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Aspetti generali attività di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria
L'attività di accertamento può comportare l'emissione da parte della Amministrazione Finanziaria di provvedimenti finali che potenzialmente generano contenzioso tra la stessa Amministrazione ed i contribuenti. L'accertamento si può sostanziare in una attività di mero controllo cartolare della dichiarazione (cosiddetto controllo formale), ovvero può consistere in una attività di indagine più incisiva sull'operato del contribuente (cosiddetto controllo di merito che può assumere le caratteristiche dell'accertamento analitico, ovvero dell'accertamento induttivo ecc.).
1 Aspetti generali attività di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria
L’attività di accertamento può comportare l’emissione da parte della Amministrazione Finanziaria di provvedimenti finali che potenzialmente generano contenzioso tra la stessa Amministrazione ed i contribuenti.
L’Amministrazione esercita, entro un determinato termine di decadenza, sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti una attività di controllo definita appunto accertamento; l’accertamento si può sostanziare in una attività di mero controllo cartolare della dichiarazione (cosiddetto controllo formale), ovvero può consistere in una attività di indagine più incisiva sull’operato del contribuente (cosiddetto controllo di merito che può assumere le caratteristiche dell’accertamento analitico, ovvero dell’accertamento induttivo ecc.).
Generalmente il controllo di merito rappresenta un controllo che viene effettuato una volta riscontrate delle anomalie in sede di controllo formale che necessitano di un approfondimento istruttorio da parte della Amministrazione Finanziaria.
Peraltro a difesa del contribuente sono previste della norme di garanzia che mirano a tutelare il contribuente nelle durante l’attività di accertamento che deve svolgersi in modo corretto e trasparente; tali norme fanno parte dello Statuto del Contribuente di cui alla legge n. 212/2000.
Si rileva che qualora l’Amministrazione Finanziaria si renda conto di aver commesso degli errori nell’attività di controllo può in qualunque momento annullare i propri errati atti mediante l’istituto della autotutela.
L’attività di accertamento ha per oggetto l’insieme complessivo della imposte facenti del corpus tributario italiano; quindi imposte dirette (Irpef, Ires, ed Irap), indirette (Iva, registro, ecc.), erariali e locali (Ici). Con riferimento all’accertamento avente per oggetto le imposte dirette le norme che regolano il relativo accertamento sono contenute nel DPR n. 600/1973; molte norme ivi contenute sono richiamate anche dalla normativa in tema di iva.
L’attività di accertamento formale viene svolta utilizzando procedure informatizzate concerne tutti i contribuenti; diversamente il controllo di merito ha per destinatari solo una piccola parte della platea dei contribuenti, i quali, in forza di notizie e dati in possesso dell’anagrafe tributaria, ovvero in conseguenza di predeterminati programmi di controllo appaiono maggiormente esposti a rischio di evasione.
L’Ufficio dell’Agenzia della Entrate competente per quanto riguarda il controllo di merito è quello nella circoscrizione rientra il domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione; diversamente il controllo formale viene esercitato a livello centrale dell’Amministrazione Finanziaria ed il contribuente può rivolgersi, per avere chiarimenti ovvero per dimostrare la correttezza del proprio comportamento, a qualsiasi ufficio della Amministrazione (anche al call center).
L’ attività di accertamento, ex lege, è soggetta a termini perentori di decadenza; quindi gli uffici devono effettuare i controllo e notificare i relativi atti finali al contribuente entro determinati termini. In caso contrario l’accertamento decade per scadenza del termine. I termini di accertamento sono più brevi per quanto riguarda il controllo formale, mentre sono più lunghi per il controllo di merito. Quindi l’estinzione del termine più breve per il controllo formale non preclude all’Amministrazione la possibilità di avvalersi del più ampio termine previsto per il controllo di merito. Il termine di decadenza dell’attività di accertamento, con riferimento alla dichiarazione relativa ad un determinato anno di imposta, decorre dall’anno di presentazione della dichiarazione originale; anche se il contribuente presenta successivamente delle dichiarazione integrative ciò non determina alcun allungamento dei termini decadenziali.
Controllo formale
L’attività di controllo formale consiste nella seguenti tipologie:
- controllo sulla liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alla dichiarazione dei contribuenti o dei sostituti di imposta (770). La norma che disciplina questa attività di accertamento è contenuta nell’articolo 36 bis del DPR n. 600/1973; il termine per esperire l’attività di controllo formale da parte dell’Amministrazione Finanziaria è l’inizio del periodo di presentazione della dichiarazione aventi per oggetto imposte dirette ed Iva relative all’anno successivo;
- controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta. La norma che disciplina questa attività di accertamento è contenuta nell’articolo 36 ter del DPR n. 600/1973; il termine per esperire l’attività di controllo formale da parte dell’Amministrazione Finanziaria è il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Controllo di merito
Gli avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione Finanziaria a seguito di un controllo di merito, e concernente le imposte dirette e l’iva, devono, ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 600/1973, essere notificati al contribuente, a pena di decadenza:
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione alla presentazione della dichiarazione
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui si avrebbe dovuto presentare la dichiarazione nel caso in cui la stessa sia stata omessa
Qualora il contribuente abbia commesso una violazione che configura dei reati tributari di cui al D. Lgs n. 74/200, i prefati termini di decadenza e prescrizione sono raddoppiati, diventando, quindi, rispettivamente, di '8 e di 10 anni).
Peraltro il raddoppio concerne il solo periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione penalmente rilevante, atteso che lo stesso non investe ulteriori periodi d'imposta.
Inoltre si rileva che l’utilizzo in compensazione (Mod. F24) di crediti inesistenti comporta che il relativo atto di recupero debba, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 c. 16 DL 18512008, essere notificato dall’Ufficio entro il 31 dicembre dell'8° anno successivo a quello dell’utilizzo del credito.
Infine si rappresenta che per i soggetti che non si siano avvalsi delle sanatorie - condono tombale, concordato per gli anni pregressi, dichiarazione di integrazione degli imponibili - previste dalle leggi finanziarie 2003 e 2004 sono prorogati di 2 anni i termini ordinari per il controllo di merito.
Alla luce di quanto sopra esposto si riporta le seguente tabella che riassume i termini di accertamento in ipotesi di controllo di merito.
Termini di accertamento per le dichiarazioni annuali delle imposte dirette e dell'IVA [1]
Periodo di imposta |
Anno di presentazione |
Termine (dichiarazione presentata) |
Proroga termine per chi non ha effettuato le sanatorie |
Termine se Dichiarazione omessa |
Proroga per chi non ha effettuato le sanatorie |
2001 |
2002 |
31.12.2006 |
31.12.2008 |
31.12.2007 |
31.12.2009 |
2002 |
2003 |
31.12.2007 |
31.12.2009 |
31.12.2008 |
31.12.2010 |
2003 |
2004 |
31.12.2008 |
31.12.2009 |
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2004 |
2005 |
31.12.2009 |
31.12.2010 |
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2005 |
2006 |
31.12.2010 |
31.12.2011 |
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2006 |
2007 |
31.12.2011 |
31.12.2012 |
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2007 |
2008 |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
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2008 |
2009 |
31.12.2013 |
31.12.2014 |
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2009 |
2010 |
31.12.2014 |
31.12.2015 |
La Guardia di Finanza e gli Uffici della Amministrazione Finanziaria possono esercitare i propri poteri istruttori - che si sostanziano in acquisizioni di dati, elementi e notizie accessi, in ispezioni, in generale verifiche – esclusivamente per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti termini per eseguire l'accertamento. La decadenza dei suddetti termini e interrotta solo dalla notifica dell' avviso di accertamento.
I su indicati organi – in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi – possono, ovviamente, integrare o modificato la pregressa attività di accertamento.
Nondimeno i termini di prescrizione e di decadenza – in presenza di eventi eccezionali non legati a disfunzioni organizzative degli Uffici, a causa dei quali gli Uffici non sono in grado di funzionare regolarmente - sono prorogati fino al 10° giorno successivo alla data in cui e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto con cui si accerta il periodo di irregolare funzionamento.
In più il rilascio da parte del professionista di idonea certificazione tributaria con riferimento ai dati utilizzati per compilare gli studi di settore comporta che la notifica dei relativi accertamenti (basati appunto sugli stadi di settore) deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
L'attività di accertamento si esplica mediante notizie ed elementi specifici provvisti di rilevante valenza probatoria che sono stati legittimamente acquisiti dall'Amministrazione.
L’Amministrazione Finanziaria acquisisce tali elementi avvalendosi di poteri istruttori, dei dati contenuti nella dichiarazioni presentate dai contribuenti, delle liste selettive; per liste selettive si intendono determinati elenchi di contribuenti che l’Anagrafe tributaria ha compilato basandosi su prefissati criteri che vengono stabiliti ogni anno mediante apposito decreto. Tali elenchi segnalano delle anomalie: a titolo esemplificativo si considerano situazioni anomale le perdite protrattesi per più anni, le incongruenze nei valori delle rimanenze finali e/o iniziali, i redditi che risultano non dichiarati. Peraltro il controllo può estendersi anche a redditi e situazioni non segnalate nelle liste. Inoltre gli Uffici nella fase di accertamento si avvalgono anche di presunzioni gravi precise e concordanti. In altri termini in presenza di determinate situazioni considerate particolarmente gravi l’Ufficio può presumere la sussistenza di maggiori ricavi ovvero di minori costi, e quindi di un reddito non dichiarato.
Inoltre ogni anno l’Amministrazione Finanziaria procede a controllare mediante sorteggio i contribuenti che appartengono a determinate categorie economiche e professionali. La scelta delle categorie economico professionali tiene conto del volume di affari risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, nonché degli indizi di consistente evasione fiscale rilevabili da divari tra le dichiarazioni presentate e gli accertamenti degli Uffici, nonché degli specifici indici di capacità contributiva desunti anche da fonti esterne all'Amministrazione.
I soggetti pubblici che svolgono attività di vigilanza e ispezione, gli organi di polizia, nonché gli organi giurisdizionali, devono comunicare al competente comando della Guardia di Finanza i fatti di cui vengono a conoscenza che potrebbero configurare violazioni tributarie. Similmente tutti i contribuenti soggetti passivi Iva devono comunicare all'ufficio competente le dichiarazioni previste dalla legge: inizio, variazione e cessazione dell'attività.
In conclusione gli Uffici accertatori, qualora vengano riscontrato evidenzi errori, omissioni o irregolarità, emanano e notificano al contribuente degli atti di contestazione. Tali atti si distinguono in relazione alla tipologia di accertamento effettuato. In particolare:
In ipotesi di Controllo Formale, l’Ufficio effettua l’iscrizione a ruolo cui segue la relativa cartella di pagamento che viene notificata al contribuente dall’agente della riscossione.
In ipotesi di Controllo di Merito, l’Ufficio emette e notifica nei confronti del contribuente l’atto (o avviso) di accertamento.
[1] I termini indicati di raddoppiano in caso di reati tributari ovvero di Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.