Il professionista non deve assolvere l’IRAP se svolge una attività professionale che è priva di supporti tecnici e logistici

L'IRAP coinvolge una capacita' produttiva "impersonale ed aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa "esterna", cioe' da "un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attivita' intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc.)", cosicche' e' "il surplus di attivita' agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista ... ad essere interessato dall'imposizione che colpisce l'incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttivita' auto organizzata del solo lavoro personale" (Cass. 15754/2008). In sostanza, a norma del combinato disposto del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2, comma 1, primo periodo e articolo 3, comma 1, lettera c), l'esercizio delle attivita' di lavoro autonomo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 49, comma 1, e' escluso dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si tratti di attivita' non autonomamente organizzata ed il requisito della autonoma organizzazione - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' solo se congruamente motivato - ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. S.U. n. 12109 del 2009; Cass. n. 23370 del 2010 e n. 16628 del 2011).

Corte di Cassazione, Sezione TRI civile, Sentenza 4 novembre 2015, n. 22468



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente

Dott. CIGNA Mario - Consigliere

Dott. FERRO Massimo - Consigliere

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 9135-2010 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 23/2009 della COMM. TRIB. REG. della Puglia, depositata il 10/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il controricorrente l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della CTR Puglia, 23/5/09 dep. 10 marzo 2009 che, confermando la decisione di primo grado, aveva rigettato l'appello interposto dal contribuente sulla impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate sulla istanza di rimborso dell'Irap versata per gli anni dal 2000 al 2003 in relazione alla propria attivita' libero professionale di ingegnere. In particolare la CTR ha statuito che il requisito dell'attivita' autonomamente organizzata, quale presupposto impositivo dell'Irap, ricorre per il libero professionista non gia' "nella esistenza di una seppur minima organizzazione di beni strumentali e risorse umane", bensi' "nella capacita' del libero professionista di porre in essere scelte autonome di organizzazione e di lavoro rispetto al mondo esterno".

Si costituisce con controricorso l'Agenzia delle entrate, che ritenendo dimostrata la sussistenza di una struttura organizzativa stabile, chiede il rigetto del ricorso, siccome infondato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso (OMISSIS) deduce nullita' della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del Decreto Legislativo n. 4465 del 1997, articoli 2 e 3 e denuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, richiamato dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 62. Dichiara che negli anni di riferimento ha svolto la propria attivita' privo dell'ausilio di dipendenti e senza beni strumentali consistenti (come risulta dal registro beni ammortizzabili; e dichiarato nel quadro RE), in assenza dunque del presupposto impositivo consistente nella presenza di una autonoma organizzazione, erroneamente ritenuta sussistere dalla CTR per il solo fatto che l'attivita' era svolta senza il controllo o il coordinamento di terzi.

2. Il motivo e' fondato.

Questa Corte ha affermato che l'IRAP coinvolge una capacita' produttiva "impersonale ed aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa "esterna", cioe' da "un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attivita' intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc.)", cosicche' e' "il surplus di attivita' agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista ... ad essere interessato dall'imposizione che colpisce l'incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttivita' auto organizzata del solo lavoro personale" (Cass. 15754/2008). In sostanza, a norma del combinato disposto del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2, comma 1, primo periodo e articolo 3, comma 1, lettera c), l'esercizio delle attivita' di lavoro autonomo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 49, comma 1, e' escluso dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si tratti di attivita' non autonomamente organizzata ed il requisito della autonoma organizzazione - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' solo se congruamente motivato - ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. S.U. n. 12109 del 2009; Cass. n. 23370 del 2010 e n. 16628 del 2011).

Di tali principi regolativi, ampiamente condivisi e piu' volte riaffermati (da ultimo Cass. n. 9708/2015), i giudici d'appello non hanno fatto corretta applicazione, avendo rinvenuto la sussistenza della autonoma organizzazione nella attivita' svolta "in totale discrezionalita', senza soggiacere a limitazioni, condizionamenti e controlli formalmente e legittimamente imposti da altri soggetti ... che ne deteriorino l'intrinseca natura", ritenendo soggetto d'imposta il (OMISSIS) (erroneamente denominato ing. (OMISSIS)) in quanto non emergente dagli atti la presenza degli indicati limiti e condizionamenti, affermando altresi', apoditticamente e senza alcun concreto riferimento agli atti del giudizio, "che l'attivita' di ingegnere viene esercitata dal ricorrente con apprezzabile ed autonoma struttura organizzativa.

3. L'accoglimento del presente motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo, col quale si deduce nullita' della sentenza per insufficiente motivazione, e del terzo, sulla violazione dell'articolo 91 c.p.c. per mancata specifica indicazione separata degli onorari e delle spese di difesa nella statuizione di condanna alle spese del giudizio di appello.

4. La Corte, pertanto, accolto il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame e per la liquidazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimita', alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia anche per le spese del presente giudizio.

 

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