L'attitudine della falsificazione a trarre in inganno non va valutata in relazione all'utilizzo da parte di un numero indistinto di soggetti

In tema di contraffazione, per escludere il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art. 474 del c.p. a tutela della fede pubblica è necessario avere ulteriori riscontri rispetto a prezzo, condizioni di vendita e qualità dell'offerente, elementi questi che rendono, infatti, solo probabile, ma non incontrovertibile, l'impossibilità di una lesione della buona fede dell'acquirente. Il falso può ritenersi solo quando i suoi requisiti materiali intrinseci siano tali da far escludere la sua originalità, non solo allo specifico compratore, ma all'intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza. Peraltro, l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione deve essere apprezzata non con riferimento al momento dell'acquisto, bensì in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti.

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale , Sentenza 9 agosto 2011, n. 31676



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente

Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere

Dott. GENTILE Domenico - Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere

Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;

nei confronti di:

1) MB. AB. N. IL (OMESSO) C/;

1) RO. IT. S.P.A.;

avverso la sentenza n. 4744/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FIRENZE, del 14/04/2010;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Enrico Delehaye che chiede l'annullamento con rinvio.

OSSERVA IN FATTO

Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 14/4/2010, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Mb. Ab. , in ordine ai reati di commercio dei prodotti con segni falsi (articolo 474 c.p.) e ricettazione di orologi con marchi contraffatti (articolo 648 c.p.), ritenendo mancare, con riferimento al primo reato, stante le caratteristiche del prezzo, la confezione degli oggetti e le modalita' della vendita (all'interno di un mercato), l'idoneita' a ingannare il pubblico e, quindi, la idoneita' della condotta, in relazione al bene giuridico tutelato, cioe' la fede pubblica, ritenendo, conseguentemente, la insussistenza della ricettazione per l'esclusione del reato presupposto, cioe' la contraffazione di marchi.

Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Firenze lamentando:

a) erronea interpretazione dell'articolo 474 c.p., dovendo il G.I.P., ai fini dell'accertamento della sussistenza del reato, prescindere dalle concrete modalita' dell'offerta in vendita, operando una valutazione circa l'idoneita' della merce ad indurre in inganno sulla base del raffronto tra marchio autentico e marchio contraffatto;

b) erronea pronuncia di insussistenza del delitto di ricettazione,ritenendo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, sussistente il delitto di cui all'articolo 474 c.p..

Il difensore della parte civile Ro. It. spa con memoria chiedeva

l'accoglimento del ricorso della Procura Generale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso e' fondato ed e' assorbente anche del secondo. Con riferimento al reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'articolo 474 c.p., che tutela la pubblica fede, la posizione del singolo acquirente riceve protezione solo ed in quanto si atteggia ad emanazione parziale dell'intera collettivita', sicche' la grossolana contraffazione dei segni distintivi dei prodotti detenuti per la vendita o messi in vendita non puo' essere desunta sulla base dei soli elementi circostanziali delle condizioni di vendita, del prezzo o della qualita' dell'offerente, che rendono solo probabile, ma non incontrovertibile, l'impossibilita' di lesione della fede pubblica. Ne consegue che puo' ritenersi la grossolanita' del falso solo ove il prodotto, per requisiti materiali intrinseci, sia tale da fare escludere l'efficienza causale originaria alla produzione dell'evento nei confronti non dello specifico acquirente ma dell'intera collettivita', sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza. (Sez. 2, Sentenza n. 16821 del 03/04/2008 Ud. (dep. 23/04/2008 ) Rv. 239783; Sez. 2, Sentenza n. 45545 del 15/11/2005 Cc. (dep. 15/12/2005 ) Rv. 232832).

Peraltro l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere apprezzata non con riferimento al momento dell'acquisto, bensi' in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti (Sez. 5, Sentenza n. 33324 del 17/04/2008 Ud. (dep. 11/08/2008) Rv. 241347)

Nella fattispecie il Tribunale non ha motivato in ordine alla assoluta inidoneita' della contraffazione dei marchi apposti sulla merce a trarre in inganno il pubblico, essendo irrilevante che della contraffazione si siano subito resi conto i verbalizzanti, dotati di particolare esperienza per l'attivita' svolta nel settore delle contraffazioni.

Va, conseguentemente, annullata l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze.

 

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