la mancata utilizzazione del marchio può essere fatta valere solo in via di eccezione

In tema di decadenza del marchio per non uso, ai sensi dell'art. 89, terzo comma, del d. lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, l'utilizzazione del marchio nell'ultimo biennio non rappresenta un elemento costitutivo dell'azione di nullità, come si desume dalla circostanza che tale norma non configura il dato relativo all'accertata scadenza del marchio per non uso da oltre due anni come elemento preclusivo all'esercizio dell'azione di nullità, ma indica detto presupposto soltanto come ostativo alla relativa dichiarazione, da far valere quindi in via di eccezione, in quanto impeditivo del verificarsi di un esito che si sarebbe altrimenti determinato. (Rigetta, Trib. Roma, 09/05/2005)

Cass. civ. Sez. I Sent., 28-01-2010, n. 1906 (rv. 611400) Fondazione Vincenzo Agnesi c. Colussi S.p.A.



- Leggi la sentenza integrale -

In sede di azione di nullità del marchio ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 480 del 1992   è onere del convenuto e non dell'attore provare l'uso del marchio nell'ultimo biennio.

INDICE
DELLA GUIDA IN Registra Marchio

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 733 UTENTI