L'estinzione e la tutela del marchio nazionale

Le cause di decadenza per cui il marchio si estingue o si annulla e la tutela del marchio.

Il marchio si estingue per molteplici cause di decadenza tra cui molto importanti sono:

  1. la mancata utilizzazione per i cinque anni successivi al rilascio del marchio;

  2. l’interruzione dell’uso del marchio per un periodo superiore a cinque anni;

  3. la volgarizzazione che si verifica quando una denominazione abbia perso con il tempo la propria originalità, capace di distinguere il prodotto;

  4. recettività sopravvenuta la quale si verifica allorchè il marchio sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per prodotti o servizi per i quali è registrato;

  5. ovvero quando esso sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;

  6. scadenza del termine decennale di efficacia della registrazione ove non venga rinnovata;

  7. rinuncia del titolare;

Sono invece cause di nullità del marchio:

  • Mancanza di novità, originalità, liceità
  • La malafede del soggetto che ne ha fatto richiesta
  • La lesione di un diritto altrui
  • La mancata corrispondenza ai requisiti di legge
Tutela del marchio

Il marchio può essere tutelato con l’azione inibitoria che mira alla rimozione degli effetti nocivi già prodotti. E’ dunque possibile ottenere la distruzione delle parole, figure, segni con cui la contraffazione è stata realizzata ed anche degli involucri e della stessa merce ove necessario.
In via cautelare è possibile ottenere anche il sequestro probatorio dei beni contraffatti che costituiscano prova dell’utilizzo illecito del marchio altrui.
Oltre all’azione inibitoria il titolare del marchio ha il diritto di chiedere il risarcimento di tutti i danni patiti per effetto dell’utilizzo illecito ad opera di terzi del segno distintivo. L’autorità giudiziaria può ordinare che l’ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva in uno o più giornali da essa indicati a spese del soccombente. Il titolare di un diritto industriale può chiedere che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione del suo diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità.


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