Ho avuto una verifica, per l’anno 2011, dell’Agenzia delle Entrate c/o un’azienda che seguo, hanno r...

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Quesito risolto:
Ho avuto una verifica, per l’anno 2011, dell’Agenzia delle Entrate c/o un’azienda che seguo, hanno redatto il primo verbale di accesso e altri successivi sempre riguardanti il 2011, le ultime due volte si sono concentrati (anche se nel verbale hanno scritto che stavano verificando conti economici del 2011), su la trasformazione di azienda che abbiamo fatto nel dicembre---, abbiamo aumentato il capitale sociale della Srl, con i fondi di riserva straordinari presenti in bilancio, ad € 4.000.000,00** e trasformata in sas, non sono stati distribuiti utili ad oggi.
L’AdE mi considera l’aumento di capitale come “distribuzione di utili” e pertanto mi contesta le imposte non pagate.
L’intento della trasformazione era quello di fondere la sas con altre 2 società di persone, appartenenti agli stessi soci, e creare un’immobiliare dove, le due società apportavano immobili e la sas il capitale per poter acquistare un altro immobile.
Sapevamo bene di dover pagare imposte nel momento della distribuzione degli utili ma non ci sono stati movimenti in tal senso.
In base all’art. 170 c. 4 e 5 del Tuir, mi sembrava che la tassazione avveniva nel momento della distribuzione degli utili, a patto che non si fosse passati da contabilità ordinaria a contabilità semplificata e che in bilancio fossero divise le due poste, capitale sociale e fondi di riserva.
L’AdE dice che non è vero e che il momento dell’aumento di capitale è distribuzione di utili!

Ci sono interpretazioni in merito?

Spero di essere stata chiara, in attesa, cordiali saluti.
Inviato: 3441 giorni fa
Materia: Verifiche e accertamenti
Pubblicato il: 20/11/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3438 giorni fa
In primo luogo si rileva che la trasformazione omogenea di società, ossia da società di persone in società di capitali e viceversa, è disciplinata dall'articolo --- del DPR n. ---/----.
Tale articolo, al primo comma, prevede che la trasformazione è una procedura “neutrale” fiscalmente per cui l'operazione stessa non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze di beni comprese quelle relative alle rimanenze e al valore d'avviamento. In altri termini il passaggio da società di persone a società di capitali non genera materia imponibile fiscalmente.
In via generale, nella trasformazione, le riserve conservano il regime fiscale del momento in cui sono state formate a condizione che esse vengano distintamente indicate in bilancio dopo la trasformazione.
In particolare nel caso di trasformazione da società di persone in società di capitali, ai sensi del comma - dell'articolo --- del TUIR, le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'art. - del Tuir non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma - dell'articolo -- del Tuir, a condizione che dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine (ad esempio: “ riserve ex società di persone”).
Nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone, ai sensi del quarto comma dell'art. --- del Tuir, è necessario distinguere le riserve costituite ante trasformazione. Tali riserve, se evidenziate nel bilancio della società di persone trasformata “con indicazione della loro origine”, concorreranno a formare il reddito imponibile dei soci soltanto nel periodo, nel quale “vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio”.
Pertanto in base a tale norma se invece le riserve provenienti dalla società di capitali trasformata in società di persone non vengono specificatamente evidenziate, la ripresa a tassazione di tali riserve avviene immediatamente “nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione”.
In altri termini le riserve di utili accantonate dalla società di capitali nel periodo ante trasformazione si considerano distribuite ai soci nel periodo successivo alla trasformazione, salvo che le suddette riserve siano iscritte nel bilancio della società trasformata con l'indicazione della loro origine (che può avvenire solo se la società di persone non transita in un regime di contabilità semplificata ma non è il caso in esame).

Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento al quesito posto, si precisa quanto segue:
-) Le riserve di utili della Srl sono state imputate a capitale sociale prima della trasformazione, quindi contabilmente le stesse al momento della trasformazione risultavano “inglobate” nel capitale sociale.
A tale operazione si applica il disposto dell'articolo -- comma - del DPR n. ---/---- in forza del quale se e nella misura in cui l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve di utili, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata e' considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve di utili, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.
Tuttavia nel caso in esame non è deliberata alcuna riduzione del capitale sociale ma semplicemente la trasformazione in sas. Quindi il capitale sociale è rimasto inalterato e nessuna emersione di materia imponibile può essere contestata dalla Amministrazione Finanziaria.
-) Pertanto l'aumento di capitale sociale non può in alcun modo essere considerato dalla amministrazione finanziaria come distribuzione di utili.
-) L'unica contestazione che potrebbe essere avanzata dalla Amministrazione Finanziaria potrebbe consistere nel fatto che nel bilancio della sas non sono evidenziate le riserve “ex srl”; ma ciò dipende dal fatto che prima della trasformazione è avvenuto l'aumento di capitale sociale gratuito mediante l'imputazione della riserve a capitale. Solo, si ripete, al momento della distribuzione del capitale sociale si verificherà la tassazione delle riserve “ex srl”, confluite nel capitale sociale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo -- comma - del Tuir.
-) Quindi quanto contestato verbalmente dalla Amministrazione Finanziaria non appare fondato né a livello normativo né di prassi, anche in considerazione del fatto che nessun salto di imposta si è verificato con la procedura adottata.
-) Infine si segnala che una fattispecie analoga è stata esaminata dalla CM n. --/E del ---- per quanto concerne il passaggio di una srl nel regime di trasparenza fiscale. A tal riguardo l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che solo al momento della distribuzione di capitale sociale da parte di una Srl trasparente occorre verificare se lo stesso è formato con riserve di utili; in tal caso la distribuzione è fiscalmente tassata in capo ai soci. Pertanto la circolare non ha evidenziato alcuna presunzione di distribuzione di utili, nel passaggio della srl nel regime di trasparenza, nel caso in cui il capitale sociale sia costituito anche con riserve di utili.
Quindi, analogamente, anche nel caso in esame, nessuna presunzione di distribuzione di utili può essere contestata dalla Amministrazione Finanziaria.

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento

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