Concorrenza e Pubblicita'- Proprieta' industriale e commerciale

La Corte di Giustizia Europea con sentenza n. 48\05 del 25 gennaio 2007 ha stabilito che ove un marchio è registrato contemporaneamente per gli autoveicoli (in relazione ai quali esso gode di notorietà) e per i giocattoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest’ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini costituiscono, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare, qualora esso arrechi o possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio, in quanto marchio registrato per i giocattoli, nonché un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare - ove la protezione stabilita dalla detta disposizione sia stata introdotta nel diritto nazionale - qualora tale uso privo di giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato per gli autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio. (ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a della Prima direttiva del Consiglio n. 89/104/CEE, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa) Qualora invece un marchio sia registrato in particolare per gli autoveicoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini non configurano un uso di un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104.

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