Carattere debole e forte del marchio e poteri del giudice di merito

Alla denominazione sociale non sono applicabili i principi riguardanti il carattere debole o forte del marchio. Ne consegue che una volta che sia stato ritenuto insufficiente l'elemento di integrazione introdotto dalla società nella denominazione che sia risultata identica a quella in precedenza usata da altra società iscritta nel registro delle società, il giudice, per dare attuazione al disposto dell'art. 2564 c.c. non incontra alcun limite, non premendolo la norma, nell'imporre la modifica della denominazione necessaria a differenziarla eliminandone una parte, restando salva la facoltà della società di adottare una denominazione diversa, purchè non faccia uso del termine o dei termini il cui uso è stato inibito dal giudice.
E' quanto stabilito dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione che con sentenza n. 7651 del 28 marzo 2007 si è pronunciata sul caso di rigurdante due società che pura non svolgendo la stessa attività operavno in un settore merceologico similare con la stessa denominaizone di "tranceria ligure".
Dopo la proposzione della domanda di concorrenza sleale da parte della società che per prima aveva utilizzato tale denominazione, l'altra aveva modificato la denominazione in "nuova ranceria ligure". La Corte ha così confermato la sentenza della Corte d'Appello che ha ritenuto permanesse, nonostante la modifica,, la possibilità di confusione.

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