Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 15 aprile, n. 88). - Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
(1) Aggiunge un comma dopo il primo all'art. 12, r.d. 25 agosto 1940, n. 1411.
(2) Sostituisce il punto 2 dell'art. 10 del titolo IV delle tariffe allegate al d.m. 28 dicembre 1995.
(3) Aggiunge la nota 6-bis all'art. 10, titolo IV, punto 2, delle tariffe allegate al d.m. 28 dicembre 1995.
1. Per il procedimento di concessione della licenza obbligatoria restano ferme le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360.
2. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 54-quater al r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, già abrogato dal d.p.r. 18 aprile 1994, n. 360.
1. Per indicazione geografica si intende quella che identifica un paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.
2. Fermo il disposto dell'art. 2598, n. 2, del codice civile e le disposizioni speciali in materia, e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, costituisce atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo d'origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da una indicazione geografica.
3. La tutela di cui al comma 2 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome, o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.