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Gentili Signori, avrei bisogno di una consulenza fiscale in merito alla mia situazione lavorativa. ...
Attenzione: ogni consulenza viene modificata per rendere irriconoscibile l’autore
Quesito risolto:
Gentili Signori,
avrei bisogno di una consulenza fiscale in merito alla mia situazione lavorativa.
Ho scritto alcuni libri disponibili sia in formato cartaceo sia in versione ebook distribuiti in varie librerie online e fisiche e su molti siti internet (Amazon in particolare).
La gestione dei libri (dalla pubblicazione fino all’accredito delle royalties sul mio conto corrente) è affidata alla piattaforma Youcanprint. Quando maturo il credito per la riscossione dei guadagni sui libri, compilo una ricevuta a Youcanprint per la gestione della ritenuta d’acconto.
Nel ---- il ricavo non ha superato i ---- euro lordi.
A partire da quest’anno ho guadagnato molto di più rispetto al periodo precedente ed è ragionevole supporre che entro la fine dell’anno supererò abbondantemente la soglia dei ---- euro lordi.
Ho sentito molti pareri discordanti a proposito della necessità o meno di aprire una partita IVA.
Vorrei sapere se posso continuare a rilasciare la ricevuta per la ritenuta d’acconto anche se dovessi superare la soglia dei ---- euro (“utilizzando” quindi Youcanprint come sostituto d’imposta ed eventualmente compilare il modello --- il prossimo anno) oppure se è indispensabile l’apertura della partita IVA anche se si tratta di ricavi percepiti nell’ambito della legge sul diritto d’autore.
Preciso che, oltre ai guadagni sui libri, ho una casa di proprietà al -- % con mia madre.
Mi piacerebbe molto avere una consulenza a tale proposito. Aspetto anche le istruzioni per effettuare il pagamento.
Grazie per la cortese attenzione.
Cordiali saluti
---- R.
Inviato: 2266 giorni fa
Materia: Verifiche e accertamenti
Pubblicato il: 29/10/2018
Analisi del quesito
In primo luogo si rileva che il caso rientra nell'ambito di realizzazione di opere d'arte che in Italia sono tutelata dal diritto d'autore.
PROFILI FISCALI DEL DIRITTO DI AUTORE
I redditi derivanti dalla cessione dei diritti d'autore, ai fini dell'Irpef, si configurano come:
- redditi di lavoro autonomo se percepiti (criterio di cassa) dall'autore persona fisica ed a condizione che gli stessi diritti non costituiscano beni relativi ad un'impresa (art. --, co. -, lett. b), D.P.R. ---/----);
- redditi diversi se percepiti (criterio di cassa) da persone fisiche diverse dall'autore che non agiscano in qualità di imprenditori (art. --, co. -, lett. g), D.P.R. ---/--);
- redditi diversi se percepiti (criterio di cassa) da enti non commerciali che li ottengano nell'ambito della propria attività istituzionale (art. --, co. -, lett. g), D.P.R. ---/----);
- redditi d'impresa se conseguiti (criterio di competenza) da imprese commerciali (art. -- D.P.R. ---/----).
Dalla formulazione letterale della norma di cui all'art. --, co. -, lett. b), D.P.R. ---/----, emerge che per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno la configurabilità del reddito di lavoro autonomo è subordinata al fatto che l'utilizzazione stessa sia effettuata da parte dell'autore o inventore; pertanto se l'utilizzazione è effettuata da altri soggetti (eredi, legatari, cessionari) si è in presenza, per questi ultimi, di un reddito diverso ai sensi dell'art. --, co. -, lett. g), D.P.R. ---/----.
La cessione o concessione dei diritti immateriali produce reddito di lavoro autonomo a condizione che gli stessi non costituiscano beni relativi all'impresa nel qual caso, pur se non sfruttati direttamente, ma ceduti o dati in concessione ad altri, danno luogo a componenti positivi nella determinazione di detto reddito.
I redditi di cui trattasi si collocano nell'ambito dell'art. --, co. -, lett. b), D.P.R. ---/----, per il semplice fatto della loro individuazione, indipendentemente dall'esercizio di un'attività abituale (inventore, scrittore, compositore) ed indipendentemente dalla circostanza che essi si producono in maniera ricorrente o in un'unica soluzione; pertanto in nessun caso possono configurare redditi occasionali di cui all'art. --, D.P.R. ---/----.
BASE IMPONIBILE: la base imponibile sulla quale applicare le imposte sui redditi è rappresentata:
-dal --% dell'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti dall'autore nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, dall'autore di età non inferiore a -- anni;
-dal --% dell'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti dall'autore nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, dall'autore di età inferiore a -- anni;
RITENUTE APPLICATE: sui compensi percepiti a titolo di diritto d'autore è prevista l'applicazione di una ritenuta pari al --% per i soggetti residenti in Italia ed al --% per i non residenti.
La ritenuta deve essere applicata sulla parte imponibile dell'ammontare dei diritti d'autore, così come indicato al paragrafo precedente.
AUTORE EDITORE di SE STESSO: l'Agenzia delle Entrate con la R.M. --.--.----, n. ---/E ha affrontato il caso dell'autore di creazioni nel campo letterario (ma ovviamente le conclusioni a cui giunge l'Amministrazione finanziaria si estendono a tutte le creazioni protette dal diritto d'autore) che procede alla vendita diretta della propria opera, presso le librerie, previa registrazione della stessa, nel registro pubblico delle opere protette.
L'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello di un contribuente ha dapprima sottolineato che la realizzazione del libro (intesa quale stampa) e la successiva fase di commercializzazione non sono abitualmente svolte dall'autore ma dall'editore nell'esercizio di attività d'impresa; editore infatti è colui che si occupa di scegliere, stampare e pubblicare a proprie spese, assumendo in tal modo il rischio d'impresa di eventuali invenduti, opere letterarie, musicali e similari.
Nel momento in cui l'autore di un'opera dell'ingegno decide di pubblicarla e commercializzarla, assumendo il relativo rischio d'impresa, diviene editore di sé stesso.
Sulla base di tali principi, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la complessiva attività comprendente l'edizione e la successiva rivendita del libro, svolta in via abituale dal contribuente, dà luogo a reddito d'impresa e non a reddito di lavoro autonomo.
In altre parole, l'edizione e la commercializzazione dell'opera intellettuale da parte dello stesso autore, riconducono tutti i proventi realizzati nella vendita dell'opera stessa, nell'ambito del reddito d'impresa, e quindi è necessario aprire la partita iva.
IRAP - DISCIPLINA APPLICABILE: i compensi percepiti a titolo di diritti d'autore sono imponibili ai fini Irap esclusivamente nel caso in cui siano conseguiti nell'ambito dell'esercizio di un'impresa commerciale che produce reddito d'impresa, salvo il caso che il soggetto adotti il regime fiscale agevolato forfettario.
Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento ai quesiti posti, preciso quanto segue:
-) La fattispecie in esame rientra nell'ambito della autoedizione mediante il supporto del portale YOUCANPRINT, quindi secondo quanto chiarito dalla Amministrazione Finanziaria, l'attività posta in essere dall'autore va considerata come attività di impresa, e quindi la stessa non nel regime fiscale agevolato del diritto di autore; quindi l'autore deve aprire partita iva nel momento in cui l'attività presenta caratteri di professionalità ed abitualità.
-) A questo riguardo si mette in evidenza che non di rado accade che un soggetto privato (non imprenditore) inizi ad intraprendere attività di carattere commerciale. La domanda ricorrente è capire se tali operazioni sono suscettibili di integrare il presupposto soggettivo IVA oppure si tratta di esercizio occasionale di attività commerciale, con conseguente inapplicabilità dell'imposta sul valore aggiunto. In alti termini quali sono i parametri, se ve ne sono, per comprendere quando occorre aprire la partita IVA per la realizzazione di tali tipi di iniziative commerciali.
Si mette in evidenza, in primo luogo, che per quanto concerne la normativa fiscale italiana purtroppo non vi sono parametri normativi qualitativi o quantitativi per distinguere l'attività svolta in modo professionale dall'attività commerciale esercitata in modo non abituale occasionale. Inoltre spesso si tende a fare confusione tra la soglia di ricavi di euro -.--- e l'obbligo di apertura della partiva Iva.
In realtà la soglia di ricavi e dei redditi non sono mai un parametro di riferimento che da solo può stabilire se di deve o meno aprire partita Iva. Il superamento della soglia di euro -.---, prevista solo ai fini previdenziali, impone al lavoratore occasionale di inscriversi alla gestione previdenziale Inps.
Il concetto fondamentale che obbliga all'apertura della partita Iva può essere così sintetizzato: se l'attività viene svolta con abitualità e continuità sorge l'obbligo di aprire la partita iva.
Questa semplice equazione è l'unico parametro di riferimento per stabilire quando sia arrivato il momento di aprire partita Iva.
Tuttavia, si ripete, una definizione precisa di questi due elementi non è mai stata fornita con chiarezza dall'Amministrazione finanziaria. Per questo motivo, è necessario valutare attentamente caso per caso. Comunque si può affermare che qualsiasi attività si considera svolta in maniera abituale e continuativa nel momento in cui la stessa è svolta con regolarità e sistematicità: in questi casi sorge l'obbligo di aprire la partita iva.
Oltre a questa regola, è necessario tenere presente queste considerazioni pratiche:
A) Partita Iva e lavoro dipendente: I soggetti che già svolgono un attività di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale non sono automaticamente esonerati dall'apertura della partita Iva.
B) Ripetitività nel tempo della prestazione: Ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità dell'attività: sono queste le caratteristiche contraddistinguono l'abitualità e la continuità della prestazione. Se effettuate attività che si ripetono nel tempo in termini di frequenza deve necessariamente aprire partita Iva;
C) Esclusività della prestazione: Per l'apertura della partita Iva nulla conta l'esclusività della prestazione;
In pratica la partita Iva deve essere aperta ogni volta che un soggetto svolge un'attività in maniera costante nel tempo.
In conclusione si ritiene, con riferimento alla fattispecie in esame, che l'autore debba aprire la partita iva in quanto svolge la propria attività con sistematicità ed abitualità, e ciò integra il presupposto della obbligatorietà della partita iva.
Si consiglia di adottare il regime forfettario il quale prevede adempimenti fiscali molto limitati ed una tassazione pari al -% del reddito.
-) Il possesso di una casa di proprietà al --% con la madre con influisce sul regime fiscale sopra delineato; inoltre va tenuto presente che se tale immobile rappresenta l'abitazione principale per il contribuente, non sono dovute né Irpef e né IMU e TASI. Diversamente è sono dovute IMU e TASI ma non l'imposta sui redditi (Irpef) per il principio di “assorbimento” previsto dalla normativa: ossia se sei obbligato a pagare IMU non devi pagare l'irpef sull'immobile. In entrambe le situazioni, in assenza di altri redditi, non sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
A disposizione
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