L'apprezzamento del giudice del merito sul rischio di confusione fra segni distintivi similari deve essere compiuto in via globale e sintetica

L'apprezzamento del giudice del merito sul rischio di confusione fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (Cass. n.15840/2015; Cass. n.3118/2015; Cass. n.1906/2010; Cass. n.4405/2006; Cass. n. 21086/2005), vale a dire "con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilita' di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro" (Cass. n. 4405/2006). In proposito, secondo costante orientamento della Suprema Corte, se il segno e' privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e, quindi, e' forte, le "variazioni che lasciano intatta l'identita' del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilita'", occorrendo, a tal fine, sempre verificare se vi sia stata "appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti" (Cass. n. 18920/2004). 1.5. Inoltre l'apprezzamento deve tenere conto che il rischio di confusione deve essere l'effetto congiunto sia della somiglianza tra i segni, il marchio anteriore ed il segno successivo, sia della affinita' o identita' tra i prodotti o i servizi designati (cfr. Cass. n. 11031/2016, ove si parla di "interdipendenza tra somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati"; v. anche Cass. n. 10218/2009), in riferimento al consumatore di media intelligenza e capacita' ma pur sempre tenendo conto della specifica clientela cui il prodotto o servizio e' destinato (Cass. n. 18920/2004; Cass. n. 24909/2008; Cass. n. 11031/2016) e che la valutazione riferita al rischio di associazione "non dipende unicamente dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno, ma anche dalla facilita' con cui il segno puo' essere associato al marchio in considerazione, in particolare, della notorieta' di quest'ultimo sul mercato. Infatti, piu' il marchio e' noto, maggiore sara' il numero di operatori che vorranno utilizzare segni simili. La presenza sul mercato di una grande quantita' di prodotti coperti da segni simili potrebbe ledere il marchio in quanto rischia di diminuire il suo carattere distintivo e di mettere in pericolo la sua funzione essenziale, che e' di garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti di cui trattasi" (Corte di Giustizia, sentenza 10/4/2008 Adidas AG e Adidas Benelux BV nella causa C-102/07, punto 35-36). 1.6. Pertanto il giudice dei merito che constata - come nel caso - una somiglianza tra un marchio forte ed un altro sospettato di contraffazione deve, per escludere l'illecito, accertare che la somiglianza non riguardi il nucleo ideologico caratterizzante il messaggio, valutare la sussistenza o meno dell'affinita' tra i prodotti - che nel caso di specie e' implicitamente accertata, o, quanto meno incontestata- ed apprezzare il rischio di associazione.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26000

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