L''accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi vendo riguardo all'insieme dei loro elementi salienti grafici, visivi e fonetici

L'accertamento sulla confondibilita' dei segni non deve essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione, "ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest'ultimo termine tutti gli effetti acustici (cioe' auditivi, fonici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto e' destinato. In tema di tutela dei segni distintivi dell'impresa, l'accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto, costituente un presupposto comune delle azioni di nullità e contraffazione del marchio stesso, deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all'insieme dei loro elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici, laddove il marchio contenga tali riferimenti rispetto al prodotto contrassegnato. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto nullo, per carenza di novità, il marchio "Venex" rispetto al marchio "Venus", accertando altresì la contraffazione fonetica e visiva per confondibilità dei due segni distintivi, destinati a contrassegnare prodotti analoghi offerti nel medesimo mercato per la eliminazione o la riduzione di modeste alterazioni fisiche o estetiche, senza che le differenze semantiche e concettuali, tra essi pur riscontrate, potessero considerarsi caratterizzanti, non essendo il marchio "Venus" universalmente noto come evocativo della bellezza, né avendo quello "Venex" un significato chiaro e determinato, così da essere generalmente comprensibile).

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 28 luglio 2015, n. 15840



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Presidente

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., domiciliata in (OMISSIS), presso gli avv. prof. (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono unitamente all'avv. (OMISSIS), come da mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) s.r.l., domiciliata in (OMISSIS), presso l'avv. prof. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avv. (OMISSIS), come da mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 858/2011 della Corte d'appello di Torino, depositata l'8 giugno 2011;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, Ricolfi per la ricorrente e Saglietti per la resistente;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la dichiarazione di nullita' del marchio (OMISSIS), registrato dalla (OMISSIS) s.r.l., per carenza di novita' rispetto al marchio (OMISSIS), registrato dalla (OMISSIS) s.r.l., ribadendo altresi' l'accertamento della contraffazione per confondibilita' dei due segni distintivi. Hanno ritenuto i giudici del merito che e' risultata accertata la confondibilita' fonetica e visiva dei due marchi, destinati a contrassegnare prodotti analoghi offerti nell'ambito del medesimo mercato per l'eliminazione o la riduzione di modeste alterazioni fisiche o estetiche. Sicche' le pur esistenti differenze semantiche o concettuali non sono tanto rilevanti da risultare caratterizzanti, neppure il marchio (OMISSIS) essendo universalmente noto come evocativo della bellezza.

Ricorre per cassazione la (OMISSIS) s.r.l. e propone due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Benche' proposti nelle due diverse prospettive della violazione di legge e del vizio di motivazione, i due motivi del ricorso attengono entrambi al medesimo tema della confondibilita' dei due marchi in conflitto.

1.1- Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 12, comma 1, lettera d), articolo 25, comma 1, lettera a), e articolo 20, comma 1, lettera b), dell'articolo 4, paragrafo 1 Direttiva comunitaria 2008/95/CE, delle norme relative al confronto tra i marchi ai fini dell'accertamento del rischio di confusione e la conseguente dichiarazione della nullita' e della contraffazione.

Premessa la necessita' di una valutazione globale dei marchi nel rispetto dei principi che presiedono all'apprezzamento del rischio di confusione, sostiene che le somiglianze fonetiche e visive debbano risultare neutralizzate dalle differenze concettuali o semantiche, quando, come nel caso in esame, siano rilevanti gli ambiti denotativi dei marchi. Infatti il marchio (OMISSIS) evoca il nome di Venere, dea latina della bellezza, mentre il marchio (OMISSIS) evoca le patologie e gli inestetismi delle vene, con le conseguenti diverse destinazioni di mercato (donne giovani l'uno, donne mature l'altro). Ma la corte d'appello sovrappone illogicamente notorieta' e significato del marchio (OMISSIS); mentre esclude che il marchio (OMISSIS) abbia un significato chiaro e determinato, benche' il tribunale ne avesse riconosciuto la natura espressiva appunto in ragione della sua capacita' denotativa. Solo in questa contraddittoria prospettiva i giudici del merito hanno potuto negare l'abissale distanza concettuale tra i due marchi, che per questa ragione non si sono mai incrociati sul mercato, come risulta dagli stessi atti difensivi della (OMISSIS) s.r.l..

D'altro canto risultano viziati anche i confronti fonetico e visivo tra i due marchi, che hanno diversa rilevanza secondo che si riferiscano a merci destinate a un'apprensione diretta o a una richiesta vocale da parte del consumatore. Sicche', nel caso di merci che non debbano essere richieste a voce, come i prodotti da erboristeria, il confronto visivo deve prevalere su quello fonetico. Ma nel caso in esame il marchio (OMISSIS), non essendo figurativo bensi' denominativo, come la stessa corte d'appello riconosce, non e' caratterizzato da peculiarita' di scrittura o di colore. Ne consegue l'erroneita' della decisione impugnata, fondata appunto sul carattere corsivo della scrittura e sul colore del marchio (OMISSIS).

1.2- Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, censu-rando le argomentazioni in fatto della decisione nei medesimi aspetti gia' censurati per violazione di legge.

Lamenta innanzitutto che contraddittoriamente i giudici del merito abbiano negato un qualsiasi significato del marchio (OMISSIS), cui pure hanno contestualmente riconosciuto la capacita' evocativa della dea Venere; e per superare poi questa evidente contraddizione, hanno aggiunto che comunque il marchio (OMISSIS), pur caratterizzato da elevata notorieta', non sia universalmente noto.

Si duole in secondo luogo la ricorrente dell'affermazione dei giudici d'appello che il marchio (OMISSIS) sia privo di significato concettuale o semantico, in contrasto con la natura espressiva riconosciuta al marchio dal tribunale.

2. I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perche', come s'e' detto, investono in distinte prospettive i medesimi temi. E risultano entrambi infondati.

Il marchio e' un contrassegno indicativo della provenienza di un prodotto o di un servizio da una determinata impresa industriale o commerciale. Come questa Corte ha piu' volte chiarito, "l'azione di contraffazione del marchio d'impresa ha natura reale, e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilita' dei marchi, mentre prescinde dall'accertamento della effettiva confondibilita' tra prodotti e delle concrete modalita' di uso del segno, accertamento riservato, invece, al giudizio di concorrenza sleale" (Cass., sez. 1, 25 settembre 1998, n. 9617, m. 519177,Cass., sez. 1 , 4 dicembre 1999, n. 13592, m. 532394).

Azione di contraffazione e azione di nullita' hanno invece un comune presupposto nella confondibilita' dei marchi in conflitto.

Cio' che rileva ai fini della tutela del marchio, infatti, e' il suo significato di indicazione della provenienza di un prodotto o di un servizio da una determinata impresa; e questo significato del contrassegno puo' dipendere non solo dal significato proprio delle parole che eventualmente lo compongano, ma anche dal contesto cromatico e grafico e fonetico della comunicazione in cui esso si esprime. Per questa ragione e' indiscusso nella giurisprudenza che l'accertamento sulla confondibilita' dei segni non deve essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione (Cass., sez. 1 , 7 marzo 2008, n. 6193, m. 602620), "ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest'ultimo termine tutti gli effetti acustici (cioe' auditivi, fonici) delle e-spressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto e' destinato" (Cass., sez. 1 , 28 ottobre 2005, n. 21086, m. 583842).

Ovviamente, quando il marchio ha un riferimento anche concettuale o semantico al prodotto contrassegnato, questa capacita' denotativa assume un rilievo peculiare, ma giammai esclusivo, appunto perche', essendo connessa al comune significato di parole o espressioni, la sua specifica idoneita' a indicare la provenienza di un prodotto dipende comunque dall'insieme complessivo dei suoi elementi costitutivi (Cass., sez. 1 , 28 gennaio 2010, n. 1906, m. 611399, Cass., sez. I, 28 febbraio 2006, n. 4405, m. 589976), anche se la rilevanza degli elementi grafici o fonetici puo' risultare inversamente proporzionale alla idoneita' denotativa propria delle parole impiegate (Cass., sez. 1 , 2 febbraio 2015, n. 1861, m. 634265, Cass., sez. 1 , 9 febbraio 2015, n. 2405, m. 634215).

Nel caso in esame i giudici del merito hanno compiuto un confronto appunto globale e sintetico tra i marchi in conflitto, esaminandone gli elementi sia grafici sia fonetici sia concettuali. E quindi hanno applicato i criteri di valutazione prescritti.

La ricorrente lamenta che non siano state considerate adeguatamente le differenze concettuali o semantiche dei due marchi. Ma in realta', come la stessa ricorrente riconosce, anche gli aspetti semantici e concettuali dei due marchi sono stati valutati dalla corte d'appello, che peraltro li ha considerati poco rilevanti, per la loro indeterminatezza.

La ricorrente censura tuttavia per contraddittorieta' questa sottovalutazione degli elementi concettuali. Ma si tratta di censura inammissibile, perche' attiene al merito della decisione impugnata.

Quanto al marchio (OMISSIS), i giudici del merito ne hanno infatti riconosciuto la capacita' evocativa dell'idea bellezza, ma hanno incensurabilmente escluso che ne sia universalmente riconoscibile una specifica idoneita' denotativa. E altrettanto incensurabilmente hanno escluso i giudici d'appello che il marchio (OMISSIS), pur qualificato come denominativo dai giudici di primo grado, abbia "un significato chiaro e determinato, di modo tale che il pubblico possa direttamente comprenderlo".

Per quanto opinabili queste valutazioni possano apparire, esse sono dunque conformi ai criteri fissati dalla giurisprudenza; e si sottraggono pertanto a qualsiasi censura di legittimita'

Si deve dunque concludere con il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00, per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
 

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