Brevetti, marchi, nomi di origine

Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795

Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 28 giugno, n. 148). - Testo delle disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati (1) (2).
(1) Epigrafe così modificata dall'art. 38, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
(2) Il presente decreto sostituisce il r.d. 20 marzo 1913, n. 526, abrogato dall'art. 75 successivo.

Preambolo
(Omissis)
DECRETO [1/2]
Articolo 1
È approvato l'unito testo delle disposizioni regolamentari per l'applicazione del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi di impresa, visto dal Ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio.
DECRETO [1/2]
Articolo 2
Il Regolamento di cui all'articolo precedente entra in vigore il 1º luglio 1948.
Preambolo
TESTO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI BREVETTI PER MARCHI DI IMPRESA
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO I
ATTI PER LA REGISTRAZIONE (1)
(1) Intestazione così modificata dall'art. 38, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Capo I
DOMANDE IN GENERALE
Articolo 1
La domanda di registrazione del marchio di impresa può essere fatta, a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, tanto da cittadini e sudditi italiani, quanto da stranieri, siano individui, società, associazioni od enti morali, od anche da più individui collettivamente che intendano usare lo stesso marchio (1).
La domanda fatta da una società, da una associazione o da un ente morale, deve indicare la denominazione e la sede della società o dell'ente.
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 2
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato, tra gli altri, dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 3
La domanda deve contenere:
1) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia.
Ogni mutamento del domicilio indicato nella domanda deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;
2) l'indicazione succinta degli estremi del marchio;
3) l'indicazione del genere dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere.
Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più registrazioni, né di una sola registrazione per più marchi (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 2, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 4
La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione di protezione.
Tale dichiarazione deve contenere:
1) la descrizione del marchio, che metta in evidenza i caratteri delle sue diverse parti;
2) un esemplare della riproduzione del marchio applicato sulla dichiarazione stessa;
3) l'elenco dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere;
4) l'indicazione del modo di applicazione del marchio ai detti prodotti o servizi, se come etichetta o come incisione o come rilievo o altro (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 3, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 5
La descrizione del marchio deve contenere l'indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco o il nero ove tali colori costituiscano caratteristica del marchio stesso.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 6
L'esemplare della riproduzione del marchio, da applicare sulla dichiarazione di protezione, ottenuto con mezzi meccanici su carta bianca comune, deve avere dimensioni non superiori a quelle della carta bollata, margini esclusi (1).
L'esemplare della riproduzione del marchio non può contenere alcun richiamo o riferimento a eventuali registrazioni o a brevetti di invenzioni o di modelli industriali, neppure se riguardano i prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere (2).
(1) Vedi art. 5, d.p.r. 25 giugno 1953, n. 492.
(2) Comma così modificato dall'art. 4, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 7
La dichiarazione di protezione del marchio, redatta in doppio originale e firmata dal richiedente o dal mandatario, deve essere scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro sulla prescritta carta bollata, o su carta dello stesso formato munita di marche da bollo, annullate debitamente.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 8
Alla domanda, oltre all'anzidetta dichiarazione di protezione, debbono essere uniti:
1) la prescritta attestazione di versamento nella forma stabilita dal successivo art. 38, comprovante il pagamento delle tasse dovute (1);
2) la marca da bollo prescritta, da applicare sull'attestato di registrazione (2);
3) lo stampo tipografico, atto a riprodurre il marchio in tutte le sue parti;
4) tre copie, esenti da bollo, ottenute dallo stampo tipografico e, nel caso in cui si rivendichi il colore, altre tre copie esenti da bollo, identiche
all'esemplare del marchio applicato sulla dichiarazione di protezione.
Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito anche l'atto di procura, ovvero la lettera d'incarico, di cui all'art. 77 del regio decreto 21 luglio 1942, n. 929.
(1) Vedi anche il d.m. 21 agosto 1961 ed il d.m. 3 luglio 1969.
(2) Numero così modificato dall'art. 5, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 9
Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi, oltre ai documenti indicati negli articoli 4 e 8, anche copia dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 10
Lo stampo tipografico, alto ventiquattro millimetri, zoccolo compreso, deve avere dimensioni non inferiori a quindici millimetri e non superiori a centimetri dieci sia in larghezza che in lunghezza.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 11
La domanda di rinnovazione di marchio d'impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.
La domanda deve contenere il numero distintivo e la decorrenza dell'attestato di primo deposito, nonché i numeri degli eventuali attestati di rinnovazione.
La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso.
Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 12
Nel caso in cui si vogliono apportare al marchio le modifiche di cui all'art. 5 della legge 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, la domanda di rinnovazione deve essere fatta nel modo prescritto per le domande di registrazione di primo deposito. In questo caso, alla domanda debbono unirsi i documenti indicati negli articoli 4, 8 e 9 del presente regolamento (1).
Se il marchio precedente appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 8, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 13
La documentazione incompleta all'atto del deposito può essere completata nel termine di due mesi dalla data del deposito stesso, salvo il disposto del successivo art. 26 (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 8, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 14
La lettera d'incarico deve essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dall'incaricato.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 15
Il mandatario, che abbia depositato la procura generale, ha facoltà in ciascuna successiva domanda di registrazione a nome dello stesso mandante, di fare riferimento a tale procura (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 9, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Capo II
ATTI PER LE REGISTRAZIONI AVVENUTE ALL'ESTERO E PER LE PRIORITÀ
Articolo 16
Chi nella registrazione faccia riferimento ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso marchio in altro Stato da lui o da un suo avente causa, dovrà unire alla dichiarazione un certificato dal quale risulti in quale data e sotto qual numero d'ordine sia stata fatta la registrazione all'estero.
Se la registrazione all'estero abbia avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve produrre il titolo di acquisto pel quale è consentito il trasferimento del marchio.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 17
Quando si rivendichi la priorità di un deposito originariamente fatto in altro Stato, agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, si deve unire alla domanda un documento contenente la riproduzione del marchio, che forma oggetto di quel deposito, con l'elenco dei prodotti ai quali il marchio si riferisce e da cui si rilevino il nome del depositante, la data del deposito, nonché la data ed il numero di registrazione del marchio stesso, se sia stato già registrato.
Se il deposito all'estero è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche produrre il titolo di acquisto pel quale è consentito il trasferimento del marchio.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 18
I documenti di cui ai precedenti artt. 16 e 17 debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di richiedere che la traduzione sia certificata conforme al testo straniero dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese in cui il documento fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale (1).
I certificati, anch'essi tradotti, rilasciati da direttori o da presidenti degli uffici di Stati facenti parte dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (2), sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'ufficio da cui provengono.
Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali.
Tutti i documenti esteri e le rispettive traduzioni, sono soggetti al bollo, in conformità delle disposizioni vigenti (3).
(1) Comma così modificato dall'art. 2, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
(2) Vedi la l. 6 aprile 1913, n. 285 e la l. 15 dicembre 1954, n. 1322.
(3) Vedi anche il d.p.r. 25 giugno 1953, n. 492.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 19
La rivendicazione dei diritti di proprietà, deve riferirsi alla prima domanda depositata originariamente in uno degli Stati dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (1).
(1) Vedi la l. 6 aprile 1913, n. 285 e la l. 15 dicembre 1954, n. 1322.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 20
Quando all'estero siano state depositate separate domande sotto date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio, e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda.
Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate è applicabile l'art. 27 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 21
Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, a norma degli artt. 6 e 7 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato, nella carta bollata prescritta, debitamente legalizzato, del Comitato esecutivo o direttivo o della Presidenza della esposizione (1).
Il certificato deve contenere:
1) il cognome, nome e domicilio dell'espositore;
2) la data in cui il prodotto o il materiale, portante il marchio, è stato consegnato per l'esposizione;
3) una descrizione sommaria del marchio, ove sia specificato in che cosa il marchio consista, se in una parola, o figura, o segno e quale, e siano messe in evidenza le caratteristiche del marchio stesso, in modo da renderne possibile l'identificazione (1).
Sul certificato medesimo deve essere applicato, in quanto possibile, un esemplare della riproduzione del marchio.
In caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, il certificato anzidetto, rilasciato dagli organi corrispondenti a quelli di cui al primo comma, deve essere vistato dalle competenti Autorità consolari italiane e legalizzato dal Ministero degli affari esteri.
(1) Comma così modificato dall'art. 10, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 22
Trascorso lo speciale termine stabilito per le esposizioni in uno Stato estero, dal secondo comma dell'art. 7 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, rimane sempre salva la facoltà di rivendicare, agli effetti della priorità, la data di deposito della domanda di registrazione fatta all'estero.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 23
Qualora il richiedente la registrazione non sia l'espositore, deve produrre il titolo di acquisto pel quale è consentito il trasferimento del marchio (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 11, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 24
La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di registrazione.
La registrazione viene effettuata in ogni caso senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti, nella forma dovuta, i prescritti documenti (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Capo III
DEPOSITO DELLE DOMANDE
Articolo 25
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 26
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 27
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 28
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO II
REGISTRAZIONE (1)
(1) Intestazione così modificata dall'art. 38, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Capo I
ESAME E RILIEVI
Articolo 29
Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame, prima che l'Ufficio abbia provveduto in merito alla registrazione (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 13, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 30
Il richiedente, prima che l'Ufficio abbia provveduto alla registrazione, ha facoltà di correggere nei rispetti formali la dichiarazione di protezione, originariamente depositata, mediante postille sottoscritte (1).
La richiesta per la correzione del documento anzidetto deve essere motivata.
L'Ufficio stabilisce al riguardo, di volta in volta, le opportune modalità cautelari. In ogni caso, per la restituzione del documento corretto, valgono i termini di cui al successivo art. 33.
(1) Comma così modificato dall'art. 14, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 31
Il richiedente, su invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare, o rettificare, la domanda o i documenti, qualora sia necessario, per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 2, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 32
Il richiedente la rinnovazione, quando sia l'avente causa del titolare della registrazione precedente, è tenuto a giustificare il suo titolo (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 15, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 33
1. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 32-bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche:
a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui è basata l'opposizione e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso può beneficiare, nonché, se del caso la loro traduzione in lingua italiana;
b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal registro delle domande o dei marchi registrati tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;
d) la procura o la lettera di incarico a favore del mandatario ai sensi dell'articolo 77 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche.
2. Il richiedente deve presentare l'istanza di cui all'articolo 32-ter, comma 3, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni. Tuttavia se il termine di cui all'articolo 42 del citato regio decreto scade nelle more del procedimento di opposizione, l'istanza predetta può essere presentata dal richiedente entro i sessanta giorni successivi a tale scadenza.
3. Se l'opposizione è sospesa ai sensi dell'articolo 32-quater, comma 1, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio dell'opponente (1).
(1) Articolo prima abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540, poi di nuovo aggiunto dall'art. 16, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 34
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
Capo II
RACCOLTA DEGLI ATTESTATI E ATTESTATI DI REGISTRAZIONE (1)
(1) Rubrica così modificata dall'art. 38, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 35
L'attestato originale di registrazione dei marchi deve essere firmato dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un funzionario da lui delegato.
L'attestato di registrazione di primo deposito deve contenere le indicazioni seguenti:
a) il numero d'ordine della registrazione;
b) ufficio e giorno di deposito e numero d'ordine della domanda;
c) cognome, nome, residenza e domicilio del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di società, di associazione o di ente morale;
d) un esemplare della riproduzione del marchio;
e) l'indicazione dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere;
f) estremi della precedente registrazione del marchio avvenuta nello Stato di origine, o del precedente deposito fatto all'estero;
g) le indicazioni prescritte dall'art. 7, ultimo comma, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 quando si rivendichi la priorità per la protezione temporanea in esposizioni;
h) data della registrazione del marchio.
Sull'attestato originale di registrazione deve essere presa nota degli atti elencati all'art. 49 e dei mutamenti di cui all'art. 76 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 16, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 36
Gli attestati originali di rinnovazione devono contenere, oltre le indicazioni previste dalle lettere a), b), c) e h) di cui al comma 2 dell'art. 35, anche gli estremi della prima registrazione nonché il numero d'ordine della rinnovazione (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 37
Sull'attestato originale di primo deposito sono riportate le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 35.
Agli attestati di primo deposito, o di rinnovazione, nel caso in cui al marchio sono apportate le modifiche di cui all'art. 5 della legge 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, deve essere allegato uno degli esemplari della dichiarazione di protezione (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 18, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO III
TASSE E RIMBORSI
Articolo 38
I versamenti delle tasse prescritte (1) ad eccezione delle tasse di bollo, debbono essere effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali, nell'apposito conto corrente intestato all'Ufficio del registro di Roma (2), con lo speciale modello per tasse e concessioni governative.
(Omissis) (3).
(1) Vedi anche il d.p.r. 1º marzo 1961, n. 121.
(2) Vedi anche il d.m. 21 agosto 1961 ed il d.m. 3 luglio 1969.
(3) Comma abrogato dall'art. 19, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 39
Sono, tuttavia, consentiti i versamenti eseguiti mediante vaglia postale ordinario, o mediante vaglia telegrafico, emesso a favore del Ministero dell'industria e del commercio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il mittente deve curare che i vaglia postali ordinari siano spediti all'Ufficio anzidetto raccomandati. Il Ministero dispone la girata dei vaglia ordinari e telegrafici a favore del Procuratore del Registro di Roma (1) (2).
(1) Vedi anche il secondo comma dell'art. 111-bis, r.d. 27 febbraio 1936, n. 645.
(2) Comma così modificato dall'art. 2, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 40
Sul tagliando del modulo per versamento in conto corrente di cui all'art. 38 devono essere chiaramente indicati la causale del versamento stesso, il nome ed il domicilio del versante.
In caso di versamento mediante vaglia postale ordinario o mediante vaglia telegrafico, le indicazioni anzidette debbono risultare dall'apposito tagliando e dal contesto del telegramma (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 20, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 41
Qualora risultino osservate le disposizioni dei precedenti artt. 38 e 40, i versamenti effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali prendono data:
1) dal giorno del versamento, nel caso che si sia provveduto mediante corresponsione diretta agli uffici postali della somma dovuta;
2) dal giorno dell'addebitamento sul conto corrente traente nel caso che si sia provveduto mediante postagiro, tratto per la somma dovuta su altro conto corrente postale.
La norma di cui al n. 1, osservate le disposizioni del precedente art. 40, vale anche per i versamenti effettuati con vaglia postale o telegrafico (1).
(1) Vedi anche il secondo comma dell'art. 111-bis, r.d. 27 febbraio 1936, n. 645.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 42
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 21, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 43
I rimborsi di tasse, nei casi previsti dal regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, vengono autorizzati dal Ministero dell'industria e del commercio. Essi non si riferiscono alla tassa di domanda, che è irripetibile.
L'autorizzazione ha luogo di ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione definitivamente respinta o ad un ricorso accolto; in ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza su carta bollata prescritta, diretta al Ministero dell'industria e del commercio (1).
I rimborsi debbono essere annotati negli attestati originali di registrazione e, ove si riferiscono a domande ritirate o respinte, nelle domande stesse (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 22, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO IV
TRASCRIZIONE DI ATTI
Articolo 44
La domanda di trascrizione di un atto, o di una sentenza di cui all'articolo 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, deve essere redatta in doppio esemplare, osservate le norme sul bollo.
La domanda deve contenere:
1) il cognome, nome e domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia;
2) il cognome e nome del titolare del marchio e l'indicazione del numero e della data della registrazione (1);
3) la data e la natura del titolo che si intende trascrivere e, se trattasi di atto pubblico, l'indicazione del notaio che l'ha ricevuto;
4) la indicazione dell'oggetto dell'atto da trascrivere.
(Omissis) (2).
(1) Numero così sostituito dall'art. 23, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
(2) Comma abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 45
Alla domanda di trascrizione, di cui all'articolo precedente, debbono essere uniti:
1) il titolo legale che si intende trascrivere, osservate le norme della legge sul registro;
2) l'attestazione di versamento, comprovante il pagamento della tassa prescritta (1).
Il titolo di cui al n. 1, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla Autorità diplomatica o consolare del Paese in cui il documento fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale.
Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l'atto di procura, o la lettera d'incarico, in debita forma.
(1) Vedi anche il d.m. 21 agosto 1961 ed il d.m. 3 luglio 1969.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 46
Sugli attestati originali di registrazione, per ogni trascrizione si deve indicare:
1) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;
2) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;
3) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 24, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 47
Gli atti e le sentenze, di cui all'art. 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, qualora si riferiscano a registrazioni richieste e non ancora effettuate, sono trascritti nella domanda, ma tale trascrizione deve essere ripetuta sugli attestati originali di registrazione all'atto del rilascio (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 25, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 48
L'Ufficio italiano brevetti e marchi restituisce al richiedente un esemplare della domanda, con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione (1).
Gli atti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'Ufficio stesso.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 49
Le sentenze pervenute all'Ufficio in conformità dell'art. 60, comma 3, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, devono essere inserite nei fascicoli dei marchi corrispondenti. Quelli che pronunciano la nullità o la decadenza devono essere annotate sugli attestati originali di registrazione e di esse deve essere data notizia nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 26, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 50
Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme, e con le stesse modalità, stabilite per le domande di trascrizioni.
Le cancellazioni sono eseguite mediante annotazioni a margine.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO V
RICORSI E RELATIVA PROCEDURA
Articolo 51
La Commissione dei ricorsi, di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è assistita da una segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte.
I componenti la segreteria anzidetta devono essere scelti tra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 27, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 52
I ricorsi, previsti dal regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, debbono essere o depositati presso gli uffici di cui al precedente art. 2, o inviati direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (1).
All'originale del ricorso devono essere unite tre copie in carta libera, salva tuttavia la facoltà della segreteria della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 53
Il presidente della Commissione, per ogni ricorso, nomina un relatore, e, ove trattasi di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti fra i tecnici aggregati.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 54
La Commissione ha sempre facoltà di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni, stabilendone le modalità.
Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria può sentire le parti per eventuali chiarimenti.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 55
Ove i mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente fissa la data per la discussione del ricorso dinanzi la Commissione.
DISPOSIZIONI [2/2]
Articolo 56
Le sedute della Commissione non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri, aventi voto deliberativo.

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