Il reato di introduzione e commercio nello Stato di prodotti con segni falsi, tutela la fede pubblica e non gli acquirenti

Il reato di introduzione e commercio nello Stato di prodotti con segni falsi, tutela la fede pubblica - intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi -e non gli acquirenti ; ai fini della sua configurabilità, pertanto, è del tutto irrilevante che l'acquirente sia in grado, avuto riguardo alla qualità del prodotto, al prezzo, al luogo dell'esposizione nonché alla figura del venditore, di escludere la genuinità del prodotto, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la possibilità di confusione tra i marchi e non già quella tra i prodotti (Tribunale Bologna Penale, Sentenza del 17 marzo 2009, n. 763).



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE PENALE

Il Giudice dott.ssa Grazia Nart

all'udienza dibattimentale del 17/03/09

Con l'intervento del P.M. Dott. Gi.

e

con l'assistenza del cancelliere Mu.

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della

seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

Xi.Xi.: nato (omissis)

residente a Bologna

via (omissis)

IMPUTATO

a) delitto p. e p. dall'art. 648 c.p. perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistava e comunque riceveva orologi con marchi contraffatti, precisamente orologi con marchio (omissis), beni di provenienza delittuosa.

Fatto commesso (omissis)

b) delitto p. e p. dall'art. 474 c.p., perché, conoscendone la provenienza delittuosa, accettava di ricevere e deteneva per la vendita orologi con marchi contraffatti, precisamente orologi con marchio (omissis), beni di provenienza delittuosa.

Fatto commesso (omissis)

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione emesso in data 22/1/07, ritualmente notificato; Xi.Xi. veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati a lui ascritti in rubrica ed al dibattimento egli rimaneva contumace.

L'istruttoria dibattimentale si è articolata nella deposizione dei testi Fa.Fa. e Ci.Ma. rinunciando il P.M. ex art. 495 c. 4 c.p.p. all'escussione degli ulteriori testi, mentre agli atti del fascicolo del dibattimento è già ritualmente inserito ed utilizzabile ex art. 431 c. I lett. b) c.p.p., il p.v. di sequestro ed il p.v. di identificazione dell'imputato.

La penale responsabilità del prevenuto in ordine all'imputazione ascritta è pienamente provata dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale dalla quale è emerso che Xi.Xi. deteneva all'interno del negozio "Eu." sito in via (omissis) a Bologna, di cui era titolare, alcuni orologi con marchio "(omissis) " contraffatti che gli aveva esposto in una bacheca di vetro, in vendita al pubblico, all'interno del negozio stesso. Tali orologi recavano i marchi incisi sulla cassa dell'orologio, erano buone imitazioni di quelli veri ed accanto ad essi vi era il prezzo di 20.000. Si poteva notare che si trattava di una imitazione per il tipo di confezione che, in quelli originali, è rigida mentre quelli esposti nel negozio dell'imputato erano custoditi in una confezione morbida (cfr. dich. Fa.Fa. e Ci.Ma. appartenenti alla Polizia Municipale di Bologna).

Il Giudice respingeva la richiesta avanzata dal difensore dell'imputato ex art. 507 c.p.p. di perizia sugli orologi stessi, con le motivazioni di cui all'ordinanza a verbale. All'esito della deposizione dei testi e della istruttoria dibattimentale, il PM ed il difensore concludevano come da verbale.

Orbene, non sussistono quindi dubbi circa la ricorrenza degli elementi soggettivi ed oggettivi del reato contestato sub a) mentre per il reato di cui al capo b) è trascorso il termine massimo di prescrizione.

A tal fine si evidenzia dalle testimonianze escusse sia emerso che gli orologi posti in vendita erano ben contraffatti. Oltre che per il tipo di confezionamento, anche dal prezzo di vendita si poteva desumere che gli stessi non erano originali.

Invero: "Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) tutela la fede pubblica - intesa come affidamento nei marchi o nei sedili distintivi - e non gli acquirenti: ai fini della sua configurabilità, pertanto, è del tutto irrilevante che l'acquirente sia in grado, avuto riguardo alla qualità del prodotto, al prezzo, al luogo dell'esposizione nonché alla figura del venditore, di escludere la genuinità del prodotto, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la possibilità di confusione tra i marchi - per la cui individuazione è sufficiente ma imprescindibile un raffronto tra i segni - e non già quella tra i prodotti" (cfr. Cass. Sez. 5, n. 11240 del 14/2/08, Pres. Ca. LR).

Risulta pertanto sussistente l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 648 c.p. posto che gli oggetti detenuti erano di provenienza delittuosa. Ed invero: "In tema di ricettazione, l'affermazione di responsabilità per l'acquisto o la ricezione di beni con marchi contraffatti o alterati non richiede che sia provata l'avvenuta registrazione dei marchi, condizione essenziale per affermare l'esistenza del delitto presupposto, se si tratta di marchi di largo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle società produttrici. (La Corte ha precisato che, in tali casi, è onere difensivo la prova della dedotta mancanza di registrazione del marchio) " (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22693 del 13/05/2008 - Presidente: Es.A.).

Per il reato di cui al capo b) è invece trascorso il termine massimo di prescrizione e non sussistono elementi per pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.

Si ritiene di applicare nel caso di specie l'attenuante di cui al comma 2 dell'art. 648 c.p. attesa la tenuità del fatto desumibile dai pochi orologi contraffatti.

Pertanto, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto sub a), possono essergli concesse le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. attesa la sua incensuratezza e trattandosi di fatto antecedente alla riforma di cui alla L. n. 125/08.

Tenuto, conto dei criteri posti dall'art. 133 c.p., stimasi equo fissare in concreto la pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 200,00 di multa (p.b., ritenuto il comma 2 dell'art. 648 c.p. = mesi 9 di reclusione ed Euro 300,00 di multa; pena così detratta per le generiche).

Segue per legge la condanna dell'imputata al pagamento delle spese di giustizia tutte.

Sussistono i presupposti di legge per l'applicazione del beneficio ex art. 163 c.p. attesa la incensuratezza del prevenuto che consente una prognosi favorevole di non recidiva ex art. 164 c.p.

Deve disporsi la confisca e la distruzione degli orologi in sequestro trattandosi di corpi di reato ex art. 240 c.p.

P.Q.M.

visti ed applicati gli art. 533 - 535 c.p.p.

DICHIARA

Xi.Xi. colpevole del reato a lui ascritto sub a) e - concesse le attenuanti generiche - la condanna alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Sospensione condizionale della pena.

Dispone la confisca e la distruzione degli orologi in sequestro.

Visto l'art. 531 c.p.p. e 157 c.p.

DICHIARA

non doversi procedere in ordine al reato contestato sub b) all'imputato perché estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso in Bologna il 17 marzo 2009.

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2009.

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