Confondibilità tra marchio semplice e il "cuore" del marchio complesso

La tutela concernente i c.d. marchi complessi si estende a tutti gli elementi che li compongono, con la conseguenza che è vietata la riproduzione del singolo elemento caratterizzante e che ne costituisce, per così dire, il "cuore". In tal senso, nel caso concreto, a conferma di quanto statuito dal Giudice di prime cure, si è ritenuto giusto inibire l'uso del marchio oggetto di controversia da parte dell'appellante, in quanto contenente il medesimo elemento caratterizzante presente in quello registrato ed utilizzato dall'appellato, sì da generare confusione con tale marchio particolarmente noto, attesa l'affinità dei settori di reciproca competenza, quale quello merceologico delle calzature e degli articoli di pelletteria.

App. Napoli, 19-03-2010 Va.Al. c. S.p.A. Ma.Va. e altri

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