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Gli acquisti di immobili da una società a soggetti proprietari persone fisiche non titolari di partita Iva non godono dell’imposta di registro dell'1%
Pubblicata il 21/11/2017
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile, Sentenza 8 novembre 2017, n. 26448
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla - Presidente
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere
Dott. CARBONE Enrico - Consigliere
Dott. FASANO Anna Maria - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6221/2012 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in calce;
- ricorrenti -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI CASERTA UFFICIO TERRITORIALE DI AVERSA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- resistente con atto di costituzione -
avverso la sentenza n. 271/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 13/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA BASANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l'inammissibilita' in subordine rigetto del ricorso;
udito per le ricorrenti l'Avvocato (OMISSIS) per delega dell'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento;
udito per il resistente l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
L'Agenzia delle Entrate notificava a (OMISSIS) ed (OMISSIS) un avviso di liquidazione di imposta suppletiva, con cui venivano revocati i benefici fiscali invocati dalla societa' acquirente, (OMISSIS) S.r.l., di cui al Decreto Legge n. 323 del 1996 e Decreto Legge n. 669 del 1996, relativi all'acquisto di un intero fabbricato sito in (OMISSIS), atteso che la compravendita non era stata posta in essere da soggetti passivi IVA. Avverso tale provvedimento (OMISSIS) ed (OMISSIS) proponevano ricorso innanzi alla CTP di Caserta, che veniva rigettato. La sentenza veniva appellata innanzi alla CTR della Campania, che respingeva il gravame. Le contribuenti propongono ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo sei motivi. L'Agenzia delle Entrate, non essendosi costituita nei termini di legge, ha depositato atto di costituzione al solo fine di ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione della causa.
La ricorrente (OMISSIS) ha depositato comparsa di costituzione di nuovo procuratore e memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando omessa motivazione e violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 42, atteso che, premessa la natura principale e non suppletiva dell'imposta, ed essendo il pubblico ufficiale rogante coobbligato al pagamento dell'imposta, l'Ufficio era tenuto, entro trenta giorni dalla registrazione dell'atto, a notificare al notaio un avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta, invece, nel tentativo di recuperare la tassazione non richiesta nei termini, provvedeva a notificare alle parti, fuori termine, un avviso di liquidazione di imposta suppletiva (e non piu' principale) in violazione del disposto di cui al Testo Unico n. 131 del 1986, articolo 42.
2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando omessa, insufficiente, erronea e/o contraddittoria motivazione e violazione e falsa applicazione della legge, tenuto conto che nel caso in esame sussisterebbero i presupposti per accedere al sistema impositivo agevolativo in applicazione del combinato disposto di cui all'articolo 1, parte prima della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 10, comma 8 bis, in quanto l'applicazione della disciplina agevolativa e' la natura e l'oggetto dell'affare economico concluso e non il requisito soggettivo degli operatori.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando omessa, insufficiente erronea/o contraddittorieta' della motivazione, nonche' error in procedendo ed error iudicando, avendo la CTR omesso di motivare circa la natura imprenditoriale dell'acquirente, atteso che la societa' (OMISSIS) S.r.l. ha diritto alla agevolazione di cui all'articolo 1, comma 5, della Tariffa Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, in ragione della sua attivita' principale costituita dalla compravendita di immobili.
4. Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando omessa, erronea e/o contraddittoria motivazione, per violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 40, in quanto l'atto sottoposto a registrazione e' soggetto ad IVA, anche se esente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 10, comma 1, punto 8 bis con la conseguenza che deve essere assoggettato ad imposta di registro agevolata nella misura dell'1%, come disposto dall'articolo 1, parte prima della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, avendo la societa' acquirente rispettato tutte le condizioni dichiarate nell'atto di compravendita ed in particolare quella di rivendere l'immobile entro i tre anni successivi all'acquisto.
5. Con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 57, nonche' error in procedendo ed error in iudicando, in quanto la CTR avrebbe dovuto provvedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio rogante, responsabile di imposta, quale obbligato solidale. Inoltre, si lamenta che i giudici di merito hanno omesso di considerare che la parte venditrice non ha alcuna responsabilita' nella vicenda in esame, mentre il soggetto acquirente, nel richiedere le agevolazioni non spettanti ha posto in essere un comportamento colposo tale da non poterlo esimere da responsabilita' per l'imposta di registro da lui dovuta come obbligato principale.
6. Con il sesto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando omessa, insufficiente, erronea e/o contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 244 del 2007), error in procedendo. Le parti ricorrenti lamentano che l'immobile trasferito ricade all'interno del Piano Particolareggiato del Comune di Gaeta e, in quanto diretto all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale, va assoggettato all'imposta dell'1%, ma tale disciplina, se pure invocata, non e' stata presa in considerazione dai giudici del merito, ne' si e' tenuto conto del successivo atto di rettifica con cui le parti contraenti hanno invocato l'applicabilita' della disciplina richiamata.
7. Il primo ed il quinto motivo di ricorso, per connessione logica, vanno trattati congiuntamente.
Le doglianze sono infondate, dovendosi condividere i principi espressi da questa Corte secondo cui: "In tema di imposta di registro, nel caso di liquidazione della stessa da parte dell'Ufficio a seguito del disconoscimento di un'agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto, deve escludersi la responsabilita' del notaio rogante, atteso che del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 57, limita quest'ultima al pagamento della sola imposta principale, mentre, nell'ipotesi suddetta, l'imposta va qualificata come complementare".
Ne consegue che, trattandosi di una imposta complementare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 76, comma 2, la pretesa in questione deve essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente, in applicazione del principio generale desumibile dall'articolo 2964 c.c., dalla data di registrazione dell'atto, a partire dalla quale l'Ufficio del registro ha la facolta' di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolativo (v. Cass. n. 3360 del 2017 e Cass. n. 26407 del 2005).
8. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica, sono infondati.
Emerge dagli atti di causa, e non e' contestato, che con atto di compravendita a rogito del Notaio (OMISSIS), registrato stipulato il 28.10.2008, la societa' (OMISSIS) S.r.l. acquistava da (OMISSIS) ed (OMISSIS) un intero fabbricato.
A seguito della suddetta compravendita alle parti venditrici veniva notificato un avviso di liquidazione dell'imposta suppletiva, con cui si revocavano i benefici fiscali previsti dal Decreto Legge n. 323 del 1996 e Decreto Legge n. 669 del 1996.
Questa Corte, con indirizzo ampiamente condiviso, ha affermato che: "L'acquisto di immobili da venditori non soggetti ad IVA effettuato da una societa' immobiliare, non puo' beneficiare, quanto alle imposte di registro, ordinaria e catastale, dell'applicazione dell'aliquota in misura fissa dell'uno per cento, ex articolo 1, comma 5, della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di una agevolazione riconosciuta nella sola ipotesi di trasferimenti immobiliari che siano esenti da IVA, e non anche per le operazioni "non imponibili", tanto piu' che, in materia di IVA la non imponibilita' dell'operazione si distingue dall'esenzione dell'imposta, perche' nel primo caso, manca del tutto il presupposto impositivo, mentre, nel secondo, quest'ultimo esiste, ma per scelta del legislatore non viene applicata l'imposta" (Cass. n. 859 del 2014).
L'articolo 1, comma 5, della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, introdotto dal Decreto Legge n. 669 del 1996, articolo 3, comma 14, conv. nella L. n. 30 del 1997, dispone che va applicata l'aliquota dell'1%" se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e' esente dalla imposta sul valore aggiunto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, comma 1, n. 8 bis, ed e' effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale della attivita' esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni". L'articolo 10, comma 1, n. 8 bis) del decreto IVA nel testo modificato dal Decreto Legge n. 323 del 1996, articolo 10, comma 4, lettera c) conv. in L. 8 agosto 1996, n. 425, a sua volta dispone che: sono esenti dall'imposta "le cessione di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31, comma 1, lettera c) d) ed e), ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni".
In ragione della piana lettura delle disposizioni richiamate, l'esenzione puo' trovare applicazione in quanto si sia in presenza di un'operazione economica che, altrimenti, sarebbe soggetta ad IVA, perche' resa, per quanto qui interessa, da soggetti passivi del tributo.
Correttamente, pertanto, la CTR ha escluso che gli acquisti operati dalla societa' contribuente, pacificamente da parte di persone fisiche non soggette ad IVA, possano beneficiare dell'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa dell'1%, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, dato che tale beneficio e' accordato dalla legge solo nel caso di trasferimenti immobiliari che siano esenti dall'IVA, e dato che, in materia di IVA, occorre distinguere la "non imponibilita'" dell'operazione dalla "esenzione dell'imposta", in quanto nel primo caso manca del tutto il presupposto impositivo, mentre nel secondo caso tale presupposto esiste, ma per scelta del legislatore non viene applicata l'imposta (Cass. n. 5835 del 2011).
9. Il sesto motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della totale carenza di autosufficienza, tale da non consentire neppure di valutare la novita' (o meno) delle questioni prospettate e quindi la relativa ammissibilita'.
10. Il ricorso e' conclusivamente rigettato. Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimita' sulle questioni trattate con riferimento all'epoca dell'introduzione della lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.