La presenza di lavoratori in nero accertata da ispezione Inps non è sufficiente a far scattare l'accertamento induttivo

La presenza di lavoratori in nero fa scattare un accertamento induttivo" rilevando che "il verbale di ispezione dell'INPS ha richiamato rilievi per gravi irregolarita' relative alla presenza di lavoratori non regolarmente risultanti dall'apposita documentazione obbligatoria", ma omette di chiarire, alla luce della realta' aziendale, le ragioni di una tale valutazione, ne' illustra, in alcun modo, gli elementi fattuali e l'iter logico che hanno condotto a ritenere la violazione contestata dotata di quei caratteri di gravita' e sufficienza tali da far ritenere l'intera contabilita' complessivamente ed essenzialmente inattendibile e giustificare l'accertamento induttivo.

Corte di Cassazione, Sezione TRI civile, Sentenza 31 gennaio 2017, n. 2466



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe - Consigliere

Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5252/2013 R.G. proposto da:

(OMISSIS) Srl, rappresentato e difeso dall'Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avv. (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE di (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e' domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 74/8/12, depositata il 4 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2017 dal Cons. Dr. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

uditi l'Avv. (OMISSIS) per il ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Del Core Sergio, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso e, in subordine, il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. L'Agenzia delle entrate, in esito ad ispezione congiunta della Direzione Provinciale del Lavoro e dell'INPS presso i locali della (OMISSIS) Srl, dalla quale emergeva la presenza di lavoratori irregolari per il periodo dal 2004 al 2007, emetteva avviso di accertamento ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 2, lettera d), e articolo 40, ai fini delle imposte dirette, ed ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 55 del, ai fini IVA, per l'anno d'imposta 2004, con determinazione delle maggiori imposte per Ires, Irap ed IVA.

2. La Commissione provinciale tributaria di Como, in parziale accoglimento del ricorso del contribuente, riduceva l'ammontare del reddito determinato dall'Ufficio finanziario nella misura del 50 per cento, decisione che veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale di Milano.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente con due motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il collegio ha autorizzato la redazione di motivazione in forma semplificata.

5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente assume la violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 55, comma 2, n. 3, in materia di IVA, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 2, lettera d), in materia di imposte sui redditi, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articoli 24 e 25 in materia di IRAP, in merito alla legittimita' del procedimento di accertamento induttivo del reddito di impresa e dell'imposta dovuta, deducendo, in particolare, che la possibilita' di avviare la procedura di accertamento induttivo e' consentita in caso di omissioni ed inesattezze delle scritture contabili "cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilita' del contribuente" nella sua interezza, mentre l'accertamento effettuato aveva ad oggetto due soli lavoratori "in nero" per poche mensilita' ciascuno, su un totale di 49 addetti nel periodo, con incidenza meramente marginale.

Del resto, con riferimento al cd. accertamento con parametri, il legislatore con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570 ha fornito criteri per la valutazione di inattendibilita' della contabilita' ordinaria (in particolare, a condizione che i compensi non contabilizzati superino di almeno il 10 % le spese di lavoro contabilizzato nello stesso periodo), criteri la cui applicazione porterebbe ad escludere il ricorso ad un accertamento induttivo.

5.1. Con un secondo motivo i ricorrenti assumono la violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in particolare in merito al carattere di gravita' e sufficienza delle contestazioni rilevate a carico della ricorrente per fondare il ricorso ad un accertamento induttivo, essendosi limitata la decisione impugnata a ritenere giustificato il ricorso al procedimento induttivo sulla base del verbale di ispezione INPS.

5.2. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondate.

E' ben vero che in tema di accertamento delle imposte, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, fa salva la possibilita' di desumere l'esistenza di attivita' non dichiarate facendo ricorso a presunzioni semplici, assistite dalla connotazione civilistica di cui agli articoli 2727 e 2729 c.c., sicche', pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, e' ammissibile l'accertamento induttivo del reddito qualora la contabilita' possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile.

Nella vicenda in esame, peraltro, l'esistenza di prestazioni lavorative, senza la preventiva registrazione, ha coinvolto esclusivamente due lavoratori (su un totale di 49 dipendenti) e per un periodo di pochi mesi nel corso del 2004, con una pronta regolarizzazione (ed assunzione dei lavoratori) in epoca anteriore all'ispezione, per una somma totale di retribuzioni erogate pari a Euro 6.644, in termini marginali rispetto alla complessiva attivita' svolta.

Orbene, la CTR ha ritenuto che "la presenza di lavoratori in nero fa scattare un accertamento induttivo" rilevando che "il verbale di ispezione dell'INPS ha richiamato rilievi per gravi irregolarita' relative alla presenza di lavoratori non regolarmente risultanti dall'apposita documentazione obbligatoria", ma omette di chiarire, alla luce della realta' aziendale, le ragioni di una tale valutazione, ne' illustra, in alcun modo, gli elementi fattuali e l'iter logico che hanno condotto a ritenere la violazione contestata dotata di quei caratteri di gravita' e sufficienza tali da far ritenere l'intera contabilita' complessivamente ed essenzialmente inattendibile e giustificare l'accertamento induttivo.

6. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata; rinvia a diversa sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita'.

 

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