Sono legittimi gli "accordi di coesistenza" per marchi in comunione o di gruppo.

Sono legittimi i cosiddetti accordi di coesistenza, diretti a disciplinare l'uso, da parte di soggetti diversi e tra loro indipendenti, di marchi interferenti per l'identità o la confondibilità dei segni ovvero per l'identità o l'affinità dei prodotti. Tali accordi, che possono riguardare anche l'utilizzazione di uno stesso marchio, come nell'ipotesi della comunione di marchio o dei marchi di gruppo, ovvero nel caso della frammentazione di un complesso produttivo unitario in una pluralità di imprese distinte e indipendenti, non hanno carattere dispositivo, poiché non danno luogo ad alcun trasferimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio e neppure alla costituzione di un diritto più limitato di quelli spettanti al titolare del marchio in favore di un soggetto diverso. Essi hanno, infatti, natura obbligatoria e, come unico scopo, quello di rendere possibile la coesistenza, sul mercato di segni la cui utilizzazione potrebbe dar luogo a interferenze. A tali accordi, pertanto, non sono applicabili le norme e i principi che regolano la circolazione del marchio.

Cass. Sezione i, sentenza 19 ottobre 2004 n. 20472

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