Buonasera, avendo la possibilità di avere un contratto di lavoro svizzero (Canton Ticino) e di porta...

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Quesito risolto:
Buonasera, avendo la possibilità di avere un contratto di lavoro svizzero (Canton Ticino) e di portare la residenza in un comune appartenente alla fascia dei comuni frontalieri, vorrei conoscere quali sono i vincoli per poter usufruire della possibilità di pagare le tasse solamente in Svizzera . Mi riferisco in particolare alla necessità di trasferire la mia residenza ma, non il domicilio e se necessario quella di mia moglie.
Grazie
Inviato: 3437 giorni fa
Materia: Verifiche e accertamenti
Pubblicato il: 20/11/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3436 giorni fa
Analisi del quesito
In via generale si mette in evidenza che in forza dell'accordo tra Italia e Svizzera del - ottobre ----, i lavoratori frontalieri sono tassati esclusivamente nello Stato in cui viene svolta l'attività, in deroga ai principi generali previsti a livello di normativa internazionale, per i quali i redditi sarebbero da tassare anche nello Stato di residenza del lavoratore (quindi anche in Italia).
In particolare l'articolo --, paragrafo -, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Svizzera, ratificata con legge -- dicembre ----, n. ---, stabilisce che il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato dall'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del - ottobre ----, i cui articoli da - a - costituiscono parte integrante della Convenzione stessa.
Si tratta, in particolare, dell'Accordo del - ottobre ----, ratificato con la legge -- luglio ----, n. ---. Ai sensi dell'articolo - di tale accordo, i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili solo nello Stato in cui tale attività è svolta. Tuttavia, né la Convenzione né il citato Accordo forniscono una definizione di lavoratore frontaliero. Essa, comunque, può essere ricavata dall'Accordo, in cui vengono dettate le norme in base alle quali i Cantoni svizzeri confinanti con l'Italia (dei Grigioni, del Ticino e del Vallese) versano ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione delle remunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.
In attuazione di tale accordo, il Ministero dell'economia e delle finanze ha determinato, con apposito decreto, i criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie a favore dei comuni italiani di confine. Tale decreto emanato con cadenza biennale stabilisce il criterio di ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria a favore dei comuni, formalmente individuati come di confine, il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di -- Km dalla linea di confine con l'Italia dei tre Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.
E' evidente, pertanto, che, relativamente ai rapporti con la Svizzera, di regolazione tributaria dei redditi in questione, la nozione di frontaliero riguardi solo i lavoratori che quotidianamente si recano dalla propria residenza, sita in un Comune prossimo al confine, nell'ambito della fascia di -- Km dallo stesso, in uno dei suddetti Cantoni confinanti con l'Italia.
L'accordo tra la Svizzera e l' Unione europea del giugno ---- e in vigore dal -º giugno ---- ha esteso il concetto di "lavoratore frontaliero" ed ha abolito il concetto di "zona frontaliera" (residenza entro i -- Km dalla frontiera).
A tal riguardo la Direzione Regionale della Lombardia, Ufficio Fiscalità generale, in risposta ad apposita istanza di interpello, con Risoluzione n. ---------/---- ha chiarito che la soppressione delle zone di frontiera con la Svizzera incide sulla mobilità geografica dei frontalieri e sulla loro capacità di esercitare un'attività economica su tutto il territorio dello Stato di lavoro ma non assume rilevo ai fini del trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente prestato dal lavoratori frontalieri che continua ad essere disciplinato nei limiti e nei termini di cui al citato Accordo bilaterale del - ottobre ----.
Ai fini fiscali, dunque, continua ad applicarsi il concetto di "lavoratore frontaliero" coerente con le disposizioni previste dal predetto accordo del - ottobre ----, in base alle quali continuano ad essere considerati tali solo i lavoratori che quotidianamente si recano dalla propria residenza, sita in un Comune prossimo al confine (nell'ambito della fascia di -- Km dallo stesso), in uno dei Cantoni confinanti con l'Italia. In sostanza, ai fin fiscali resta ancora valida la nozione di "zona frontaliera", necessaria per distinguere coloro che, nell'ambito del più vasto insieme di lavoratori interessati dal su indicato recente accordo con l' Unione europea, possono godere del particolare trattamento fiscale previsto dal precedente accordo del ----.

Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento al caso descritto nel quesito, si precisa che per residenza si intende il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. -- cod. civ.). La giurisprudenza ha chiarito che la residenza è data da un elemento oggettivo (la permanenza in un certo luogo, compatibile con eventuali allontanamenti) e da un elemento soggettivo (la volontà di rimanervi, che si deve presumere in chi dimora abitualmente in un luogo). La residenza risulta dall'iscrizione in un pubblico registro anagrafico, in cui ognuno deve iscrivere sé e le persone soggette alla sua potestà o alla sua tutela. Il domicilio di una persona (artt. -- c.c.) è invece il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Inoltre, ai sensi dell'art. -- dpr ---/--, il domicilio fiscale per le persone fisiche coincide, generalmente, con la residenza anagrafica.
In conclusione per rispondere alla domanda il lavoratore non deve solo acquisire la residenza anagrafica in un comune di frontiera con la Svizzera ma deve anche dimorarvi abitualmente.
Infatti in caso di controllo da parte della Agenzia delle Entrate deve dimostrare che durante la settimana lavorativa ha vissuto in questo comune; può provare questo mediante bollette telefoniche, consumo di luce e gas, pagamento affitto ecc..
La moglie può anche decidere di non prendere la residenza anagrafica nel comune limitrofo con la Svizzera, in quanto il distacco dei coniugi è giustificato per motivi di lavoro.
Infine si rileva che per domicilio si intende, come sopra indicato, il centro dei propri affari ma questo aspetto non rileva ai fini della tassazione esclusivamente in Svizzera; in ogni caso il domicilio a livello di codice civile coincide con il luogo di lavoro.

A disposizione per chiarimenti

Il presente parere è stato reso dal Dottore Commercialista ---- Cantaro

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