Un mio cliente di nazionalità rumena, ma residente in Italia da parecchi anni, è titolare di una dit...

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Quesito risolto:
Un mio cliente di nazionalità rumena, ma residente in Italia da parecchi anni, è titolare di una ditta individuale che opera nel settore edile. Questo cliente ha acquistato la sua prima casa con le agevolazioni fiscali tre anni fa. Detto ciò e visto che il settore edilizio oggi si trova in profonda crisi in Italia, egli vuole tornare a risiedere e lavorare in Romania per piu' di sei mesi, pur mantenendo con l'ausilio di collaboratori la sua ditta in Italia, fatturando e ricavandone un utile prodotto in Italia . Per quanto esposto si chiede: ai fini della Convenzione Italia - Romania, come sono trattati redditi prodotti da un residente romeno CON PARTITA IVA ITALIANA in Italia? I benefici fiscali della sua prima casa rimangono a suo favore anche se egli risiederà all'estero, oppure sono revocati? Grazie per una vostra cortese risposta.
Inviato: 3469 giorni fa
Materia: Verifiche e accertamenti
Pubblicato il: 28/11/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3469 giorni fa
In via generale si rileva che, ai sensi dell' -, comma - TUIR, sono considerate residenti le persone fisiche che per la maggior parte dell'anno, ossia per un periodo di almeno --- giorni (--- per gli anni bisestili) anche non continuativi, rientrano in una delle seguenti ipotesi:
- soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente;
- soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio (inteso come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi anche di carattere affettivo familiare);
- soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello stato la residenza (inteso come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale) per la maggior parte del periodo di imposta.
Come visto la presunzione di residenza fiscale opera anche nel caso in cui sussista un legame affettivo con Stato italiano. Questa concetto di legame effettivo è stato ampiamente illustrato dalla circolare ministeriale nr. ---/E del - dicembre ---- e, sinteticamente, sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
Nel caso in cui gli interessi economici siano localizzati in uno Stato e gli interessi familiari e sociali in un altro, prevalgono gli interessi familiari e sociali (Cassazione ----- del -- giugno ----).
Il riferimento alla maggior parte del periodo d'imposta consente di attuare la menzionata regola dei --- giorni, fugando ogni dubbio interpretativo rispetto al testo delle convenzioni.
Il requisito temporale della maggior parte del periodo d'imposta condiziona l'applicabilità dei tre criteri sostanziali in base ai quali l'art. -, comma - TUIR ricava la dimostrazione della residenza in Italia. Ne consegue la presunzione legale assoluta di residenza nello Stato (iuris de iure) scatta allorquando venga dimostrata la effettiva sussistenza di almeno uno di essi per la maggior parte del periodo d'imposta.
Al fine dell'applicazione dell'art. -, comma - TUIR è dunque necessario e sufficiente che il soggetto su cui incombe l'onere della prova dimostri l'esistenza (o, se del caso, la mancanza) del presupposto territoriale per l'applicazione dell'imposizione italiana sul reddito mondiale. Sul piano pratico la prova comporta indubbiamente non poche difficoltà, che però possono essere superate anche con l'ausilio di argomentazioni logiche a contrario, che dimostrino cioè l'incompatibilità dell'assunto della residenza in Italia.
In particolare si rileva che, a seguito del trasferimento di residenza dall'Italia all'estero, la persona fisica ha l'incombenza di iscriversi all'AIRE; tale inscrizione è condizione necessaria per fare valere il trasferimento stesso, ma non sufficiente, giacchè essa deve pur sempre corrispondere alla situazione effettiva.
Per quanto riguarda il concetto di domicilio si mette in evidenza che, ai fini civilistici, esso è caratterizzato da caratteri oggettivi rappresentati dalla la concentrazione di affari ed interessi in un determinato luogo, e dall'elemento soggettivo, consistente nell'intenzione di operare tale concentrazione da parte della persona fisica. Diversamente in ambito tributario ciò che rileva è esclusivamente l'aspetto oggettivo; pertanto qualora il centro degli affari e degli interessi di un soggetto fosse oggettivamente riscontrabile in un determinato luogo, non avrebbe alcun rilievo l'aspetto soggettivo, e si realizzerebbe la presunzione assoluta di residenza fiscale di cui all'art. -, comma - TUIR.

Concetto di residenza fiscale nelle convenzioni contro le doppie imposizioni.
In via generale le norme convenzionali prevalgono sulle norme interne. Esse però devono essere interpretate operando un rinvio alle leggi interne dello Stato contraente. Sono quindi configurabili le seguenti situazioni:
- se non vi è una convenzione si applicano esclusivamente le norme interne dello stato (della fonte o della residenza);
- se vi è una convenzione si applicano le norme convenzionali se pure interpretate, salvo esplicite diverse definizioni contenute nelle convenzioni stesse, con riferimento alle leggi interne.
Per quanto riguarda l'Italia si rileva che l'art.- di quasi tutte le convenzioni ratificate in Italia è conforme al modello OCSE di convenzione per evitare le doppie imposizioni.
In senso conforma l'articolo - della Convenzione Italia Romania prevede che la residenza fiscale di un soggetto venga stabilita in base alle norme interne dei due Stati (quindi Italia e Romania). Qualora in base alle norme interne un soggetto è considerato residente in entrambi gli Stati si applicano i criteri del paragrafo - dell'articolo - della Convenzione.
In particolare al paragrafo - si cerca di risolvere il conflitto impositivo in merito alla residenza fiscale della persona fisica avvalendosi si quattro criteri (tie-breaker rules).
Le quattro tie-breaker rules trovano l'applicazione secondo un preciso ordine di priorità, che attribuisce prioritariamente il potere esclusivo di tassazione sul reddito mondiale dello Stato in cui il soggetto ha a sua disposizione una abitazione permanente (permanent home), in subordine a quello in cui il soggetto ha il proprio centro di interessi vitali (centre of vital interests) ed ancora a quello in cui lo stesso ha una dimora abituale (habitual abode), ed infine a quello di cui la persona fisica possiede la nazionalità. Nel caso in cui nessuno di questi criteri permetta di risolvere il problema di doppia residenza, allora l'unico rimedio applicabile è quello della procedura amichevole, di cui all'art. -- della Convenzione stessa.
Pertanto, nel caso in cui un soggetto risulti, in base alla legislazione degli Stati contraenti, residenti in entrambi gli Stati, si applica l'art. - paragrafo - del trattato per risolvere il conflitto fra i due ordinamenti e stabilire lo Stato di effettiva residenza.
L'applicazione delle tie-breaker rules esclude automaticamente la normativa nazionale, attuandone la subordinazione rispetto alla lex superior di fonte convenzionale. Né potrebbe il legislatore incidere su questa situazione con una normativa di fonte interna che, pur salvaguardando il concetto di residenza applicabile ai sensi dell'art. -, paragrafo - del Modello Ocse, prevedesse diverse modalità relativamente all'accertamento della situazione sostanziale.

Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento, ai quesiti posti, si precisa quanto segue:
-) Se il contribuente romeno si stabilisce in Romania, ed in tale Paese apre una partita iva, lo stesso si considera fiscalmente residente in Romania in quanto ha spostato, per la maggior parte del periodo di imposta, dall'Italia alla Romania il centro dei suoi interessi non solo economici ma soprattutto affettivi.
Ovviamente gli incassi derivanti dalla posizione iva romena non devono essere accreditati su un conto corrente italiano in quanto in questo caso il Fisco considererebbe localizzato ancora in Italia il centro degli interessi, e quindi il contribuente verrebbe considerato fiscalmente residente in Italia.
-) Il mantenimento della partita iva italiana nel settore dell'edilizia comporta, ai sensi dell'articolo - della convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra Italia e Romania, che il reddito di impresa che il soggetto romeno ottiene dalla attività svolta in Italia mediante la “partita iva italiana” debba essere tassato anche in Italia. Si segnala che il mantenimento della partita iva italiana fa piena prova, evidentemente, dell'esistenza di una stabile organizzazione in Italia.
Il reddito di impresa conseguito in Italia dovrà presumibilmente essere dichiarato anche in Romania, potendo scomputare dalle imposte romene le imposte già versate a titolo definitivo in Italia. Tuttavia su questo aspetto il contribuente si deve informare presso un fiscalista romeno.
-) Quindi il soggetto romeno deve dichiarare in Italia il reddito di impresa mediante il modello Unico persone fisiche; deve presentare la dichiarazione annuale Iva e, in presenza di dipendenti, anche la dichiarazione Irap. In buona sostanza, con riferimento al reddito di impresa prodotto in Italia, rimangono inalterati tutti gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa italiana.

Decadenza “Agevolazione Prima casa” in caso di trasferimento in Romania
L'amministrazione finanziaria ha stabilito, con la circolare del -- agosto ----, n. --/E, che si verifica la decadenza dalle agevolazioni prima casa se la residenza varia in un Comune differente prima dei tre anni dall'acquisto del fabbricato o dal trasferimento della residenza se successivo all'acquisto (si ricorda, al riguardo, che la residenza deve essere trasferita nel Comune in cui si acquista entro -- mesi). Si tratta, peraltro, di un indirizzo interpretativo opinabile atteso il fatto che il cambio di residenza non è previsto in alcun modo dalla legge quale causa di decadenza dai benefici in oggetto.
Pertanto, con riferimento al caso in esame, se il contribuente ha acquistato l'immobile con le agevolazioni fiscali “prima casa” da più di tre anni, il trasferimento della residenza in Romania non fa decadere tali agevolazioni. Si ritiene importante ripetere che il calcolo dei tre anni deve essere effettuato a partire dal giorno di acquisto del fabbricato o dal trasferimento della residenza se successivo all'acquisto.

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