Un mio cliente di nazionalità inglese, ma residente in Italia da alcuni anni, possiede alcuni immobi...

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Quesito risolto:
Un mio cliente di nazionalità inglese, ma residente in Italia da alcuni anni, possiede alcuni immobili nel nostro. Questa persona, mi chiede se, trasferendosi tra breve nuovamente in Gran Bretagna, ed acquisendo nuovamente la residenza inglese, potrebbe stipulare dei contratti di locazione in Gran Bretagna, sottoponendo a tassazione inglese, i canoni di locazione percepiti in Italia? Grato di un vostro cortese preventivo, vi porgo distinti saluti. ---- ----
Inviato: 3423 giorni fa
Materia: Verifiche e accertamenti
Pubblicato il: 04/12/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3417 giorni fa
In via generale si rileva che tra Italia e Regno Unito vige una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.
In particolare l'articolo - della Convenzione in materia di redditi immobiliari prevede espressamente che:
“-. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato con-traente sono imponibili in detto altro Stato.
-. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, non-ché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la pro-prietà fondiaria. Sono, altresì, considerati «beni immobili» l'usufrutto di beni immo-bili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione del-lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
-. Le disposizioni del paragrafo - del presente articolo, si applicano ai redditi deri-vanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
-. Le disposizioni dei paragrafi - e - del presente articolo si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni im-mobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione”.

Quindi il citato art. -, comma -, dispone che "I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili ... situati nell'altro Stato contraente (Italia) sono imponibili in detto altro Stato".
La locazione di un immobile in Italia quindi costituisce presupposto impositivo nel paese di ubicazione dell'immobile, ossia in Italia.
Inoltre questa disposizione si applica anche nel caso di immobili posseduti da società inglesi esercenti attività di impresa.
Ciò detto, e senza entrare nel merito dell'imposizione a cui sarà soggetto nel Regno Unito l'immobile situato in Italia, va rilevato che comunque la formulazione dell'art. - citato non esclude, in linea di principio, una concorrente pretesa impositiva da parte del Regno Unito, quale paese di residenza fiscale del proprietario dell'immobile.
Il Commentario al Modello OCSE (art. --, paragrafo -) sottolinea che quando le Convenzioni intendono riservare la tassazione di un reddito ad un solo Stato lo dicono espressamente usando la locuzione "sarà tassabile soltanto" in tale Stato.
Pertanto i canoni di locazione degli immobili saranno tassati sia in Italia che nel Regno Unico; tuttavia la convenzione prevede la possibilità di eliminare tale doppia imposizione.
A tal riguardo si rileva che il Modello OCSE, in via generale, prevede, all'articolo --, due metodi per risolvere il problema della doppia imposizione. In particolare lo Stato di residenza del beneficiario del reddito dovrà provvedere ad eliminare la doppia imposizione attraverso, alternativamente, appunto i seguenti due metodi:
A) il metodo dell'esenzione
Il metodo dell'esenzione esclude dall'imposizione i redditi e/o i patrimoni di fonte estera ed è disciplinato all'art.-- lettera A) del modello OCSE
L'esenzione prevista dal Modello OCSE si applica indipendentemente dal fatto che lo
Stato della fonte o della residenza tassi effettivamente i redditi o i patrimoni, si parla
di divieto di doppia imposizione virtuale o potenziale.
B) il metodo del credito d'imposta
Questo metodo, sancito all'art.-- lettera B) del modello OCSE, garantisce la deducibilità delle imposte assolte all'estero mediante un credito di imposta sa scomputare dalle imposte del Paese di residenza del beneficiario del reddito.

L'articolo -- della convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia ed il Regno Unito prevede espressamente che:
“Fatte salve le disposizioni della legislazione del Regno Unito concernenti la conces-sione di una deduzione dall'imposta del Regno Unito dell'imposta dovuta in un pae-se diverso dal Regno Unito (che non modificano il principio generale qui previsto):
a) l'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana conformemente alla presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, sugli utili o redditi pro-venienti da fonti site in Italia (fatta eccezione nel caso dei dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili con i quali sono pagati i dividendi stessi) è ammessa in deduzione dall'imposta del Regno Unito calcolata sugli stessi utili o redditi per i quali è stata calcolata l'imposta italiana.”
Pertanto dal testo convenzionale emerge che i canoni di locazione degli immobili devono essere dichiarati e tassati in Italia dal soggetto residente all'estero; tut-tavia l'imposta sul reddito pagata in Italia va scomputata come credito di imposta dalle imposte inglesi sul reddito.
Infine si rileva che il T.U. dell'imposta di registro (DPR n. ---/----), diversamente da quello delle Imposte ipotecarie e catastale, dedica una espressa previsione nel corpo del testo normativo agli atti esteri, stabilendo, all'articolo -, che ”Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti: a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato; b) i contratti verbali indicati nel comma - dell'art. -; c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'art. -; d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.”
Inoltre l'articolo -- del Testo Unico (termini di registrazione) prevede che “la registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero”.
Pertanto, in via generale, i contratti di locazione di immobili stipulati all'estero vanno registrati anche in Italia.

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