Marchio registrato e parole chiave per il posizionamento del del nome di dominio su internet

Si stabilisce che nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet l' inserzionista non può usare come parola chiave quella identica ad un marchio registrato, a meno di ottenere il consenso del titolare. Ciò allo scopo di evitare confusione in ordine alla riferibilità del prodotto o del servizio all' azienda che lo produce o che lo offre. Ovviamente si fa riferimento all'utente medio di Internet che sia in grado di discernere se i prodotti o i servizi indicati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente connessa a quest'ultimo o invece da un terzo.

Corte giustizia Unione Europea, 23 marzo 2010, n. 236



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Gli artt. 5, n. 1, lett. a), della Direttiva n. 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e 9, n. 1, lett. a), del Regolamento n. 40/94, sul marchio  comunitario, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio  può vietare ad un inserzionista di fare pubblicità – a partire da una parola chiave identica a detto marchio, selezionata da tale inserzionista nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet senza il consenso dello stesso titolare – a prodotti o servizi identici a quelli per cui detto marchio  è registrato, qualora la pubblicità di cui trattasi non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all'utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio  o da un'impresa economicamente connessa a quest'ultimo o invece da un terzo. (Cause riunite C-236/08, C-237/08, C-238/08)

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