS) spa (che resiste con controricorso). Entrambe le parti hanno depositato memorie (la ricorrente, con costituzione di nuovo difensore).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: 1) con i primi due motivi, sia la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell'articolo 2598 c.c., nn. 1 e 3, e L. n. 47 del 1948, articoli 5 e 16, sia l'omesso esame di fatto decisivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in riferimento alla circostanza, provata, che la (OMISSIS), pubblicando il proprio periodico, prima dell'ottenimento della registrazione richiesta dalla legge sulla stampa, aveva commesso il reato di stampa clandestina, a fronte della priorita' di registrazione dell'analoga testata ottenuta da essa (OMISSIS); 2) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell'articolo 2598 c.c., n. 3, non avendo la Corte d'appello correttamente valutato i fatti di concorrenza sleale contestati, non potendo l'operatore professionale (OMISSIS) non sapere, prima dell'invio il 25/6/2009, delle bozze al proprio stampatore e comunque prima della stampa e della messa in edicola, il 23 luglio 2009, che gia' esisteva la testata "(OMISSIS)", essendole stato gia' attribuito, nel giugno 2009, il codice ISSN.

2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate.

Anzitutto, non sussiste il lamentato vizio di omesso esame di fatto decisivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte distrettuale espressamente preso in esame la priorita' di registrazione della testata della (OMISSIS), escludendo che cio' potesse valere ad attribuire un diritto esclusivo sul titolo del periodico e fosse idoneo a superare l'assorbente constatazione della mancata acquisizione di capacita' distintiva del periodico "(OMISSIS)" della (OMISSIS), prima dell'uscita della pubblicazione della (OMISSIS), con l'ovvia conseguenza che la (OMISSIS) non poteva lamentarne la servile imitazione confusoria.

Non sussiste, poi, la violazione di legge lamentata.

La ricorrente non ha invocato la tutela della legge autorale (anche perche' la tutela autorale, per i titoli delle riviste e dei giornali, opere periodiche, non opera, ex articolo 100 L.A., decorsi due anni dalla cessazione della pubblicazione), lamentando invece l'illecito concorrenziale posto in essere dalla concorrente (OMISSIS).

La Corte d'appello, premesso che non era stata censurata la statuizione dei giudici di primo grado in ordine alla mancata dimostrazione di una acquisita capacita' distintiva della pubblicazione "(OMISSIS)" della (OMISSIS), al momento dell'uscita, ai primi di luglio 2009, del periodico bimestrale della (OMISSIS), ha escluso la ricorrenza, anzitutto, dell'ipotesi descritta dall'articolo 2598 c.c., n. 1.

Ora, non viene censurata la statuizione della decisione impugnata in ordine al fatto che, essendo la capacita' distintiva del prodotto, vale a dire l'idoneita' a distinguere i prodotti di un determinato imprenditore da quelli analoghi di un altro, elemento essenziale per la configurazione dell'illecito concorrenziale confusorio ai sensi dell'articolo 2598 c.c., n. 1, nella specie, la capacita' distintiva non avrebbe potuto essere acquisita per il titolo del periodico "(OMISSIS)" con la mera registrazione presso il Tribunale di Roma, ai sensi della L. n. 47 del 1948, articolo 5, disposizione avente valenza amministrativa, e tantomeno con la sola assegnazione del codice internazionale "ISSN".

Invero, il titolo di un'opera periodica non costituisce un bene autonomo ma riceve tutela in quanto accessorio dell'opera ed in relazione alla sua funzione di identificazione della stessa, rappresentandone il segno distintivo rispetto ai prodotti consimili, e pertanto il diritto e la tutela sul titolo non puo' prescindere dall'effettiva esistenza dell'opera.

Si fa qui richiamo al principio secondo il quale "il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in se' e per se' un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non e' tutelato come bene autonomo, ai sensi della L. 22 aprile 1941, n. 633, articolo 12, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'articolo 100 della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo, e solo fino a quando detta pubblicazione effettivamente sussista, non potendo la sua protezione prescindere dall'attuale esistenza dell'opera ed avere la stessa durata prevista dalla L. n. 633 del 1941, articolo 25, per il diritto sull'opera dell'ingegno" (salvo il prolungamento di due anni dall'interruzione, ex articolo 100 L.A.) e' stato affermato da questa Corte in varie pronunce (Cass. 17903/2004; Cass. 16888/2006; Cass. 29774/2008).

E, con riguardo all'illecito concorrenziale da imitazione servile, che qui interessa, l'originalita' del prodotto e la sua capacita' distintiva integrano, entrambi, fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa, con la conseguenza che l'onere della prova, con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi, incombe su chi agisce in contraffazione, mentre incombe sul convenuto in contraffazione l'onere di provare la mancanza di novita' del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacita' distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto (Cass. 29522/2008; Cass. 15566/2015).

La Corte d'appello ha altresi' escluso che la condotta della (OMISSIS) integrasse un atto di concorrenza sleale non conforme ai principi di correttezza professionale, ai sensi dell'articolo 2598 c.c., n. 3.

In effetti, con riguardo alla violazione dell'articolo 2598 c.c., n. 3, la soia violazione di norme pubblicistiche non implica necessariamente, attesa la moltitudine di norme che incidono sullo svolgimento dell'attivita' imprenditoriale, il compimento di un atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'articolo 2598 c.c., n. 3, occorrendo distinguere tra norme che sono rivolte a porre dei limiti all'esercizio dell'attivita' imprenditoriale, la cui violazione implica sempre un atto contrario ai principi di correttezza professionale e dunque di concorrenza sleale, e norme che impongono dei costi alle imprese operanti sul mercato (ad es. le disposizioni fiscali, le prescrizioni igienico-sanitarie ovvero anche le norme che subordinano l'esercizio di determinate attivita' imprenditoriali all'ottenimento di licenze o di autorizzazioni, implicanti comunque anche dei costi), la cui violazione puo' costituire l'antecedente di un atto di concorrenza, fonte di danno concorrenziale, ovvero servire per sostenere un ribasso dei prezzi o misure equivalenti, divenendo in tal caso la violazione della norma di diritto pubblico indirettamente la fonte di un illecito concorrenziale; deve essere data, in sostanza, dall'imprenditore che si duole della condotta del concorrente, dimostrazione non tanto della violazione di norme amministrative, quanto anche del compimento di atti di concorrenza potenzialmente lesivi dei propri diritti, mediante il malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni di mercato (cfr. Cass. 8012/2004).

La Corte d'appello ha dunque escluso che integrasse gli estremi dell'illecito concorrenziale la pubblicazione da parte di (OMISSIS) del primo numero del periodico (o, meglio, l'avvio della procedura di stampa, nel giugno 2009), allorquando la registrazione della propria testata era ancora "in itinere", corrispondendo invece ad un fatto pienamente lecito, "non commercialmente anomalo ed inusuale"; i giudici d'appello hanno poi ritenuto che non fosse neppure idoneo a configurare l'illecito concorrenziale suddetto la mancata assegnazione a quel momento di un codice "ISSN" (International Standard Serial Number) ossia di un numero internazionale che puo' essere attribuito per identificare le testate, in caso di pubblicazioni in serie, in quanto, all'epoca dei fatti (2009), non era neppure obbligatorio per la pubblicazione di un periodico dotarsi previamente di un codice ISSN.

La Corte d'appello, in una valutazione complessiva della condotta di (OMISSIS) e del materiale istruttorio, ha dunque escluso che fosse stata dimostrata "l'esistenza di un disegno di (OMISSIS) spa" diretto a danneggiare la concorrente o comunque di una maliziosa ed artificiosa attivita' anticoncorrenziale.

La sentenza risulta pertanto conforme a diritto e correttamente motivata.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente,, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimita', liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonche' rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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