Brevetti, marchi, nomi di origine

Decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 480

Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 dicembre, n. 295). - Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (1).
(1) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

Preambolo

(Omissis).
Capo I
MODIFICHE AL REGIO DECRETO 21 GIUGNO 1942, N. 929,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Articolo 1
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 2
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 3
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 4
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 5
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 6
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 7
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 8
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 9
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 10
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 11
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 12
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 13
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 14
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 15
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 16
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 17
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 18
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 19
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 20
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 21
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 22
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 23
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 24
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 25
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 26
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 27
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 28
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 29
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 30
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 31
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 32
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 33
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 34
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 35
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 36
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 37
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 38
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 39
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 40
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 41
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 42
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 43
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 44
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 45
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 46
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 47
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 48
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 49
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 50
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 51
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 52
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 53
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 54
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 55
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 56
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 57
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 58
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 59
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 60
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 61
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 62
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 63
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 64
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 65
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 66
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 67
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 68
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 69
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 70
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
 
Articolo 71
(Omissis) (1).
(1) Modifica il r.d. 21 giugno 1942, n. 929.
Capo II
MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 540, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Articolo 72
(Omissis) (1).
(1) Modifica il d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
 
Articolo 73
(Omissis) (1).
(1) Modifica il d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
 
Articolo 74
(Omissis) (1).
(1) Modifica il d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
 
Articolo 75
(Omissis) (1).
(1) Modifica il d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
 
Articolo 76
(Omissis) (1).
(1) Modifica il d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
 
Articolo 77
(Omissis) (1).
(1) Modifica il d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
 
Articolo 78
(Omissis) (1).
(1) Modifica il d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Capo III
MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 641, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Articolo 79
(Omissis) (1).
(1) Modifica il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641.
 
Articolo 80
(Omissis) (1).
(1) Modifica il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641.
Capo IV
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Articolo 81
(Omissis) (1).
(1) Modifica il c.c.
 
Articolo 82
(Omissis) (1).
(1) Modifica il c.c.
 
Articolo 83
(Omissis) (1).
(1) Modifica il c.c.
Capo V
MODIFICHE A LEGGI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Articolo 84
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 70, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 85
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 97, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 86
1. Ogniqualvolta nelle leggi compare l'espressione: «Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi», oppure «Ufficio centrale brevetti» oppure «Ufficio centrale dei brevetti» oppure «Ufficio centrale», essa deve essere sostituita dalla seguente: «Ufficio italiano brevetti e marchi».
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 87
1. Le domande di brevetto per marchio e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme preesistenti.
 
Articolo 88
1. Il diritto di far uso esclusivo di un marchio concesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che goda di rinomanza non consente al titolare di opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso è stato registrato.
 
Articolo 89
1. I marchi d'impresa concessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori.
2. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se, anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.
3. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni, ovvero tre se si tratta di marchio collettivo, o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal presente decreto, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.
 
Articolo 90
1. Le norme del presente decreto che disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano anche ai marchi già concessi ma non ai contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Articolo 91
1. Le norme del presente decreto che disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché non ancora decaduti a tale data.
 
Articolo 92
1. Le norme del presente decreto che disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello stesso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ad un uso ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.
 
Articolo 93
1. I marchi già concessi o rinnovati, per i quali è decorso il primo decennio di durata alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rinnovati automaticamente per un decennio decorrente dalla scadenza del primo, salvo il pagamento della tassa di rinnovazione, se dovuta.
2. Sono altresì automaticamente rinnovati per un decennio i marchi il cui primo decennio di durata scade nell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo il pagamento della tassa di rinnovazione, se dovuta.
 
Articolo 94
1. Con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della giustizia, adotta le disposizioni occorrenti per estendere la disciplina di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 3 giugno 1981, concernente l'albo dei mandatari abilitati anche alla registrazione dei marchi d'impresa. Fino alla formazione di tale albo, il mandato può essere conferito a chiunque.
 
Articolo 95
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle modifiche da apportare ai decreti del medesimo Ministro in data 25 settembre 1972 e 22 febbraio 1973, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 4 ottobre 1972 e n. 69 del 15 marzo 1973, nonché al regolamento 19 luglio 1989, n. 320, relativi alla procedura di registrazione dei marchi, e ad ogni altro decreto ministeriale relativo alla proprietà industriale, al fine di renderli compatibili con le disposizioni del presente decreto.

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