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La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio
Pubblicata il 01/05/2012
Tribunale UE, Seconda Sezione, sentenza 27 marzo 2012, causa T-420/10
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«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo AJ
AMICI JUNIOR – Marchio nazionale figurativo anteriore AJ ARMANI JEANS – Marchio
nazionale denominativo anteriore ARMANI JUNIOR – Impedimento relativo alla
registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 »
Nella causa T-420/10,
Giorgio Armani SpA,
con sede in Milano, rappresentata da M. Rapisardi, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato da G. Mannucci, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e
interveniente dinanzi al Tribunale:
Annunziata Del Prete,
residente in Napoli, rappresentata da R. Bocchini, avvocato,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di
ricorso dell’UAMI dell’8 luglio 2010 (procedimento R 1360/2009-2), relativa ad un
procedimento di opposizione tra la Giorgio Armani SpA e la sig.ra Annunziata Del Prete,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto dai sigg. N.J. Forwood (relatore), presidente, F. Dehousse e J. Schwarcz, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 settembre 2010,
visto il controricorso dell’UAMI depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 gennaio
2011,
visto il controricorso dell’interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 gennaio
2011,
visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di un’udienza nel termine di un
mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del
giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del
Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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Fatti
1 Il 27 settembre 2007 l’interveniente, sig.ra Annunziata Del Prete, ha presentato una
domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94
del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come
modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009,
sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo qui di seguito
rappresentato:
3 I prodotti per cui è stata richiesta la registrazione appartengono alle classi 9, 25 e 35 ai sensi
dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei
prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e
corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
– classe 9: «Apparecchi e strumenti ottici, lenti, montature, astucci, cordoncini e
catenelle per occhiali; occhiali da sole e da vista; occhiali a molla; lenti a contatto ed
ogni accessorio per occhiali compreso in questa classe»;
– classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;
– classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali, in particolare servizi di
franchising».
4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata sul
Bollettino dei marchi comunitari
n. 9/2008, del 25 febbraio 2008.
5 Il 12 maggio 2008, la ricorrente, Giorgio Armani SpA, ha proposto opposizione, ai sensi
dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009),
alla registrazione del marchio comunitario richiesto per i prodotti di cui al punto 3 supra.
6 L’opposizione si basava sui seguenti diritti anteriori:
– il marchio italiano figurativo, registrato il 10 ottobre 2003, con il numero 912114, in
particolare per apparecchi e strumenti ottici rientranti nella classe 9 ai sensi
dell’Accordo di Nizza, articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria rientranti nella
classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza e servizi di pubblicità e di gestione di affari
commerciali rientranti nella classe 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza, qui di seguito
riprodotto:
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– il marchio italiano denominativo ARMANI JUNIOR registrato il 20 marzo 2006, con
il numero 998554, in particolare per articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria
rientranti nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza e servizi di pubblicità e di
gestione di affari commerciali rientranti nella classe 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza.
7 Con decisione del 20 agosto 2009, la divisione di opposizione ha accolto integralmente
l’opposizione. In data 12 novembre 2009, l’interveniente ha proposto un ricorso presso
l’UAMI avverso tale decisione ai sensi degli articoli 58-64 del regolamento n. 207/2009.
8 Con decisione dell’8 luglio 2010 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda
commissione di ricorso dell’UAMI ha accolto il ricorso annullando la decisione della
divisione di opposizione e autorizzando la registrazione del marchio richiesto.
9 La commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto
rientranti nelle classi 9 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza si rivolgano, nel territorio
rilevante, ovvero l’Italia, al consumatore medio, ragionevolmente attento ed avveduto, il
quale, nondimeno, è particolarmente attento per quanto riguarda gli articoli del settore della
moda. I servizi rientranti nella classe 35 si dirigono ad un pubblico di professionisti attivi in
vari settori commerciali e che prestano una particolare attenzione nell’acquisizione dei
servizi in questione. La commissione di ricorso ha inoltre sottolineato che la conclusione
della divisione di opposizione circa l’identità dei prodotti contrassegnati dai segni in conflitto
non era stata contestata dalle parti.
10 Quanto alla somiglianza dei segni in conflitto, la commissione di ricorso ha considerato che
la sigla AJ rappresenta, per la sua posizione e le sue dimensioni, l’elemento dominante nel
marchio richiesto senza tuttavia eclissare gli elementi «amici junior» all’interno del marchio
richiesto. In tal senso, il consumatore percepirà i termini «amici junior» e «armani jeans»,
termini questi ultimi che occupano una posizione di pari importanza rispetto alla sigla AJ nel
marchio figurativo anteriore, come indicativi dell’origine commerciale dei prodotti e dei
servizi contrassegnati dai segni in conflitto. Tenuto conto anche delle altre differenze relative
alla rappresentazione dei segni in conflitto, la commissione di ricorso ha concluso che questi
ultimi presentano una debole somiglianza visiva.
11 In ordine al raffronto tra i segni in conflitto dal punto di vista fonetico, la commissione di
ricorso ha ritenuto che i medesimi avessero in comune solo la sigla AJ, mentre le restanti
sillabe sarebbero distinte, nonostante qualche suono vocalico e consonantico comune. Ne
deriverebbe una somiglianza fonetica limitata.
12 In ordine al raffronto tra i segni in conflitto dal punto di vista concettuale, la commissione di
ricorso ha rilevato che le diciture per esteso cui si riferiscono le sigle AJ evocano concetti del
tutto distinti, soprattutto con riferimento ai prodotti della classe 35, per i quali i termini
«jeans» e «junior» non hanno carattere evocativo.
13 Sulla base di tali considerazioni, la commissione di ricorso ha concluso che le differenze
visive, fonetiche e concettuali tra i segni in conflitto sono tali da prevalere sulle somiglianze
visive e fonetiche dovute alla sigla AJ che i marchi in questione hanno in comune. Pertanto,
dalle differenze che caratterizzano i marchi in conflitto consegue che il consumatore di
riferimento, che presta una particolare attenzione nell’acquisto dei prodotti o servizi citati
supra al punto 3, non sarà indotto a ritenere che detti prodotti e servizi provengano dalla
medesima impresa o da imprese economicamente collegate. Tale valutazione non è rimessa
in discussione, secondo la commissione di ricorso, dal fatto che i prodotti ed i servizi
contrassegnati dai segni in conflitto siano identici.
14 Tali conclusioni si giustificherebbero ancor più con riferimento al marchio ARMANI
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JUNIOR, che presenterebbe ancor meno punti in comune con il marchio richiesto.
15 Quanto all’elevato carattere distintivo risultante dalla notorietà dei marchi anteriori, la
commissione di ricorso ha osservato che la notorietà di cui trattasi sarebbe legata al nome
Armani, il principale elemento di differenziazione visiva, fonetica e concettuale tra i segni in
conflitto. Inoltre, poiché l’opposizione era fondata esclusivamente sull’articolo 8, paragrafo
1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso non potrebbe esaminare
se fossero soddisfatte le condizioni di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo
regolamento.
Conclusioni delle parti
16 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– accogliere l’opposizione;
– respingere la domanda di marchio comunitario;
– ordinare all’UAMI di dare esecuzione alla decisione di rifiutare la registrazione del
marchio richiesto;
– condannare l’UAMI e la sig.ra Del Prete alle spese di tutti i gradi del procedimento;
– liquidare le spese da essa sostenute a titolo dell’articolo 91, lettera b), del regolamento
di procedura del Tribunale.
17 L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
18 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione
dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
19 Occorre innanzitutto rilevare che, nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice
dell’Unione avverso la decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI, quest’ultimo,
conformemente all’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, è tenuto ad
adottare tutte le misure che l’esecuzione della sentenza di detto giudice comporta. Di
conseguenza, non spetta al Tribunale impartire ordini all’UAMI, il quale è tenuto a trarre le
conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del giudice dell’Unione.
Pertanto, il quarto capo delle conclusioni della ricorrente, con cui si chiede che il Tribunale
ordini all’UAMI di dare esecuzione alla decisione di rifiutare la registrazione del marchio
richiesto, è irricevibile.
20 Secondo quanto disposto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, un marchio sarà
escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col
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marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono
stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il
marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con
il marchio anteriore.
21 Per giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il
pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa
o da imprese economicamente legate tra loro. Secondo questa stessa giurisprudenza, il
rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, sulla scorta della percezione che il
pubblico pertinente ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, prendendo in
considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra
la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati [v. sentenza del Tribunale
del 9 luglio 2003, Laboratories RTB/UAMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS), T-l62/01, Racc. pag. II-2821, punti 30-33 nonché la giurisprudenza ivi citata].
22 Per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale tra i segni in conflitto, la
valutazione globale del rischio di confusione deve essere fondata sull’impressione
complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi
distintivi e dominanti [v. sentenza del Tribunale del 14 ottobre 2003, Phillips-Van
Heusen/UAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01,
Racc. pag. II-4335, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata].
23 La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in
considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro
marchio. Occorre, invece, operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati
ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella
memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze,
essere dominata da una o più delle sue componenti. È solo quando tutte le altre componenti
del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento
dominante. È quanto potrebbe verificarsi in particolare quando tale elemento è atto a
dominare da solo l’immagine di tale marchio che al pubblico di riferimento resta in mente, di
modo che tutti gli altri elementi del marchio siano trascurabili nell’impressione d’insieme
prodotta da questo. Inoltre, il fatto che un elemento non sia trascurabile non significa che sia
dominante, così come il fatto che un elemento non sia dominante non implica affatto che sia
trascurabile [v. sentenza del Tribunale del 3 settembre 2010, Companhia Muller de
Bebidas/UAMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48 e la giurisprudenza citata].
24 Nella fattispecie la ricorrente fa valere che, a causa delle sue dimensioni, la sigla AJ è
visivamente dominante all’interno del marchio richiesto, e che i termini correnti «amici» e
«junior» non vi aggiungono alcun elemento distintivo e possono essere associati ai marchi
della ricorrente. Inoltre, l’interveniente, con la sua domanda, cercherebbe di trarre
indebitamente vantaggio dai marchi celebri della ricorrente presentando il proprio segno
come facente parte della medesima famiglia di marchi. Tale notorietà aumenterebbe il rischio
di confusione tra i due segni.
25 Sul piano fonetico, la ricorrente sostiene che le sigle AJ sono pronunciate in italiano come
«a i lunga», cosicché i due segni avrebbero in comune le prime quattro sillabe.
26 In tale contesto, la sigla AJ, che, in capo al pubblico di riferimento, rinvierebbe direttamente
ai diversi marchi Armani, definirebbe l’impressione d’insieme prodotta dai due segni, sicché
il ricorso ai termini «amici junior» e «armani jeans» per definire il significato di detta sigla
non sarebbe determinante. L’ampio riconoscimento di tale sigla accrescerebbe il suo
carattere distintivo e indurrebbe il consumatore medio ad associare i prodotti
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dell’interveniente a quelli della ricorrente.
27 L’UAMI contesta le valutazioni della ricorrente e afferma che le somiglianze visive e
fonetiche tra i segni in conflitto sono deboli e che questi ultimi sono diversi sul piano
concettuale, per cui un rischio di confusione doveva essere escluso. L’interveniente, da parte
sua, conclude per l’assenza di somiglianza visiva, fonetica o concettuale fra i segni di
conflitto.
28 Nella fattispecie, come rilevato dalla commissione di ricorso (vedi punto 10 supra), la sigla
AJ occupa una posizione dominante dal punto di vista visivo nel marchio richiesto, mentre,
contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, i termini «amici junior» non sono
trascurabili nell’ambito di quest’ultimo. Inoltre, la sigla AJ occupa, dal punto di vista visivo,
a causa delle dimensioni dei suoi caratteri nell’ambito del marchio anteriore, un posto
importante almeno quanto quello dei termini «armani jeans». Tale valutazione non è inficiata
dalla circostanza che la sigla in questione sia rappresentata con caratteri di stampa ordinari,
poiché i termini «armani jeans» sono rappresentati nello stesso modo. Inoltre, la stilizzazione
della sigla AJ nell’ambito del marchio richiesto è prossima a quella utilizzata per la sigla AJ
nell’ambito del marchio figurativo anteriore. Per giunta, nelle due rappresentazioni la parte
sinistra della lettera maiuscola «A» è più sottile della parte destra e detta lettera poggia su
una «base» formata da due trattini.
29 Si deve aggiungere che l’esistenza di una somiglianza tra due marchi non presuppone che la
componente comune agli stessi costituisca l’elemento dominante nell’impressione globale
prodotta dal marchio richiesto. A questo proposito è sufficiente che tale componente comune
non sia trascurabile (sentenza della Corte del 2 settembre 2010, Klein Trademark
Trust/UAMI, C-254/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 56), il che
sicuramente si verifica nel caso della sigla AJ nell’ambito del marchio richiesto e del
marchio figurativo anteriore. Pertanto, tenuto conto delle dimensioni della sigla AJ nel
marchio richiesto e del peso inferiore ma non trascurabile dei termini «amici junior», occorre
concludere, contrariamente a quanto considerato dalla commissione di ricorso e da quanto fa
valere l’UAMI, che i due segni presentano una somiglianza visiva media e non una
somiglianza debole.
30 Sul piano fonetico, occorre rilevare che, a prescindere dalla pronuncia della sigla AJ che
verrà adottata dalla maggioranza del pubblico di riferimento («a dzei», secondo la
commissione di ricorso, o «a i lunga» secondo la ricorrente), le lettere «A» e «J» sono
presenti non solo nell’ambito della sigla di cui trattasi, ma anche all’inizio di ciascuna delle
parole che l’accompagnano all’interno del marchio richiesto e del marchio figurativo
anteriore. Tuttavia, come ritenuto dalla commissione di ricorso e come sostiene l’UAMI, le
differenze fonetiche tra i termini «armani jeans», da una parte, e «amici junior», dall’altra,
riguardano tutte le sillabe ad eccezione della prima sillaba delle parole «armani» e «amici».
Ne risulta, come rilevato dalla commissione di ricorso, che esiste una somiglianza fonetica,
seppur debole, tra i segni in conflitto.
31 Sul piano concettuale la ricorrente non formula argomenti avverso la valutazione della
commissione di ricorso, secondo cui i termini «amici junior» evocano un concetto diverso da
quello evocato dai termini «armani jeans».
32 Quanto alla valutazione globale del rischio di confusione, occorre rilevare che, come risulta
dal punto 33 della decisione impugnata, la ricorrente ha invocato dinanzi alla commissione
delle ricorso la notorietà dei «marchi ARMANI», di cui farebbero parte i marchi anteriori.
Tale argomento viene parimenti dedotto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale sia nell’ambito
della valutazione della somiglianza visiva sia nell’ambito della valutazione globale del
rischio di confusione.
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33 A tale riguardo occorre rilevare che la notorietà di un marchio è un elemento che dev’essere
preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i segni o tra i prodotti e servizi sia
sufficiente per provocare un rischio di confusione [sentenza del Tribunale del 27 ottobre
2005, Éditions Albert René/UAMI – Orange (MOBILIX), T-336/03, Racc. pag. II-4667,
punto 84]. Invero, la notorietà di un marchio anteriore può contribuire al suo elevato
carattere distintivo e può pertanto aumentare il rischio di confusione tra il marchio medesimo
ed un marchio di cui si richieda la registrazione [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 4
novembre 2003, Díaz/UAMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Racc. pag. II-4835,
punto 44].
34 Come risulta dal punto 33 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto,
pur dichiarando di non aver esaminato il materiale probatorio presentato dalla ricorrente a tal
proposito, che l’elevato carattere distintivo dei marchi anteriori invocati a sostegno
dell’opposizione sia legato all’elemento «armani», che costituisce il principale elemento di
differenziazione visiva, fonetica e concettuale dei marchi in conflitto. Tuttavia, la
commissione di ricorso non ha esposto su quale fondamento sia potuta giungere a tale
conclusione. Orbene, una tale esposizione era tanto più essenziale in quanto, come risulta dal
medesimo punto della decisione impugnata, la ricorrente ha fatto valere la notorietà dei
marchi invocati a sostegno dell’opposizione nel loro insieme e non in quanto contengono il
termine «armani».
35 Ciò considerato, e tenuto conto dell’errore constatato quanto al grado di somiglianza visiva
tra il marchio richiesto e il marchio figurativo anteriore, la decisione impugnata deve essere
annullata.
36 Quanto al secondo e al terzo capo delle conclusioni della ricorrente, diretti alla riforma della
decisione impugnata, occorre rilevare che, nonostante l’articolo 65, paragrafo 3, del
regolamento n. 207/2009 autorizzi il Tribunale a riformare le decisioni delle commissioni di
ricorso, tale possibilità è, in via di principio, limitata alle situazioni in cui lo stato degli atti
consente la decisione della causa [sentenza del Tribunale del 10 giugno 2008, Gabel
Industria Tessile/UAMI – Creaciones Garel (GABEL), T-85/07, Racc. pag. II-823, punto
28]. Nella fattispecie, la circostanza che la commissione di ricorso non abbia esaminato il
materiale probatorio presentato dalla ricorrente a sostegno del suo argomento relativo alla
notorietà dei marchi invocati a sostegno dell’opposizione implicherebbe che il Tribunale
valutasse per la prima volta detto materiale. Orbene, un tale esercizio non è ricompreso
nell’ambito dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.
Sulle spese
37 La ricorrente chiede al Tribunale di condannare l’UAMI e l’interveniente alle spese
dell’intero procedimento. Essa chiede anche che siano liquidate in suo favore le spese del
procedimento dinanzi al Tribunale.
38 Quanto alla prima domanda, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 2, del
regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento
dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Ciò non vale tuttavia
per le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione d’opposizione. Pertanto, la
domanda della ricorrente diretta a che l’UAMI e l’interveniente siano condannati alle spese
dell’intero procedimento deve essere dichiarata irricevibile nella parte in cui tale domanda si
riferisce anche al procedimento di opposizione.
39 Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nella fattispecie, l’UAMI e
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l’interveniente, rimasti soccombenti, devono essere condannati a sopportare, oltre alle proprie
spese, le spese della ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell’8
luglio 2010 (procedimento R 1360/2009-2) è annullata.
2) L’UAMI e la sig.ra Annunziata Del Prete sopporteranno ciascuno la metà delle
spese sostenute dalla Giorgio Armani SpA dinanzi alla commissione di ricorso.
3) L’UAMI e la sig.ra Del Prete sopporteranno ciascuno, oltre alle proprie spese, la
metà delle spese sostenute dalla Giorgio Armani SpA dinanzi al Tribunale.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 marzo 2012.