Le verifiche fiscali

Le linee guida della verifica fiscale La Guardia di finanza, con la circolare n. 1/2008, ha varato le nuove linee sull'attività di verifica tributaria; a tali linee guida si deve conformare l'operato di tutti i verificatori dei reparti operativi impegnati nel contrasto al fenomeno dell'elusione ed evasione fiscale.

9 Le verifiche fiscali

Le linee guida della verifica fiscale

La Guardia di finanza, con la circolare n. 1/2008, ha varato le nuove linee sull'attività di verifica tributaria; a tali linee guida si deve conformare  l'operato di tutti i verificatori dei reparti operativi impegnati nel contrasto al fenomeno dell'elusione ed evasione fiscale.

La nuova direttiva concerne l'attività di verifica e di controllo svolta in ambito di imposte sui redditi, Irap, Iva, altre tipologie di imposte indirette (imposta di registro, ipotecaria ecc.) e può essere applicata, in quanto compatibile, anche per le investigazioni compiute in materia di imposizione locale. La Parte I del Volume I, intitolata "Disposizioni generali in tema di verifiche e controlli", è ha per oggetto argomenti:

  • Inquadramento generale dell’attività ispettiva fiscale;
  • La competenza all’esecuzione delle verifiche e dei controlli;
  • Ruoli e compiti dei diversi livelli di comando e di esecuzione del servizio;
  • La programmazione delle verifiche;
  • La selezione dei soggetti da sottoporre ad ispezione;
  • L’utilizzo dei supporti informatici nell’attività di contrasto all’evasione fiscale;
  • Il controllo interno dell'attività di verifica.

Con riferimento all'azione di ottimizzazione delle tecniche di selezione dei contribuenti si rileva che la stessa deve essere fondata, secondo la circolare in oggetto, sulla riorganizzazione dei processi di lavoro, di raccolta, valutazione e sviluppo dei dati acquisiti da diverse fonti: l'attività di intelligence, il controllo economico del territorio e l'analisi di rischio sviluppata dall'utilizzo di circa 30 banche dati e specifici applicativi a disposizione dei verificatori. Il controllo economico del territorio, Cete, è finalizzato ad individuare gli indici di capacità contributiva, quali il possesso di automobili di lusso, navi ed imbarcazioni da diporto, aeromobili, residenze principali e secondarie, cavalli da corsa ecc. Questi dati, una volta ottenuti, sono utilizzati sia ai fini tributari, per l'applicazione dell'istituto del redditometro, sia con riferimento agli obiettivi operativi di polizia volti al contrasto della criminalità economica e del riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

Inoltre i dati raccolti vengono  elaborati ed  incrociati con le informazioni già esistenti nell'anagrafe tributaria; in tal modo  è possibile individuare contribuenti con redditi incongrui ovvero sproporzionati, che costituiscono specifici target operativi verso cui indirizzare l'attività di polizia tributaria.

Una particolare innovazione introdotta dalla Guardia di finanza nelle proprie metodologie ispettive è quella di individuare  piani d'azione di interventi ispettivi standardizzati da realizzare con risorse, tempi, costi e metodologie pianificati e formalizzati.

Un ulteriore aspetto di notevole impatto innovativo è rappresentato dal nuovo sistema di controllo interno della qualità dell'attività di verifica, volto ad accertare il rispetto delle regole fissate per i processi di lavoro in argomento.

In particolare il controllo interno dell’attività di verifica viene implementato:

  • nel corso della verifica attribuendo specifiche mansioni al "direttore della verifica", e ai superiori gerarchici fino a livello di Comandante provinciale;
  • "a posteriori" mediante il controllo di almeno due verifiche all'anno per ogni reparto dipendente da ciascun Comando provinciale.

La Parte II, relativa ai "Poteri ispettivi in materia fiscale", ha analizza sia le verifiche con l'accesso presso la sede del contribuente, che quelle  "in ufficio"; a tal riguardo la circolare mette in evidenza le norme di legge, gli orientamenti dei giudici di legittimità, ed anche la prassi amministrativa dell'amministrazione finanziaria. In particolare la circolare dà risalto:

  • all' orientamento della Corte di Cassazione sul tema dell'esercizio delle potestà attribuite agli organi di controllo;
  • alle specifiche direttive operative in merito alla ricerca ed alle modalità di trattamento della documentazione contabile ed extracontabile elaborata in formato elettronico;
  • all'esame delle principali conseguenze derivanti dall'illegittimo esercizio dei poteri ispettivi.

La Parte III del Volume I della circolare, "Preparazione, avvio, esecuzione e conclusione delle verifiche e dei controlli", contiene le linee guida operative obbligatorie per tutti i militari del Corpo impegnati nell'attività di verifica sono contenute.

In particolare la circolare individua ed illustra 11 check list connesse alle specifiche tipologie di azioni ispettive che i verificatori sviluppano, di volta in volta, in base alle peculiarità del contribuente e agli input dell'attività ispettiva. Tali  check list rappresentano dei processi esecutivi di verifica e si suddividono in:

  • la check list generale: adattabile ad ogni genere di verifica che illustra i principali step da applicare on riferimento alla fase di preparazione, avvio, esecuzione e conclusione della verifica fiscale. In questa check listi si forniscono specifiche indicazioni sulle potestà ispettive esercitabili, sulle verificazioni da eseguire, sulle informazioni da fornire al contribuente, sulle indagini finanziarie, sui rapporti fra polizia tributaria e polizia giudiziaria;
  • la check list per il riscontro indiretto-presuntivo: ha per oggetto i principali adempimenti che devono essere seguiti nel caso di controllo - nei riguardi sia di imprese che di professionisti ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva - fondato su presunzioni;
  • la check list per il riscontro analitico-normativo delle regole generali per la determinazione del reddito d'impresa;
  • la check list per il riscontro analitico-normativo di singole componenti e di specifici aspetti del reddito d'impresa;
  • la check list per il riscontro analitico-normativo dell'Iva;
  • la check list per il riscontro analitico-normativo dell'Irap;
  • la check list per il riscontro analitico-normativo del reddito da lavoro autonomo;
  • la check list per il controllo delle attività beneficiarie di agevolazioni fiscali;
  • la check list per il controllo delle situazioni ed operazioni di rilevanza internazionale;
  • la check list per il controllo delle imprese di minori dimensioni;
  • la check list per il controllo delle imprese medio-grandi.

Ovviamente le check list non devono essere necessariamente consultate ed applicate per tutte le verifiche ed i controlli; il verificatore, al contrario, deve individuare quella ovvero quelle che, in via potenziale, corrispondono agli obiettivi ispettivi fissati per la specifica attività ispettiva. Nondimeno la check list generale deve essere consultata e compilata nel caso di  verifiche svolte nei confronti di qualsiasi soggetto.

Le fasi della verifica fiscale

L'impianto di base per l'esecuzione della verifica si articola in due  fasi che costituiscono momenti tra loro correlati:

  • il controllo contabile: il cui obiettivo è il riscontro della tenuta e conservazione dei libri e della documentazione obbligatoria, distintamente per i vari regimi fiscali e contabili adottati dal soggetto verificato;
  • il controllo sostanziale: volto ad accertare il comportamento adottato dal contribuente in sede di quantificazione delle basi imponibili e, quindi, di determinazione, liquidazione e versamento delle imposte.

Sono previste le seguenti tipologie di controlli sostanziali:

- riscontri materiali,

- riscontri di coerenza interna ed esterna,

- riscontri indiretti-presuntivi,

- riscontri analitico-normativi

- riscontri relativi agli obblighi di effettuazione e versamento delle ritenute, di liquidazione e versamento delle imposte.

I verificatori, in sede di controllo sostanziale, implementano la verifica mediante determinate metodologie di controllo; quindi gli stessi procedono alla ricostruzione delle basi imponibili mediante:

l’acquisizione di prove dirette di falsità, inesattezze ovvero incompletezze di quanto dichiarato dal contribuente;

e

 - l'acquisizione di dati ed elementi informativi di natura indiziaria (le cosiddette prove "indirette presuntive")

I verificatori, una volta completati i controlli, procedono alla redazione del processo verbale di constatazione, la cui sottoscrizione finale segna la conclusione della verifica.

Pertanto l'attività di verifica eseguita dalla Guardia di finanza costituisce l'input per la successiva fase di accertamento. Quindi l’attività di verifica deve essere conforme alle metodologie adottate dagli Uffici finanziari in sede di accertamento al fine di determinare la base imponibile del contribuente soggetto prima a verifica fiscale, e, successivamente, ad accertamento.

A tal riguardo Il Volume II della circolare 1/2008 riguarda esclusivamente la Parte IV "Metodologie di controllo" ed esamina le varie tecniche di riscontro della posizione fiscale del contribuente verificato.

L'obiettivo di tali tecniche è quello di offrire ai verificatori, in caso di dubbi interpretativi, un punto di riferimento sulle principali regole per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap. gli argomenti che sono esaminati in tale parte circolare sono:

1) il rapporto esistente tra le metodologie di controllo ed i sistemi di accertamento (analitico, analitico-induttivo, induttivo e sintetico);

2) le metodologie di controllo basate sulle prove presuntive;

3) il controllo analitico-normativo del reddito d'impresa, dell'Irap, dell'Iva, del reddito di lavoro autonomo, degli adempimenti in materia di liquidazioni e versamenti, dei regimi fiscali agevolati;

4) i percorsi ispettivi basati sugli studi di settore;

5) il contrasto ai fenomeni di elusione fiscale ed interposizione fittizia;

6) l'imposizione dei proventi illeciti;

7) l'utilizzo degli indicatori di capacità contributiva;

8) l'esame dei requisiti di solidità patrimoniale delle società emittenti strumenti finanziari.

Per quanto riguarda la procedura  ispettivo in materia di reddito d'impresa si segnale che ha circolare in modo innovativo ha delineato:

- un diverso approccio investigativo - atteso che la L.  n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) ha attribuito diretta rilevanza fiscale ai principi contabili - da utilizzare con riferimento ai soggetti verificati tenuti alla redazione del bilancio a seconda che gli stessi adottino i principi contabili nazionali ovvero internazionali;

- delle modalità di selezione delle voci di bilancio da sottoporre a controllo attraverso valutazioni basate sul rischio;

- specifiche direttive riguardanti le verifiche alle società di medie e grandi dimensioni che emettono titoli e strumenti finanziari collocati sul mercato, al fine di accertare la regolarità dei capitali propri e quelli di terzi investiti nel patrimonio dell'impresa.

In conclusione la finalità dell’attività di verifica tende a superare lo scenario prettamente fiscale, ed è proiettata ad intercettare e reprimere condotte illecite di operatori economici e finanziari a danno dei risparmiatori e degli azionisti di minoranza che negli anni scorsi hanno subito danni ingenti a seguito dei tristemente noti fallimenti di gruppi industriali italiani di primaria importanza nazionale ed internazionale.

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