Vorremo sapere se con questo ciclo produttivo siano soddisfatti tutti i criteri per poter richiedere...

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Quesito risolto:
Vorremo sapere se con questo ciclo produttivo siano soddisfatti tutti i criteri per poter richiedere l`emmissione di un EUR 1 all`importazione del tessuto a maglia dall`Italia alla Svizzera.
Ciclo produttivo:
-Acquisto filato in Germania (processo di filatura eseguito in Polonia e processo di tintura eseguito in Germania). Materia prima lana proveniente dall`Argentina)
-Produzione tessuto a maglia a Biella (IT)
-Lavaggio e finissaggio tessuto a maglia a Ponderano (IT)

Tessuto a maglia importato dall`Italia in Svizzera.

Vi ringrazio e attendo il vostro preventivo.

Cordiali saluti



Inviato: 3458 giorni fa
Materia: Verifiche e accertamenti
Pubblicato il: 05/11/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3457 giorni fa
In primo luogo si rileva che è una prassi consolidata per molte imprese italiane del tessile, quel---- di segmentare ---- propria filiera produttiva frazionando---- tra due o più Stati. Normalmente le nazioni prescelte per una parziale delocalizzazione produttiva sono dislocate in aree extra-UE in via di sviluppo, caratterizzate da un minor costo del---- manodopera
Malgrado nel tessile ancora sussistano, a livello comunitario, misure volte a disincentivare pratiche di frazionamento produttivo verso molti Paesi extracomunitari (tra cui ad esempio ---- Cina) attraverso l'imposizione di dazi doganali, va anche detto che ---- Comunità Europea ha siglato importanti Accordi di libero scambio con singoli Paesi extra-UE.
Tra i tanti accordi, molto importante è quello relativo al---- certificazione EUR - .
Tecnicamente il certificato EUR- è un certificato di circolazione che attesta l'origine preferenziale comunitaria di prodotti destinati ad essere esportati in Paesi extra-UE con cui vigono accordi di libero scambio con l'Unione Europea. Per quanto riguarda il tessile ---- certificazione dell'origine preferenziale EUR- delle merci inviate in conto lavorazione, ad esempio, ha permesso a molte imprese italiane di usufruire di esenzioni o notevoli riduzioni dal pagamento dei dazi doganali nei paesi di importazione. Agevolazioni non applicabili nel caso in cui le merci inviate risultassero di origine non preferenziale.
Il certificato EUR - viene rilasciato da autorità doganali in seguito al---- compilazione di un apposito formulario, in cui vanno indicate una lunga serie di informazioni.
Origine preferenziale delle merci
Lo status di merce di origine preferenziale, come detto, viene attribuito sul---- base di accordi di libero scambio e dei relativi protocolli d'origine in essi contenuti, in generale a quei prodotti che sono:
- interamente ottenuti in un Paese beneficiario del trattamento preferenziale;
- ottenuti nel Paese beneficiario a partire da materie prime originarie di un Paese terzo, ma sufficientemente lavorate;
Nasce quindi, per tutti gli operatori del tessile, un quesito più che legittimo, ovvero capire con certezza quando le merci esportate in Paesi accordisti hanno il diritto di beneficiare di trattamenti preferenziali EUR--. Questo interrogativo assume un'importanza ancora maggiore negli ultimi mesi, caratterizzati da un incremento dei controlli, soprattutto a posteriori, da parte delle autorità doganali per verificare caso per caso ---- regolare apposizione del---- certificazione EUR-- all'interno del---- documentazione necessaria per l'esportazione. Controlli a posteriori che l'Agenzia delle Dogane può effettuare fino ad un termine massimo di - anni successivo allo sdoganamento.
---- determinazione dell'origine preferenziale delle merci
Determinare l'origine preferenziale di una merce rappresenta ---- più complessa operazione di natura doganale. Tolta infatti l'ipotesi in cui una merce sia interamente ottenuta in un paese, non risulta semplice per l'operatore stabilire con certezza l'origine di un prodotto, soprattutto quando si è in presenza di un contesto economico globalizzato come quello attuale in cui le produzioni vengono frazionate tra più nazioni, comunitarie e non.
Una volta inquadrata ---- problematica, in generale ed a livello normativo, è necessario contestualizzar---- ai possibili casi concreti che si presentano in sede d'esportazione, per le imprese operanti nel mercato del tessile.
Le imprese italiane del tessile/abbigliamento normalmente possono esportare nei Paesi accordisti tre macro categorie di prodotti che possono beneficiare del certificato categoria EUR--:
a) prodotti finiti propriamente tessili (giacche, pantaloni, camice, etc. già confezionati) per ---- commercializzazione;
b) prodotti non finiti propriamente tessili (feltri, rotoli di filati, tessuti tagliati o comunque parzialmente lavorati, etc.) in conto lavorazione per operazioni cd. di perfezionamento passivo o, più raramente, per fornitura;
c) altri articoli di complemento ai tessili (elastici, banda, fibbie, bottoni, etc.) sempre in conto lavorazione per ottenere il prodotto finito nel suo complesso, o per fornitura.
Sul---- base dei principi normativi in vigore, in particolar modo i Protocolli di origine allegati agli Accordi europei con Paesi o Gruppi di Paesi, si è in grado di verificare se una determinate merce esportata può beneficiare del certificato di origine preferenziale EUR--.
In particolare l'Accordo Bilaterale UE — CH (protocollo n. -) prevede al---- nota - dell'allegato II) che il termine «fibre naturali» comprende i crini del---- voce ----, ---- seta delle voci ---- e ---- nonché le fibre di lana.
Inoltre è precisato sempre al---- nota - che con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente al---- filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
L'allegato II è contenuta ---- sezione "ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO"; in tale elenco è testualmente riportato che:

voci
da ---- a ---- Tessuti di lana, di peli fini o grossolani e di crine:
contenenti fili di gomma
altri fabbricazione a partire da:
-filati di cocco
-fibre naturali

Al---- luce di quanto sopra, con riferimento al quesito posto, si precisa quanto segue:
Il tessuto di lana è stato fabbricato ossia lavorato in Unione Europea partendo dal---- fibra naturale di lana importata dal---- Argentina, in quanto il filato è stato ottenuto in Germania/Polonia, quindi ---- lavorazione rispetta quanto previsto dall'Allegato II del Protocollo - dell'Accordo UE CH affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario.

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Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3457 giorni fa
Buongiorno Dott. Cantaro,
Grazie del suo esposto.
Lei cita nello scritto le voci doganali ---- a ---- che si riferisce a tessuti, noi
produciamo tessuti/stoffe a MAGLIA che riguardando, secondo me, ---- voce doganale del capitolo -- vale a dire ---- voce ----. Se fosse cosi, mi modifica p.f. ---- sua comunicazione.
L`esatta definizione di "Fibre naturali" che sono fibre cardate,pettinate ecc ma non filate,
è scritto in un documento ufficiale dell`Agenzia delle Dogane? Se si, quale?
Cordiali saluti

 
Il Professionista ha risposto: 3456 giorni fa
Gentile Ing. ,
Le riporto di seguito ---- relazione che tiene conto del---- sua precisazione in merito al fatto che producete tessuti a maglia voce doganale del capitolo --.

Per quanto riguarda l'esatta definizione di "fibre naturali" rilevo che ---- stessa e contenuta nel---- nota - dell'allegato II del Protocollo - dell'accordo bilaterale UE CH.
Le ho inviato in allegato al suo indirizzo mail sia l'allegato II che il protocollo -.

In primo luogo si rileva che è una prassi consolidata per molte imprese italiane del tessile, quel---- di segmentare ---- propria filiera produttiva frazionando---- tra due o più Stati. Normalmente le nazioni prescelte per una parziale delocalizzazione produttiva sono dislocate in aree extra-UE in via di sviluppo, caratterizzate da un minor costo del---- manodopera
Malgrado nel tessile ancora sussistano, a livello comunitario, misure volte a disincentivare pratiche di frazionamento produttivo verso molti Paesi extracomunitari (tra cui ad esempio ---- Cina) attraverso l'imposizione di dazi doganali, va anche detto che ---- Comunità Europea ha siglato importanti Accordi di libero scambio con singoli Paesi extra-UE.
Tra i tanti accordi, molto importante è quello relativo al---- certificazione EUR - .
Tecnicamente il certificato EUR- è un certificato di circolazione che attesta l'origine preferenziale comunitaria di prodotti destinati ad essere esportati in Paesi extra-UE con cui vigono accordi di libero scambio con l'Unione Europea. Per quanto riguarda il tessile ---- certificazione dell'origine preferenziale EUR- delle merci inviate in conto lavorazione, ad esempio, ha permesso a molte imprese italiane di usufruire di esenzioni o notevoli riduzioni dal pagamento dei dazi doganali nei paesi di importazione. Agevolazioni non applicabili nel caso in cui le merci inviate risultassero di origine non preferenziale.
Il certificato EUR - viene rilasciato da autorità doganali in seguito al---- compilazione di un apposito formulario, in cui vanno indicate una lunga serie di informazioni.
Origine preferenziale delle merci
Lo status di merce di origine preferenziale, come detto, viene attribuito sul---- base di accordi di libero scambio e dei relativi protocolli d'origine in essi contenuti, in generale a quei prodotti che sono:
- interamente ottenuti in un Paese beneficiario del trattamento preferenziale;
- ottenuti nel Paese beneficiario a partire da materie prime originarie di un Paese terzo, ma sufficientemente lavorate;
Nasce quindi, per tutti gli operatori del tessile, un quesito più che legittimo, ovvero capire con certezza quando le merci esportate in Paesi accordisti hanno il diritto di beneficiare di trattamenti preferenziali EUR--. Questo interrogativo assume un'importanza ancora maggiore negli ultimi mesi, caratterizzati da un incremento dei controlli, soprattutto a posteriori, da parte delle autorità doganali per verificare caso per caso ---- regolare apposizione del---- certificazione EUR-- all'interno del---- documentazione necessaria per l'esportazione. Controlli a posteriori che l'Agenzia delle Dogane può effettuare fino ad un termine massimo di - anni successivo allo sdoganamento.
---- determinazione dell'origine preferenziale delle merci
Determinare l'origine preferenziale di una merce rappresenta ---- più complessa operazione di natura doganale. Tolta infatti l'ipotesi in cui una merce sia interamente ottenuta in un paese, non risulta semplice per l'operatore stabilire con certezza l'origine di un prodotto, soprattutto quando si è in presenza di un contesto economico globalizzato come quello attuale in cui le produzioni vengono frazionate tra più nazioni, comunitarie e non.
Una volta inquadrata ---- problematica, in generale ed a livello normativo, è necessario contestualizzar---- ai possibili casi concreti che si presentano in sede d'esportazione, per le imprese operanti nel mercato del tessile.
Le imprese italiane del tessile/abbigliamento normalmente possono esportare nei Paesi accordisti tre macro categorie di prodotti che possono beneficiare del certificato categoria EUR--:
a) prodotti finiti propriamente tessili (giacche, pantaloni, camice, etc. già confezionati) per ---- commercializzazione;
b) prodotti non finiti propriamente tessili (feltri, rotoli di filati, tessuti tagliati o comunque parzialmente lavorati, etc.) in conto lavorazione per operazioni cd. di perfezionamento passivo o, più raramente, per fornitura;
c) altri articoli di complemento ai tessili (elastici, banda, fibbie, bottoni, etc.) sempre in conto lavorazione per ottenere il prodotto finito nel suo complesso, o per fornitura.
Sul---- base dei principi normativi in vigore, in particolar modo i Protocolli di origine allegati agli Accordi europei con Paesi o Gruppi di Paesi, si è in grado di verificare se una determinate merce esportata può beneficiare del certificato di origine preferenziale EUR--.
In particolare l'Accordo Bilaterale UE - CH (protocollo n. -) prevede al---- nota - dell'allegato II) che il termine «fibre naturali» comprende i crini del---- voce ----, ---- seta delle voci ---- e ---- nonché le fibre di lana.
Inoltre è precisato sempre al---- nota - che con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente al---- filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
L'allegato II è contenuta ---- sezione "ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO"; in tale elenco è testualmente riportato che:

voci
da ---- a ---- Tessuti di lana, di peli fini o grossolani e di crine:
contenenti fili di gomma
altri fabbricazione a partire da:
-filati di cocco
-fibre naturali

Le medesime considerazioni valgono anche per le stoffe a maglia del capitolo --.
Infatti l'elenco prevede che:
Capitolo --
Stoffe a maglia Fabbricazione a partire da:
- fibre naturali,
-fibre sintetiche o artificiali
discontinue, non cardate né pettinate,
né altrimenti preparate per ---- filatura,
- materiali chimici o paste tessili



Al---- luce di quanto sopra, con riferimento al quesito posto, si precisa quanto segue:
Il tessuto a maglia di lana è stato fabbricato ossia lavorato in Unione Europea partendo dal---- fibra naturale di lana importata dal---- Argentina, in quanto il filato è stato ottenuto in Germania/Polonia, quindi ---- lavorazione rispetta quanto previsto dall'Allegato II del Protocollo - dell'Accordo UE CH affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario.

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