Brevetti, marchi, nomi di origine

Decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 198

BREVETTI, MARCHI, NOMI DI ORIGINE
Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 15 aprile, n. 88). - Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round.
Preambolo

(Omissis).

Capo I
MODIFICHE AL R.D. 21 GIUGNO 1942, N. 929, IN MATERIA DI MARCHI D'IMPRESA, DA ULTIMO MODIFICATO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1992, N. 480
Articolo 1
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 1, r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 2
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il comma 3 dell'art. 4, r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 3
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 17, r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 4
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 23, r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 5
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 48, r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 6
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 58-bis al r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 7
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 61, r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 8
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 62, r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 9
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 63, r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
Capo II
MODIFICHE ALLA L. 10 FEBBRAIO 1992, N. 164, IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE DEI VINI
Articolo 10
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 24, l. 10 febbraio 1992, n. 164.
Capo III
MODIFICHE AL R.D. 25 AGOSTO 1940, N. 1411, IN MATERIA DI MODELLI DI UTILITÀ ED ORNAMENTALI, COME MODIFICATO DA ULTIMO DALLA LEGGE N. 60 DEL 1987
Articolo 11
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
(1) Aggiunge un comma dopo il primo all'art. 12, r.d. 25 agosto 1940, n. 1411.
(2) Sostituisce il punto 2 dell'art. 10 del titolo IV delle tariffe allegate al d.m. 28 dicembre 1995.
(3) Aggiunge la nota 6-bis all'art. 10, titolo IV, punto 2, delle tariffe allegate al d.m. 28 dicembre 1995.
Capo IV
MODIFICHE AL R.D. 29 GIUGNO 1939, N. 1127, IN MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI, COME MODIFICATO DA ULTIMO DAL D.P.R. 22 GIUGNO 1979, N. 338
Articolo 12
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 1-bis al r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 13
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Abroga il comma 2 dell'art. 2586 c.c.
(2) Sostituisce l'art. 2, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 14
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 6-bis al r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 15
(Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 13, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 16
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 53, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 17
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 54, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 18
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge un comma dopo il secondo all'art. 54-bis, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 19
1. Per il procedimento di concessione della licenza obbligatoria restano ferme le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360.
2. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 54-quater al r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, già abrogato dal d.p.r. 18 aprile 1994, n. 360.
 
Articolo 20
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 54-quinquies al r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, già abrogato dal d.p.r. 18 aprile 1994, n. 360.
 
Articolo 21
(Omissis) (1).
(1) Abroga l'art. 54-sexies, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 22
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il secondo comma dell'art. 60, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 23
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 77, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 24
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 81, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 25
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 82, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 26
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 83, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 27
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 83-bis, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
Capo V
MODIFICHE ALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 70, IN MATERIA DI TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI
Articolo 28
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 5, l. 21 febbraio 1989, n. 70.
 
Articolo 29
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il comma 3 all'art. 18, l. 21 febbraio 1989, n. 70.
 
Articolo 30
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il comma 2 e aggiunge il comma 2-bis all'art. 19, l. 21 febbraio 1989, n. 70.
Capo VI
DISCIPLINA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Articolo 31
1. Per indicazione geografica si intende quella che identifica un paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.
2. Fermo il disposto dell'art. 2598, n. 2, del codice civile e le disposizioni speciali in materia, e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, costituisce atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo d'origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da una indicazione geografica.
3. La tutela di cui al comma 2 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome, o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.
 
Articolo 32
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

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