E' vietata, senza il consenso del titolare del marchio, l'importazione di prodotti provenienti da un Paese extracomunitario contrassegnati (anche legittimamemte) con il suo marchio

E' vietata, senza il consenso del titolare del marchio, l'importazione di prodotti provenienti da un Paese extracomunitario contrassegnati (anche legittimamemte) con il suo marchio, in quanto pur non integrando in sè l'ipotesi di contraffazione di marchio di cui all'articolo 1 del Rd 21 giugno 1942 n. 929, contravviene pur sempre alla disciplina della concorrenza a norma dell'art. 2598, punto 3, del codice civile. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 21 dicembre 2007, n. 27081)



- Leggi la sentenza integrale -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere

Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

IN. in liquidazione s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Emilio n. 7, presso lo studio dell'Avv. DI GIACOMO Enrico, rappresentata e difesa dall'Avv. COLIZZI Sauro del foro di Arezzo in forza di procura speciale a margine del ricorso principale;

- ricorrente Principale -

contro

PR. Fa. of. Eu. s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 26, presso lo studio dell'Avv. GAGLIASSO Loredana che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del controricorso e contestuale ricorso incidentale;

- controricorrente principale -

e

PO. s.a.s. (gia' PO. S.A.), elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 26, presso lo studio dell'Avv. GAGLIASSO Loredana che la rappresenta e difende in forza di procura speciale notarile del 24.7.2003, munita di apostille in pari data ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961;

- controricorrente principale -

nonche'

sul ricorso proposto dalla:

PR. Fa. of. Eu. s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 26, presso lo studio dell'Avv. GAGLIASSO Loredana che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del controricorso e contestuale ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

e dalla:

PO. s.a.s. (gia' PO. S.A.), elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 26, presso lo studio dell'Avv. GAGLIASSO Loredana che la rappresenta e difende in forza di procura speciale notarile del 24.7.2003, munita di apostille in pari data ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961;

- ricorrente incidentale -

contro

IN. in liquidazione s.r.l.;

- intimata incidentale -

e

GR. s.r.l.;

- intimata incidentale -

e

US. IM. EX. s.r.l.;

- intimata incidentale -

e

US. IM. EX. s.a.s. di An. Ca. Fo.;

- intimata incidentale -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 660 pronunciata il 1.3.2002 e pubblicata il 6.5.2002;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.5.2007 dal Consigliere Dott. Giuliani Paolo;

Udito, per delega, il difensore delle controricorrenti e ricorrenti incidentali;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Golia Aurelio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ante causarvi ai sensi degli articoli 669 ter e 700 c.p.c., nonche' del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, articolo 61, (c.d. "legge marchi"), depositato il 21.4.1995, la PR. Fa. of. Eu. s.r.l. (d'ora in avanti, per brevita', denominata semplicemente " PR. ") adiva il Tribunale di Arezzo, premettendo:

a) che era distributrice, nonche' licenziataria esclusiva per l'Italia, di numerosi prodotti contrassegnati con il marchio "Polo Ralph Lauren" e distinti, figurativamente, dalla rappresentazione di un giocatore di polo a cavallo;

b) che aveva acquistato tali diritti in virtu' di contratti sottoscritti con il titolare dei marchi anzidetti, identificabile, dapprima, nella Eu. Sp. Me. S. e, poi, nella Th. Po. La. Co.;

c) che la In. s.r.l. aveva ricevuto undici cartoni contenenti 1.260 capi di abbigliamento (e, precisamente, magliette da rugby), i quali recavano i marchi in parola e che provenivano dall'impresa Pr. Am., con sede nella Repubblica Dominicana;

d) che la merce era stata, quindi, alienata dalla In. a vari rivenditori italiani ed, in particolare, alla US. Im. -. Ex. s.a.s. di An. Fo., alla US. Im. -. Ex. s.r.l. di An. Fo., alla Gr. s.r.l. ed alla RS. St. s.r.l..

Tanto premesso, la ricorrente, lamentando non solo la lesione del diritto di distribuzione esclusiva, perpetrata attraverso una condotta posta in essere in violazione delle regole di correttezza commerciale, ma anche la lesione dei diritti di proprieta' industriale acquisiti con il contratto di licenza dei marchi in oggetto per il territorio italiano, chiedeva un provvedimento di sequestro dei prodotti di abbigliamento i quali recavano i marchi sopraindicati ed uno di inibitoria a che tali prodotti venissero ulteriormente commercializzati.

Il Presidente del Tribunale adito, mediante decreto inaudita altera parte emesso in data 2.5.1995, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, inibiva l'uso dei marchi anzidetti alla In., ordinando il sequestro della merce con i marchi stessi anche presso terzi e sull'intero territorio nazionale, nonche' fissando l'udienza per la comparizione delle parti.

In quella sede, si costituivano la In. e la RS. St., chiedendo la revoca delle misure cautelari: la prima, in particolare, sosteneva che la ricorrente non fosse legittimata a domandare il sequestro e l'inibitoria, atteso che i capi sequestrati presso la propria sede erano esclusivamente articoli per bambino/ragazzo, laddove la medesima ricorrente era licenziataria per il territorio italiano dei marchi in questione quanto ai soli capi da donna e semplice distributrice esclusiva quanto agli articoli di abbigliamento da uomo.

Il Giudice designato del Tribunale aretino, con ordinanza in data 30.6.1995, disponeva la revoca del decreto sopraindicato nella parte in cui quest'ultimo comprendeva, tra i generi di abbigliamento sottoposti alle misure cautelari, anche quelli per bambino/ragazzo, mentre, per il resto, confermava il primo provvedimento.

Avverso tale ordinanza, proponevano reclamo la PR., la In. la US. Im. -. Ex. s.a.s. e la US. Im. -. Ex. s.r.l.: in quella sede, si costituivano la RS. St. la Gr., la' dove interveniva, quindi, ex articolo 105 c.p.c., comma 1, la Po. S.A., societa' di diritto francese la quale dichiarava di essere licenziataria per l'Italia dei prodotti per uomo e bambino con marchio Polo Ralph Lauren, sostenendo gli argomenti della PR. e chiedendo la conferma delle misure cautelari gia' adottate.

Il Collegio, con ordinanza del 16.8.1995, confermava il provvedimento del 30.5.1995 limitatamente ai capi di abbigliamento da uomo di cui al contratto tra Po. e PR. in data 6.10.1992, accoglieva il reclamo proposto da quest'ultima estendendo il divieto di commercio e l'ordine di sequestro ai capi di abbigliamento da ragazzi come descritti nell'emendamento al contratto del 29.6.1993 tra Po. e PR., revocava, invece, la reclamata ordinanza limitatamente ai capi di abbigliamento da donna descritti nel contratto di licenza stipulato tra la Ri. In. S.r.l. e Th. Po. La. Co.. Frattanto, con atto di citazione notificato il 27.7.1995, la PR. e la Po. convenivano davanti al Tribunale di Arezzo la In., la US. Im. -. Ex. s.r.l., la US. Im. -. Ex. s.a.s., la RS. St. la Gr., deducendo gli stessi argomenti gia' illustrati nella fase cautelare.

In contumacia della Gr., si costituivano in giudizio le altre quattro convenute, la prima (In.) contrastando la domanda avversaria, l'ultima (RS. St.) affermando la propria estraneita' alla condotta ritenuta illecita, le rimanenti due riportandosi alle difese della fase cautelare ed ulteriormente eccependo la simulazione relativa dei contratti di licenza di marchio, qualificabili, invece, come contratti di conferimento del diritto di esclusiva.

Il Giudice adito, all'udienza del 2.3.1999, preso atto delle reciproche rinunce ed accettazioni scambiate tra le parti attrici e la RS. St., dichiarava l'estinzione della causa tra di loro, quindi, con sentenza del 17.8.1999, riconosceva la In., la Gr., la US. Im. -. Ex. s.r.l. e la US. Im. -. Ex. s.a.s. responsabili di concorrenza sleale per avere illegittimamente importato e commercializzato in Italia capi marcati "Polo Ralph Lauren" provenienti da Paesi extracomunitari senza consenso delle legittime aventi diritto PR. e Po., distributrici e licenziatane dei prodotti recanti tale marchio, inibendo di conseguenza l'ulteriore prosecuzione dell'illecita attivita', ordinando la distruzione dei capi oggetto di sequestro, fissando una penale per il caso di inadempimento, ordinando la pubblicazione della sentenza, nonche' condannando le anzidette responsabili al risarcimento dei danni, quantificati, per ciascuna societa' attrice, in lire 500.000.000, a carico della In., in lire 150.000.000, a carico solidale della US. Im. -. Ex. s.a.s. e della US. Im. -. Ex. s.r.l. ed in lire 50.000.000, a carico della Gr..

Avverso la decisione, proponevano appello la In., la Gr., la US. Im. -. Ex. s.r.l. e la US. Im. -. Ex. s.a.s., deducendo otto motivi di impugnazione.

Resistevano nel grado le appellate PR. e Po., contrastando il gravame avversario e spiegando, a loro volta, appello incidentale affidato a due motivi, il primo dei quali subordinato.

La Corte territoriale di Firenze, con sentenza del 1.3/6.5.2002, cosi' provvedeva:

a) correggeva il dispositivo della pronuncia di primo grado, da leggersi nel senso della condanna in solido della In., della US. Im. -. Ex. s.r.l. e della US. Im. -. Ex. s.a.s. al risarcimento dei danni in favore delle attrici quantificati in lire 500.000.000, per ciascuna di queste ultime;

b) in parziale accoglimento dell'appello principale, rideterminava in lire 8.000.000, la liquidazione complessiva del danno dovuto in favore di ciascuna delle attrici dalla Gr.;

c) depennava la proibizione, nei confronti delle appellanti principali, a compiere "l'importazione, la commercializzazione, la pubblicita', la vendita e l'offerta in vendita di prodotti contrassegnati dai marchi Polo Ralph Lauren o dal marchio raffigurante il giocatore di polo a cavallo o di prodotti recanti marchi con questi simili o confondibili", depennando inoltre il capo della sentenza impugnata relativo alla penale;

d) rigettava l'appello incidentale proposto dalla PR. e dalla Po.. Assumeva, in particolare, detto Giudice:

a) che l'atto di intervento posto in essere dalla Po. sulla base della relativa procura in contestazione riguardasse, in realta', solo il procedimento cautelare, mentre le domande di merito erano state, poi, formulate dai difensori della stessa Po. in virtu' di successiva procura notarile debitamente depositata, in originale, il 3.5.1999;

b) che, fermo il fatto che l'introduzione in Italia, senza il consenso del titolare di un marchio, di prodotti provenienti da un paese extracomunitario contrassegnati, anche legittimamente, con il suo marchio costituiva una condotta obiettivamente contraria alla disciplina relativa alla materia del marchio stesso, tale condotta dovesse essere riguardata come illecita, ai sensi dell'articolo 2598 c.c., n. 3, siccome idonea a danneggiare l'altrui azienda con mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale;

c) che, in citazione e nella memoria ex articolo 83 c.p.c., u.c., le attrici avessero indicato il quantum dei danni in determinati importi, inferiori a quelli, poi, liquidati dal Tribunale, ma avevano, anche, fatta salva la possibilita' di una diversa liquidazione, da compiersi in via equitativa, la' dove era da condividere la relativa stima operata dal primo Giudice;

d) che l'illecita importazione in Italia di prodotti quivi distribuiti, in via esclusiva, dalla PR. non costituisse, di per se', una fattispecie di contraffazione;

e) che fosse priva di giustificazioni giuridiche la proibizione generalizzata pronunciata nei confronti delle appellanti principali e dovesse, di conseguenza, essere anche depennata la connessa determinazione, in lire 1.000.000, della penale, in capo a ciascuna convenuta, per ogni inosservanza dei provvedimenti contenuti nella sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli stessi. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione la In. in liquidazione s.r.l., deducendo tre motivi di gravame ai quali resistono con controricorso la PR. Fa. of. Eu. s.r.l. e la Po. s.a.s. (gia' Po. S.A.) che, a loro volta, spiegano ricorso incidentale affidato del pari a tre motivi (illustrando l'uno e l'altro con memoria) cui non resistono le parti intimate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, innanzi tutto, essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza.

Si osserva, quindi, in via preliminare, come la Corte territoriale, nell'impugnata sentenza, abbia:

a) per un verso, dato atto, "correggendo l'errore materiale in cui incorse il primo Giudice", che nel dispositivo della pronuncia del Tribunale debba, invece, leggersi ..."condanna in solido le convenute In. S.r.l., Us. Im. Ex. S.r.l. e Us. Im. Ex. S.a.s. di An. Fo. al risarcimento dei danni alle attrici derivanti e che si quantificano in lire 500 milioni, per ciascuna parte attrice...";

b) per altro verso, in parziale accoglimento dell'appello principale, proposto dalla Gr. S.r.l., dalla In. S.r.l., dalla Us. Im. Ex. S.r.l. e dalla Us. Im. Ex. S.a.s. di An. Ca. Fo. ed in parziale riforma della sentenza impugnata, fermo il resto, "ridetermina(to), con riferimento alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado, in lire 8.000.000, in favore di ciascuna delle attrici, ovvero in euro corrispondenti a quest'ultima somma, la liquidazione complessiva del danno dovuto alle attrici dalla Gr. S.r.l., liquidazione operata, invece, dal primo Giudice, in lire 50.000.000, in favore di ciascuna delle attrici".

Consegue da quanto precede:

a) che, nella specie, si versa indubitabilmente in un'ipotesi di cause scindibili, secondo quel che traspare vuoi dal rapporto di solidarieta' riconosciuto esistente in capo alle "convenute In. S.r.l., Us. Im. Ex. S.r.l. e Us. Im. Ex. S.a.s. di An. Fo. ", il quale obbliga ciascuna debitrice a corrispondere l'intero senza che, del resto, le distinte posizioni di queste ultime presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, in guisa tale che la responsabilita' dell'una possa presupporre la responsabilita' dell'altra, vuoi dal fatto che la decisione della controversia relativa alla Gr. s.r.l. non si estende necessariamente alle altre, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialita' o di alternativa che le questioni oggetto della prima hanno rispetto alle questioni trattate nelle seconde (Cass. 1 aprile 1999, n. 3114; Cass. 6 luglio 2001, n. 9210; Cass. 6 luglio 2006, n. 15358);

b) che, non rientrandosi in una delle ipotesi previste dall'articolo 331 c.p.c., il giudizio puo' legittimamente proseguire senza estendere necessariamente il contraddittorio nei riguardi della Gr. s.r.l., della Us. Im. Ex. s.r.l. e della Us. Im. Ex. s.a.s. di Ca. An. Fo., alle quali non e' stato notificato il ricorso principale, proposto dalla In. in liquidazione s.r.l. nei soli confronti delle odierne controricorrenti e ricorrenti incidentali;

c) che, per contro, va dichiarata l'inammissibilita' del ricorso incidentale spiegato da queste (due) ultime nei riguardi delle (tre) suindicate societa', diverse dalla stessa In., dovendo trovare applicazione il principio secondo cui la notificazione dell'impugnazione principale non solo non fa decorrere, nei confronti della parte intimata, il termine breve per impugnare previsto dall'articolo 325 c.p.c., non essendo un simile effetto previsto da alcuna norma di legge, ma rende, anzi, possibile alla suddetta parte, nei modi e nei termini di cui agli articoli 343 e 371 c.p.c., la proposizione dell'impugnazione (incidentale tardiva, ai sensi dell'articolo 334 c.p.c.) ancorche' il relativo termine (sia esso quello breve, ovvero quello annuale, ex articolo 327 c.p.c., che, nel caso in questione, facendo difetto la notificazione della sentenza impugnata, ha iniziato a decorrere dalla data - 6.5.2002 - della sua pubblicazione) risulti gia' scaduto, laddove, pero', in presenza di cause scindibili (come appunto nella specie), e' inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta dalla parte, contro la quale risulta formulato il ricorso principale, nei riguardi di parte diversa dall'impugnante principale (Cass. 20 giugno 1996, n. 5711; Cass. 24 aprile 2003, n. 6521; Cass. 6 aprile 2006, n. 8105, Cass. 29 aprile 2006, n. 10042), tale essendo il caso del ricorso incidentale notificato dalla PR. e dalla Po., in data 29.7.2003 (e, quindi, oltre il termine annuale anzidetto), nei confronti delle tre societa' diverse dalla In..

Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente principale violazione e falsa applicazione degli articoli 82, 83 e 159 c.p.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo:

a) che In., sin dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, aveva eccepito il difetto di ius postulandi in capo agli Avv.ti Vietti e Gallai, i quali avevano dichiarato di agire e sottoscritto l'atto di citazione per la Po. in forza della procura notarile in calce (rectius, allegata) all'atto di intervento (ex articolo 105 c.p.c., comma 1) in data 20.7.1995, depositato nella fase di reclamo cautelare e dichiarato inammissibile dal Tribunale;

b) che In. ha espressamente impugnato, attraverso il primo motivo di appello, la sentenza del medesimo Tribunale, rilevando che la Po. fosse priva di ius postulandi per la mancanza di valida procura nel momento in cui ha promosso il giudizio di primo grado, con conseguente nullita' della citazione quanto al rapporto processuale concernente la Po. e, quindi, nullita' della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto le domande proposte dalla stessa Po.;

c) che la Corte territoriale ha affermato che "le domande di merito sono state poi formulate dai difensori della Po. in virtu' di successiva procura notarile debitamente depositata dagli stessi il 3.5.99";

d) che detta Corte non si e' avveduta, tuttavia, che la mancanza di procura, nel momento in cui dagli Avv.ti Vietti e Gallai sono state proposte le domande per la Po. (con atto di citazione notificato il 27.7.1995), ha determinato la nullita' - inesistenza del rapporto processuale in favore della medesima Po., senza che fosse possibile alcuna sanatoria per effetto della procura depositata il 3.5.1999 (dopo la precisazione delle conclusioni avvenuta in data 2.3.1999).

Il motivo non e' fondato.

Premesso come non venga in rilievo, in questa sede, il profilo che attiene al "difetto di procura, e quindi di ius postulandi, per il giudizio di merito, in capo ai difensori della Pr. Fa. of. Eu. S.r.l. non avendo l'odierna ricorrente principale ribadito la relativa doglianza dedotta in grado di appello e, poi, disattesa dalla Corte territoriale, si osserva che, secondo l'incensurato (di per se') apprezzamento di fatto di tale Giudice, le parti appellanti (tra le quali l'odierna ricorrente principale) hanno altresi' lamentato davanti a detta Corte che "i difensori della Po. Sa...avevano agito sulla base della procura speciale del 20.7.1995, rogito notaio Cristiane Letulle - Joly, di Parigi, in calce all'atto di intervento...20.7.1995 (nel senso che) "tale procura non - era - stata prodotta in originale ne' in copia autentica, nonostante l'espressa contestazione della In. S.r.l. (udienza 30.3.1996) e non - risultava - legalizzata..., per cui anche i difensori della Po. erano privi di valida procura e quindi dello ius postulandi; ne consegue l'inefficacia dell'atto di citazione 25.7.1995 e la nullita' di tutti gli atti successivi, compresa l Impugnata sentenza".

Al riguardo, la stessa Corte ha respinto il motivo di appello in questione sulla base dei rilievi secondo i quali:

a) "la procura notarile cui fanno riferimento le appellanti e', in effetti, presente solo in copia non autentica, tra gli atti del fase, di parte di 1 grado dell'Avv. Gallai, costituendo, essa, un allegato al doc. 45 (atto di intervento ex articolo 105 c.p.c.) ";

b) "le procure notarili rilasciate in paesi aderenti, come la Francia, alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961..., resa esecutiva in Italia con Legge 20 dicembre 1966, n. 1253 non necessitano di alcuna legalizzazione";

c) "l'atto d'intervento posto in essere sulla base della procura in contestazione riguardava, in realta', solo il procedimento cautelare mentre le domande di merito sono state, poi, formulate, dai difensori della Po., in virtu' di successiva procura notarile debitamente depositata, dagli stessi (il 3.5.1999), in originale".

Posto, dunque, che non ha formato oggetto di censura in questa sede l'assunto del Giudice di merito (di cui alla lettera "b" che precede) circa la mancata necessita' di "alcuna legalizzazione" relativamente alle procure del genere di quelle anzidette, giova notare come la doglianza nella quale si sostanzia il motivo in esame, dedotto dall'odierna ricorrente principale in riferimento all'assunto della Corte territoriale meglio riportato sotto la lettera "e" che pure precede, non appaia decisiva.

Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte venendo in discussione un error in procedendo, risulta invero:

1) che la Po. S.A., mediante la citazione notificata il 27.7.1995, ebbe ad agire davanti al Tribunale di Arezzo rappresentata e difesa dagli Avvocati Vietti Michele del foro di Torino e Gallai Gianfranco del foro di Arezzo "per procura speciale del 20.7.95, rogito Notaio Christiane Letulle - Joly di Parigi in calce all'atto di intervento ex articolo 105 c.p.c., comma 1, 20.7.95";

2) che al n. 45 degli atti e documenti allegati alla citazione anzidetta figura espressamente la "copia atto di intervento ex articolo 105 c.p.c., comma 1 della Po. S.A. e relativi documenti e procura".

Se, quindi, per un verso, appare indubitabile, conformemente all'assunto della Corte territoriale, che la procura notarile sopra richiamata sia stata, in effetti, prodotta dalla Po. "solo in copia non autentica", e', per altro verso, da rilevare come, secondo l'incensurato (di per se') apprezzamento di fatto della Corte stessa, l'odierna ricorrente principale, nel giudizio di appello, si sia limitata a dedurre che "tale procura non (era) stata prodotta in originale ne' in copia autentica" e non abbia, percio', prospettato di avere espressamente (e specificatamente) contestato la corrispondenza all'originale della copia (non autentica) della procura anzidetta depositata dalla medesima Po. all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado.

Devono, quindi, trovare applicazione i principi secondo i quali:

1) in tema di prova documentale, l'articolo 2719 c.c., la' dove esige l'espresso disconoscimento della conformita' all'originale delle copie fotografiche non autenticate di scritture, si applica anche alle copie fotostatiche ed il suddetto disconoscimento, la cui mancanza attribuisce alla copia fotografica o fotostatica la stessa efficacia probatoria dell'originale, e' soggetto, nel silenzio della norma ed in assenza della previsione di un distinto regime processuale, alle modalita' e ai termini fissati dagli articoli 214 e 215 c.p.c., per il disconoscimento dell'autenticita' della scrittura o della sottoscrizione, dovendo, pertanto, essere effettuato, in modo formale (ovvero mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali), nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, con la conseguenza che, in difetto, la copia fotografica o fotostatica non autenticata si deve avere per riconosciuta quanto alla sua conformita' all'originale e, quindi, provvista della medesima efficacia probatoria di quest'ultimo (Cass. 28 gennaio 2004, n. 1525; Cass. 11 gennaio 2006, n. 212; Cass. 14 marzo 2006, n. 5461; Cass. 27 ottobre 2006, n. 23174);

2) la suindicata regola posta dall'articolo 2719 c.c., secondo cui le copie fotografiche o foto statiche di scritture hanno la stessa efficacia di quelle autentiche non solo se la loro conformita' all'originale e' attestata dal pubblico ufficiale competente ma anche qualora detta conformita' non sia espressamente disconosciuta dalla controparte, con divieto per il Giudice di sostituirsi alla parte interessata (pure se contumace) nell'attivita' di disconoscimento, trova applicazione anche relativamente alle scritture raccolte da notaio ed, in particolare, alle procure, onde la copia fotostatica della procura notarile alle liti rilasciata al difensore di una delle parti (come appunto quella in contestazione) si ha per riconosciuta se la controparte (come nella specie) non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli articoli 214 e 215 c.p.c., nella prima udienza o risposta successiva alla sua produzione (Cass. 8 maggio 2006, n. 10501; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3695).

Pertanto, anche indipendentemente dal rilievo della Corte territoriale meglio sopra riportato alla lettera "e" e dalla "successiva procura notarile debitamente depositata, ...dai difensori della Po. (il 3.5.1999), in originale" (onde l'ininfluenza della relativa censura dedotta dalla ricorrente principale attraverso il motivo in esame), appare evidente come tali difensori dovessero considerarsi provvisti di valida procura, e quindi del corrispondente ius postulandi, gia' solo sulla base della produzione documentale allegata alla citazione notificata il 27.7.1995.

Vanno, quindi, congiuntamente esaminati il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, i quali involgono, sotto contrapposti profili, la trattazione di questioni strettamente connesse.

Con il secondo motivo di impugnazione, dunque, lamenta la ricorrente principale violazione e falsa applicazione dell'articolo 2598 c.c., n. 1, e dell'articolo 112 c.p.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, deducendo: a) che la Corte territoriale ha respinto lo specifico motivo di appello della In., affermando che la condotta illecita, tenuta in danno delle appellate, sarebbe consistita nella vendita in Italia di capi di abbigliamento quivi importati con modalita' illecite, condotta astrattamente rientrante nello schema di cui all'articolo 2598 c.c., n. 3;

b) che detto Giudice non si e' limitato a citare una disposizione dell'articolo 2598 c.c., diversa rispetto a quella (articolo 2598 c.c., n. 1, c.c.) sulla quale il Tribunale aveva fondato la sua decisione, senza che le appellate l'avessero in tal senso sollecitato, ma ha del tutto omesso di precisare in cosa consistessero le modalita' illecite;

c) che, se queste risultassero costituite dalla "importazione parallela", si dovrebbe nuovamente osservare che l'originalita' dei capi escludeva in radice la possibilita' di confusione e che, nei confronti della PR., mero distributore in esclusiva, non commette alcun illecito concorrenziale chi, come la In., ha semplicemente svolto la propria attivita' commerciale, non potendo il distributore titolare di un'esclusiva di vendita lamentare l'esercizio dell'altrui attivita' commerciale;

d) che le stesse attrici avevano fondato le loro pretese sulla particolare tutela derivante dalle loro qualita' di licenziataria e di distributrice in esclusiva, senza mai dedurre elementi di fatto tali da costituire autonoma fattispecie di illecito concorrenziale rispetto all'abuso di segno distintivo.

Con il secondo motivo di gravame, lamentano le ricorrenti incidentali violazione e falsa applicazione dell'articolo 2598 c.c., n. 1, e dell'articolo 12 c.p.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, deducendo:

a) che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la condotta delle controparti dovesse essere sussunta nell'ambito dell'illecito concorrenziale solo sotto il caso di cui all'articolo 2598 c.c., n. 3, negando la sussistenza delle ipotesi di illecita concorrenza per confusione di segni distintivi e dell'appropriazione di pregi dell'impresa o dei prodotti del concorrente;

b) che il caso di specie costituisce anche illecito ex articolo 2598 c.c., n. 1, probabilmente, ex articolo 2598 c.c., n. 2, laddove l'avere limitato la responsabilita' alla sola fattispecie residuale di cui al n. 3 del medesimo articolo 2598 c.c., costituisce un errore in indicando; c) che la motivazione e' senz'altro insufficiente, anzi omessa, non avendo la Corte territoriale specificato perche' non ricorrerebbe l'ipotesi della concorrenza confusoria.

I due motivi non sono fondati.

Giova, al riguardo, premettere che, attraverso l'esame degli atti, consentito a questa Corte venendo in considerazione la denuncia del vizio di ultrapetizione ex articolo 112 c.p.c., risulta come le odierne controricorrenti e ricorrenti incidentali, nella citazione davanti al Tribunale di Arezzo notificata il 27.7.1995, ebbero espressamente (e semplicemente) a concludere nel senso di "dichiarare le convenute responsabili...di concorrenza sleale in danno delle attrici".

Detto Giudice, nella sentenza del 17.8.1999, ha, quindi, secondo quanto trovasi riportato nella stessa pronuncia della Corte territoriale impugnata in questa sede, dichiarato "le convenute responsabili di concorrenza sleale in danno delle parti attrici" assumendo in definitiva che il comportamento della In. S.r.l. ha integrato la fattispecie di concorrenza sleale concretamente mettendo in atto, con violazione del diritto di marchio della licenziataria Po. Sa, consumata con importazione illecita dei prodotti contrassegnati, una condotta diretta a ingenerare confusione con i prodotti distribuiti, in via esclusiva dalla Pr. Fa. of. Eu., sua diretta concorrente, mediante uso di segni distintivi, legittimamente usati da altri (come recita l'articolo 2598 c.c., n. 1) e precisamente proprio dalla Po. Sa, quale concessionaria della licenza di marchio, e dalla Pr. Fa. of. Eu., quale distributrice esclusiva, commerciando i prodotti contrassegnati nel territorio riservato dal licenziatario al distributore esclusivo".

La Corte territoriale, poi, investita dell'esame dei motivi dell'appello principale rispettivamente relativi, per un verso, al "difetto di legittimazione, alla presente azione, della Pr. Fa. of. Eu. S.r.l., licenziataria dei soli articoli per donna, non oggetto della presente causa, e semplice distributrice degli articoli per uomo e ragazzo di cui e' causa, e della Po. Sa, che non aveva dimostrato di aver ricevuto l'investitura di licenziataria da parte del titolare del diritto di marchio", nonche', per altro verso, al "difetto dei presupposti previsti dall'articolo 2598 c.c., per la configurazione della concorrenza sleale", li ha, quindi, disattesi entrambi, affermando:

a) che la " Pr. Fa. of. Eu. S.r.l. e' distributrice in Italia, in esclusiva, dei capi d'abbigliamento per uomo e bambino marcati Polo Ralph Lauren ed e', altresi', licenziataria dei marchi Polo Ralph Lauren sia per i capi d'abbigliamento da donna, sia per gli accessori";

b) che la " Po. Sa e', invece, licenziataria per l'Europa dei predetti marchi per l'abbigliamento da uomo e ragazzo";

c) che le "attuali appellanti hanno commerciato in Italia, senza il consenso del titolare del marchio o di altro soggetto legittimato, prodotti con il marchio Polo Ralph Lauren";

d) che tale "condotta e', obiettivamente, contraria alla disciplina che regola la materia del marchio";

e) che adunque "viene prospettata, dalle attuali convenute in appello, una condotta illecita delle controparti, tenuta in danno delle medesime e consistente nella vendita, in Italia, di capi di abbigliamento quivi importati con modalita' illecite, condotta astrattamente rientrante, a parere della Corte, nello schema di cui all'articolo 2598 c.c., n. 3";

f) che, "fermo il fatto che l'introduzione in Italia, senza il consenso del titolare di un marchio, di prodotti provenienti da un paese extracomunitario contrassegnati, anche legittimamente, con il suo marchio, costituisc(e) una condotta obiettivamente contraria alla disciplina che regola la materia del marchio..., tale condotta (deve), al contempo, essere riguardata, come gia' si e' anticipato..., come illecita, ex articolo 2598 c.c., n. 3, perche' idonea a danneggiare l'altrui azienda...con mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale".

Tanto premesso, vanno, innanzi tutto, disattese le censure rispettivamente dedotte dalla ricorrente principale, la' dove si lamenta che la Corte territoriale ha citato "una diversa disposizione dell'articolo 2598 c.c., (il n. 3) rispetto a quella (articolo 2598, n. 1) sulla quale il Tribunale aveva fondato la sua decisione, senza che le appellate l'avessero in tal senso sollecitata, nonche' dalle ricorrenti incidentali, la' dove si lamenta error in indicando e vizio di motivazione con riferimento al fatto che detta Corte ha negato la sussistenza delle ipotesi di illecita concorrenza per confusione di segni distintivi e dell'appropriazione di pregi dell'impresa o di prodotti del concorrente, limitando la responsabilita' alla sola fattispecie residuale di cui all'articolo 2598 c.c., n. 3.

Al riguardo, invero, deve trovare applicazione il principio secondo cui, in tema di concorrenza sleale, quante volte il Giudice di appello lasci immutati i fatti materiali in base ai quali sia stata chiesta dall'attore la condanna del convenuto per concorrenza sleale appunto non altrimenti inquadrata in una delle figure (tipiche ovvero atipiche) normativamente previste (come nella specie), ben puo' tale giudice, senza con cio' andare oltre i limiti della domanda proposta (sulla quale si sia validamente instaurato il contraddittorio) e senza, in particolare, sostituire alla causa petendi della domanda medesima una causa petendi diversa, procedere all'esatta qualificazione giuridica dei fatti anzidetti, dedotti a fondamento costitutivo della domanda sopraindicata, inquadrando l'azione proposta nella tipizzazione legislativa che le e' propria e ponendo i fatti a base dell'accertamento della concorrenza sleale sotto uno, piuttosto che sotto un altro, dei profili normativi di cui all'articolo 2598 c.c., (Cass. 1 ottobre 1976, n. 3195; Cass. 18 aprile 2003, n. 6310; Cass. 20 luglio 2004, n. 13423).

Circa, poi, le residue censure dedotte dalla ricorrente principale, si osserva:

a) che la Corte territoriale ha dato espressamente (ed esaurientemente) conto della "condotta illecita" delle appellanti, tenuta in danno delle convenute in appello e "consistente nella vendita, in Italia, di capi di abbigliamento quivi importati con modalita' illecite", precisando, poi, che simili modalita' si sostanziano nel fatto che "lâ€Üintroduzione in Italia, senza il consenso del titolare di un marchio, di prodotti provenienti da un paese extracomunitario contrassegnati, anche legittimamente, con il suo marchio, costituisci) una condotta obiettivamente contraria alla disciplina che regola la materia del marchio", senza che, del resto, risulti altrimenti censurata dalla stessa ricorrente principale la conclusione di detta Corte in forza della quale "tale condotta (deve) ...essere riguardata...come illecita, ex articolo 2598 c.c., n. 3, perche' idonea a danneggiare l'altrui azienda...con mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale", ovvero l'implicita enunciazione, da parte del medesimo Giudice, del principio secondo cui, al di fuori dell'accertamento della sussistenza del pericolo di confusione o degli estremi dell'appropriazione di pregi dei prodotti o dell'impresa altrui, e' da ricondurre sotto l'ipotesi della concorrenza sleale prevista dal cit. articolo 2598 c.c., n. 3, l'uso del marchio altrui (al fine diretto di contraddistinguere i prodotti e, cioe', in funzione di marchio, non gia' solo in funzione descrittiva) posto in essere da terzi con le modalita' (illecite, siccome "contrarie alla disciplina che regola la materia del marchio" stesso) meglio sopra indicate (in tal senso, del resto, Cass. 18 novembre 1998, n. 11603, la' dove trovasi riconosciuta la "coesistenza", con la fattispecie di cui al n. 3 dell'articolo 2598 c.c., vuoi di quella confusoria vuoi di quella consistente nell'appropriazione dei pregi altrui, in presenza tuttavia di "una offerta che si presenta identica senza esserlo - attesa la diversa qualita' dei prodotti provenienti dal paese extracomunitario rispetto a quelli offerti dal titolare del marchio - e palesemente si avvantaggia dell'investimento del concorrente, anche risparmiando sulle spese - di riconfezionamento e, quindi, di commercializzazione - previste dalla legge");

b) che l'ipotesi di concorrenza sleale contemplata dal gia' richiamato articolo 2598 c.c., n. 3, per l'uso di mezzi non conformi alla correttezza professionale, prescinde dall'eventuale "confondibilita'" (oggettiva o soggettiva) dell'uno e dell'altro prodotto, richiesta, invece, nelle ipotesi tipiche previste dal n. 1 della medesima disposizione (Cass. 4 luglio 1985, n. 4029);

c) che la Corte territoriale ha, con incensurato (di per se') apprezzamento di fatto, dato conto che la " Pr. Fa. of. Eu. S.r.l. e' distributrice in Italia, in esclusiva, dei capi d'abbigliamento per uomo e bambino marcati Polo Ralph Lauren" (oggetto della presente causa), la' dove e' noto come operare sul mercato in concorrenza con l'imprenditore il quale ha ottenuto una (cosiddetta) concessione di vendita in esclusiva di prodotti contrassegnati da un determinato marchio e, segnatamente, non rispettare l'esclusiva medesima compiendo l'invasione della relativa zona, non costituisce di per se' fonte di responsabilita' a titolo di illecito extracontrattuale ed, in particolare, a titolo di concorrenza sleale, salvo, pero', che il terzo estraneo al rapporto di esclusiva, intercorso tra le parti contraenti, si avvalga (come nella specie) di mezzi non conformi alla correttezza professionale, idonei a danneggiare l'altrui azienda, ricorrendo esattamente l'ipotesi della concorrenza sleale qualora il commerciante si procuri con mezzi illeciti (come, appunto, in violazione della "disciplina che regola la materia del marchio") la merce da rivendere in una zona di esclusiva, cosi' da influenzare ed alterare la normale situazione concorrenziale, in pregiudizio degli altri imprenditori concorrenti (Cass. 11 ottobre 1960, n. 2644; Cass. 4 aprile 1970, n. 914).

Occorre, quindi, procedere, secondo un corretto ordine logico, all'esame (separato) del primo e del terzo motivo del ricorso incidentale.

Con il primo motivo, dunque, lamentano la PR. e la Po. violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 929 del 1942, articoli 1, e 1 bis, articolo 55 e segg., e dell'articolo 112 c.p.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, deducendo: a) che la Corte territoriale ha errato nel non ritenere applicabile, nel caso di specie, il disposto di cui Regio Decreto n. 929 del 1942, articoli 1 e 1 bis;

b) che detto Giudice, invero, ha affermato (alla pag. 45 dell'impugnata sentenza) che l'illecita importazione non costituisce, di per se', una fattispecie di contraffazione;

c) che tale valutazione costituisce senz'altro un error in indicando; d) che, avendo il titolare o il licenziatario del marchio altresi' il potere di vietare l'importazione da Paesi non aderenti all'Unione Europea di beni recanti i propri marchi senza il suo consenso, la condotta in violazione di simili divieti integra gli estremi della contraffazione, della Legge Marchi, ex articolo 56;

e) che la giurisprudenza e' ormai unitaria nel ritenere che configura una violazione dei diritti di esclusiva attribuiti al titolare del marchio o al suo licenziatario non solo la vendita di prodotti illegittimamente marcati ab origine, ma anche l'importazione nel territorio italiano di prodotti legittimamente contraddistinti dal segno in un Paese extracomunitario ed introdotti nel territorio italiano senza il consenso del titolare, costituendo una simile condotta atto illecito di contraffazione del marchio, intesa come violazione appunto dei diritti riconosciuti esclusivamente al titolare o al licenziatario di questo;

f) che non puo' di certo essere considerata una sufficiente motivazione, la quale risulta sostanzialmente omessa, la succinta enunciazione della Corte territoriale secondo cui l'illecita importazione non costituisce di per se' una fattispecie di contraffazione, non essendosi la medesima Corte peritata di spiegare minimamente perche', nonostante il disposto della Legge Marchi, degli articoli 1 e 1 bis, fatto oggetto di lunga ed attenta elaborazione giurisprudenziale, non ricorrerebbe la contraffazione;

g) che la motivazione e' altresi' contraddittoria, non comprendendosi come detta Corte, dopo l'affermazione secondo la quale l'importazione parallela non autorizzata dal legittimo avente diritto costituisce una condotta obiettivamente contraria alla disciplina che regola la materia del marchio, abbia potuto ritenere che una simile condotta non costituisce contraffazione.

Il motivo non e' fondato.

La Corte territoriale, prendendo in esame il secondo motivo del gravame incidentale, attraverso il quale le convenute in appello hanno lamentato che il Tribunale non avesse dichiarato le appellanti principali "responsabili anche di contraffazione" per avere, le stesse, importato illecitamente in Italia prodotti quivi distribuiti, in via esclusiva, dalla PR., e' addivenuta alla declaratoria di infondatezza del motivo anzidetto, "non costituendo, di per se', l'illecita importazione, una fattispecie di contraffazione".

Tale assunto merita di essere condiviso.

Giova, al riguardo, premettere:

a) che il principio del cosiddetto "esaurimento del marchio", secondo quanto trovasi affermato anche in dottrina, esprime la regola per la quale il titolare di un marchio, dopo avere contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, ovvero dopo avere consentito (attraverso, ad esempio, un contratto di licenza) che altri apponesse il segno e commercializzasse il prodotto, non puo' impedire che quest'ultimo, cosi' marcato, circoli "ulteriormente" in quello stesso mercato, ne' puo', invocando il proprio diritto esclusivo sul segno, impedire che il cessionario del prodotto medesimo ne usi secondo le proprie scelte;

b) che il Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, articolo 1 bis, comma 2, (recante il Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati), aggiunto dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, articolo 2 in armonia con l'articolo 7, comma 1, della direttiva CE n. 89/104 in data 21 dicembre 1988 e con l'articolo 13, comma 1, del (successivo) regolamento CE n. 40/94 in data 20 dicembre 1993, ha, quindi, introdotto esplicitamente nel nostro ordinamento, cosi' "codificandolo" e, anzi, rappresentandone (si rileva ancora in dottrina) la "generale affermazione", il principio anzidetto, il quale, peraltro, era gia' stato riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte CE (sentenze 13 luglio 1966, cause riunite Grundig/Costen; 18 febbraio 1971, causa Sirena; 31 ottobre 1974, causa Centrafarm/Winthrop), in applicazione degli articoli 30, 36 e 85 del Trattato di Roma;

c) che, in virtu' di tale principio, dunque, si deve oggi (come, del resto, per via di interpretazione, gia' prima della riferita innovazione legislativa) ritenere che il titolare del diritto sul marchio non puo' opporsi alla circolazione in Italia dei prodotti precedentemente messi in commercio da lui stesso, o da soggetti a tanto legittimati, in un qualunque Paese dell'Unione Europea, realizzandosi appunto, in questo caso, il presupposto dell'esaurimento del marchio;

d) che, per contro, secondo l'orientamento accolto dalla giurisprudenza vuoi della Corte CE (sentenze 3 luglio 1974, causa Hag 1; 22 giugno 1976, causa Terrapin/Terranova; 17 ottobre 1990, causa Hag 2; 16 luglio 1998, causa Silhouette), vuoi di questa stessa Corte (Cass. n. 1 1603/1998, cit.), residua il potere del titolare del marchio, in quanto tale, di opporsi all'importazione di prodotti contrassegnati, anche legittimamente, con detto marchio, la' dove essi provengano da un paese extracomunitario ed egli, o altri da lui legittimati, non abbiano consentito all'introduzione ulteriore di quei beni nel mercato europeo, senza che assuma alcun rilievo la circostanza di un eventuale, regolare sdoganamento dei prodotti medesimi in un paese dell'Unione Europea, risultando cio' del tutto ininfluente sul piano del diritto ad introdurre il prodotto in quel mercato nazionale.

Tanto premesso, richiamate le surriferite conclusioni della Corte territoriale la' dove queste ha ritenuto l'illiceita' della condotta "consistente nella vendita, in Italia, di capi di abbigliamento quivi importati con modalita' illecite" e, segnatamente, la contrarieta' "alla disciplina che regola la materia del marchio...(del) l'introduzione in Italia, senza il consenso del titolare..., di prodotti provenienti da un paese extracomunitario contrassegnati, anche legittimamente, con il suo marchio", si osserva, quindi, secondo quanto correttamente affermato dalla Corte territoriale, che "l'illecita importazione" non appare, in effetti, "di per se'" sussumibile sotto le specie della contraffazione del marchio.

A seguito, infatti, delle modifiche apportate dal gia' cit. Decreto Legislativo n. 480 del 1992 e' stato precisato (Regio Decreto n. 929 del 1942, articolo 1, comma 1, lettera "a", come sostituito dal medesimo Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articolo 1) che si ha contraffazione vuoi quando esiste "rischio di confusione", vuoi quando esiste "rischio di associazione" tra i due segni, la' dove il primo, determinato dall'identita' o dalla somiglianza dei segni utilizzati per contrassegnare prodotti identici o affini, allude alle ipotesi in cui la presenza del marchio altrui sul prodotto di un terzo fa credere al pubblico che i due prodotti provengano da una stessa impresa, mentre il secondo allude alle ipotesi in cui il pubblico medesimo e' indotto in errore circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra l'impresa terza ed il titolare del marchio, ovvero e' indotto a credere che i due prodotti provengano da due imprese distinte, tra le quali, pero', intercorrano rapporti di licenza o, comunque, di autorizzazione all'uso del marchio anzidetto (Cass. 16 luglio 2005, n. 15096).

Poiche', dunque, l'azione di contraffazione mira a tutelare la distinti vita (intesa come idoneita' ad individuare un prodotto rispetto ad un altro) insita nel collegamento che si crea tra segno e prodotto stesso (Cass. 25 giugno 2007, n. 14684), il relativo giudizio postula che si "ripeta", in un segno concorrente, la tipica ed individualizzante capacita' distintiva del marchio ed il suo caratteristico messaggio (Cass. 26 giugno 1996, n. 5924), ovvero che si verifichi l'abusiva "riproduzione" (Cass. 18 agosto 1997, n. 7660) del marchio stesso (la quale ne investa gli elementi caratteristici che adempiono alla specifica funzione di identificazione del prodotto: Cass. 27 gennaio 1967, n. 229) sulla base del riscontro dell'identita' o della confondibilita' dei marchi in questione (Cass. 25 settembre 1998, n. 9617) mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditorie concorrente (Cass. 3 luglio 1992, n. 8157), onde risulta palese come non possa essere sussunta, "di per se'", nella figura della contraffazione "l'illecita importazione" oggetto di causa, la quale, pur costituendo senza dubbio "una condotta obiettivamente contraria alla disciplina che regola la materia del marchio" (secondo l'incensurato apprezzamento della Corte territoriale), ovvero un'utilizzazione lesiva del diritto di esclusiva dalla legge riconosciuto al titolare, integrando (come si e' accennato) l'ipotesi di concorrenza sleale prevista dall'articolo 2598 c.c., n. 3, non appare, tuttavia, tale, in ragione della stesso mancato accertamento, in sede di merito, di alcuna "diversita'" dei prodotti importati dal Paese extracomunitario (Repubblica Dominicana) rispetto a quelli offerti dalle aventi diritto, da poter determinare il rischio di "confusione" o di "associazione" il cui apprezzamento (secondo quanto pure accennato) e' sotteso al riconoscimento della sussistenza dell'anzidetta contraffazione.

Con il terzo motivo di impugnazione, lamentano le ricorrenti incidentali violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 929 del 1942, articolo 63, n. 2, e articolo 66, comma 2, e articolo 2599 c.c., e dell'articolo 112 c.p.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, deducendo:

a) che la Corte territoriale, accogliendo parzialmente il relativo motivo di appello proposto dalle controparti, ha ingiustamente depennato tout court dalla sentenza la proibizione a ulteriormente importare, commercializzare, pubblicizzare, vendere, offrire in vendita prodotti recanti il marchio "Polo Ralph Lauren" o il marchio raffigurante il giocatore di polo a cavallo, perche' considerata "generalizzata";

b) che la stessa Corte, traducendo correttamente la volonta' del Giudice di prime cure, evidentemente non specificata per mero errore materiale di omissione, poteva precisare che l'inibitoria era pronunciata con riferimento ai prodotti provenienti a importazioni parallele extracomunitarie non autorizzate;

c) che la pronuncia di inibitoria consegue automaticamente all'accertamento degli atti di concorrenza, sleale, senza che il soggetto passivo degli stessi sia tenuto a fornire prova del pericolo di ripetizione di quegli atti, laddove la cessazione dell'attivita' contraria alla correttezza professionale non fa venir meno l'interesse ad una pronuncia del genere;

d) che, di conseguenza, la Corte territoriale ha errato in indicando nel revocare tout court la previsione della penale di cui alla pronuncia di primo grado, originariamente fissata in lire un milione, in capo a ciascuna convenuta, per ogni inosservanza dei provvedimenti contenuti nella sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli stessi.

Il motivo, nei termini e nei limiti appresso indicati, e' fondato.

Ai sensi dell'articolo 2599 c.c., "la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e da gli opportuni provvedimenti affinche' ne vengano eliminati gli effetti", dovendosi, al riguardo, precisare che la funzione essenziale e tipica dell'azione inibitoria di cui al citato articolo 2599 c.c., e' quella di apprestare una tutela giurisdizionale preventiva, la quale si attua nella pronuncia contenente l'ordine rivolto ad una parte del processo di astenersi in futuro dal ripetere determinati atti commessi in violazione degli obblighi di non fare previsti dall'articolo 2598 c.c., (Cass. 25 luglio 1995, n. 8080).

Nella specie, la Corte territoriale, accogliendo parzialmente l'ottavo motivo dell'appello principale, la' dove si era fatto esplicito riferimento all'accoglimento delle domande attrici "solo in punto di concorrenza sleale", ha quindi:

a) "depennat(o), perche' priva di giustificazioni giuridiche, la proibizione generalizzata, pronunciata nei confronti delle attuali appellanti principali, a compiere l'importazione, la commercializzazione, la pubblicita', la vendita e l'offerta in vendita di prodotti contrassegnati dai marchi Polo Ralph Lauren o dal marchio raffigurante il giocatore dipolo a cavallo o di prodotti recanti marchi con questi simili o confondibili";

b) "di conseguenza...anche depennat(o) la connessa determinazione, in lire 1.000.000, della penale, in capo a ciascuna convenuta, per ogni inosservanza dei provvedimenti contenuti nella sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli stessi".

Orbene, per quanto riguarda la statuizione di cui alla lettera "a" che precede, appare palese come detto Giudice abbia trascurato di considerare che, "stante l'accoglimento delle domande attrici...in punto di concorrenza sleale", la pronuncia di inibitoria trova fondamento nel disposto del richiamato articolo 2599 c.c., senza che, del resto, possa costituire ragione sufficiente per addivenire al relativo diniego il mero apprezzamento del carattere "generalizzato" della proibizione emanata nel grado precedente, spettando al Giudice di merito, in riferimento agli specifici connotati dell'illecito concorrenziale di cui trattasi, determinare l'esatta portata da attribuire all'inibitoria medesima, individuandone (e, semmai, circoscrivendone) il contenuto corrispondente.

Resta, pertanto, assorbita l'ulteriore censura dedotta dalle odierne ricorrenti incidentali avverso la revoca della penale prevista nella decisione di primo grado, la quale e' stata disposta dalla Corte territoriale in via semplicemente "consequenziale", ritenendo, cioe', detta penale "connessa" alla proibizione ("generalizzata") come sopra (a torto) "depennata".

Con il terzo motivo di impugnazione, infine, lamenta la ricorrente principale violazione e falsa applicazione degli articoli 2056 e 1226 c.c., e articolo 112 c.p.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, deducendo: a) che la Corte territoriale ha avallato l'abnorme ed illegittima determinazione del danno a carico della In. in lire 500.000.000, in favore di ciascuna delle attrici, nonostante che queste avessero persino all'udienza di conclusioni indicato somme di oltre cinque volte inferiori, solo perche' in citazione e nella memoria ex articolo 183 c.p.c., le medesime attrici avevano indicato il quantum dei danni in determinati importi inferiori a quelli poi liquidati dal Tribunale, ma avevano anche fatto salva la possibilita' di una diversa liquidazione da compiersi in via equitativa;

b) che detta Corte non ha dato conto del fatto che l'espressione usata dalle attrici ("o nella diversa somma che il Tribunale vorra' liquidare occorrendo anche in via equitativa"), dopo che queste ultime avevano precisato ogni singola voce di danno per danno emergente e lucro cessante, senza invocare alcun ulteriore elemento risarcitorio, potesse significare che le attrici intendevano ottenere un risarcimento ulteriore e non piuttosto volessero affidare allo stesso Tribunale la determinazione di un danno inferiore, atteso che la loro determinazione analitica era, ovviamente, quella ad esse piu' favorevole;

c) che la medesima Corte, nonostante In. avesse criticato l'ammontare del danno illegittimamente determinato in misura enormemente superiore rispetto a quanto dedotto e richiesto dalle attrici, osservando che ne' queste ultime ne' il Giudice di primo grado avevano saputo indicare quale danno impossibile o molto difficile da dimostrare fosse necessario liquidare equitativamente, non ha speso una parola di motivazione al riguardo.

Il motivo in parte non e' fondato ed in parte non e' ammissibile.

Giova, al riguardo, premettere come, sulla base dell'incensurato (di per se') apprezzamento di fatto della Corte territoriale, sia rimasto accertato che le censure dedotte, in sede di appello, dall'odierna ricorrente principale erano state articolate nel senso:

a) che le "conclusioni della Pr. Fa. of. Eu. S.r.l., e della Po., prese in data 2.3.1999, all'udienza di precisazione delle conclusioni, e trascritte in sentenza, in quanto nuove, avrebbero dovuto ritenersi inammissibili";

b) che "le stesse attrici (pur essendo inammissibili le loro conclusioni) avevano quantificato (v. conclusioni 2.3.1999) i danni addebitabili ad In. a lire 43.200.000 + 28.800.000, mentre quelli addebitabili a Us. Im. Ex. a lire 685.260.000 + 456.840.000, che sono state invece condannate al pagamento di lire 150.000.000, per ciascuna delle attrici, senza alcuna motivazione".

A fronte di quanto precede, detto Giudice, nell'impugnata sentenza, ha ritenuto l'infondatezza del relativo motivo di gravame (quinto dell'appello principale), affermando che "in citazione e nella memoria ex articolo 183 c.p.c., u. c., le attrici...avevano indicato il quantum dei danni in determinati importi, inferiori a quelli, poi, liquidati dal Tribunale, ma avevano, anche, fatto salva la possibilita' di una diversa liquidazione, da compiersi in via equitativa".

Posto, dunque, che, nella specie, non e' stata dalla ricorrente principale ribadita la doglianza meglio sopra riportata alla lettera "a" ne' censurato l'apprezzamento di fatto della Corte territoriale, riferito da ultimo, relativo al tenore della citazione e della memoria ex articolo 183 c.p.c., u.c., si osserva:

a) per un verso, che l'assunto della Corte territoriale, incentrato sulla possibilita', per il Giudice il quale ne sia stato espressamente richiesto, di liquidare il danno, in via equitativa, in una misura "diversa" (e, quindi, senza esclusione dell'eventualita' di liquidarlo in una misura anche "superiore") rispetto a quella ("inferiore") specificatamente indicata, merita di essere condiviso, atteso che, la' dove una domanda di risarcimento dei danni venga proposta attraverso la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un determinato importo, ovvero della "diversa" somma (maggiore o minore) che risulti dovuta, in via equitativa, all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non puo' essere considerata come meramente di stile, in quanto essa, lungi dall'avere un contenuto semplicemente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi ed ha lo scopo di consentire al Giudice di provvedere sulla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che risulti indicata nelle conclusioni specifiche (Cass. 24 gennaio 2006, n. 1313; Cass. 11 luglio 2006, n. 15698);

b) per altro verso, che la censura relativa alla mancanza anche di una sola parola di motivazione, nella sentenza impugnata, quanto alla dedotta possibilita' per il Giudice di "liquidare equitativamente soltanto i danni, indicati dall'attore, il cui ammontare l'attore non potesse, se non con estrema difficolta', dimostrare", si palesa inammissibile, atteso che, nel silenzio della Corte territoriale sul punto, l'odierna ricorrente principale non ha minimamente specificato le concrete modalita' di tempo e di luogo della pretesa "osservazione" circa il fatto che "ne' le attrici ne' il Giudice di primo grado avevano saputo indicare quale danno impossibile o molto difficile da dimostrare fosse necessario liquidare equitativamente", mentre la parte che impugni una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, di specificare, a pena di inammissibilita', l'atto difensivo o il verbale d'udienza (non potendo, nella specie, ritenersi sufficiente il mero riferimento della ricorrente principale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.3.1999, la' dove, per sua stessa ammissione, figura espressamente la sola dichiarazione "di non accettare il contraddittorio" sulle domande nuove mediante le quali le attrici avevano "ampliato le loro originarie conclusioni in punto di risarcimento danni") in cui l'ha formulata, per consentire al Giudice di verificarne la ritualita' e la tempestivita', cosi' da apprezzare la decisivita' della questione, atteso che, pur configurando la violazione dell'articolo 112 c.p.c., un error in procedendo, per il quale la Corte di Cassazione e' Giudice anche del "fatto processuale", il potere - dovere della stessa Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che quest'ultima, in relazione alla mancata possibilita' di rilevare d'ufficio tale vizio, debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alle parti di indicarli (Cass. 17 gennaio 2007, n. 978).

Pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato e, quanto al ricorso incidentale, ne va dichiarata l'inammissibilita' nei confronti dei soggetti diversi dalla ricorrente principale, laddove, nei confronti di quest'ultima, vanno rigettati i primi due motivi meritando accoglimento il terzo nei sensi di cui in motivazione, onde la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara l'inammissibilita' del ricorso incidentale nei confronti dei soggetti diversi dalla ricorrente principale, rigetta i primi due motivi del ricorso incidentale nei confronti della ricorrente principale, accoglie nei sensi di cui in motivazione il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

INDICE
DELLA GUIDA IN Registra Marchio

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 948 UTENTI