Mantiene il diritto alle agevolazioni "prima casa" chi possiede un altro immobile non idoneo all'uso abitativo

Al fine di godere delle agevolazioni fiscali prima casa la dichiarazione di non possidenza nel comune di residenza di altro immobile da destinare a propria abitazione deve sempre essere oggetto di adeguato vaglio. Questo in quanto mantiene il diritto alle agevolazioni fiscali prima casa anche chi possiede un immobile accatastato come A/10 oppure anche una civile abitazione ma non idonea all’uso abitativo per inagibilità oppure per inadeguatezza dimensionale. Ne consegue che chi abbia il possesso di altra casa valutata come "non idonea" all'uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (es.: inabitabilita') che di natura soggettiva (es.: fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) puo' ugualmente godere dell'agevolazione (Cass. n. 2418 del 2003 e n. 8771 del 2000). Ha, inoltre, diritto alla suddetta agevolazione pure chi, al momento dell'acquisto, sia proprietario di altro immobile utilizzato come studio professionale e quindi in concreto non idoneo ad essere abitato, allorquando cio' sia "comprovato dal successivo accatastamento in A/10" (Cass. n. 23064 del 2012, in motivazione).

Corte di Cassazione, Sezione 6 TRI civile, Ordinanza 17 novembre 2017, n. 27376



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO' Stefano - Presidente

Dott. CIRILLO Ettore - rel. Consigliere

Dott. MANZON Enrico - Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso 12516-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se stesso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 125/28/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata l'11/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197) e considerato che il collegio in camera consiglio ha pieno potere decisorio (Cass., Sez. U, n. 7433 del 2009), osserva con motivazione semplificata:

1. L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Campania laddove ha accolto la domanda del contribuente diretta a ottenere l'annullamento dell'avviso di liquidazione notificato il 14 ottobre 2010 per negare all'avv. (OMISSIS) benefici della "prima casa" riguardo all'acquisto immobiliare compiuto il (OMISSIS) con rogito per notar (OMISSIS). Il contribuente resiste con controricorso.

2. Il giudice di merito osserva che, se e' vero che il contribuente ha acquistato nel 2007 altro appartamento adibito a studio ma indicato nel rogito come casa di abitazione censita in categoria catastale A/2, tuttavia non risulta dall'atto - ovvero aliunde - che egli avesse chiesto (e applicato) i benefici per la "prima casa", invece chiesti e applicati per il secondo acquisto immobiliare del 2010.

3. La ricorrente censura la sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali (tariffa p.I, articolo 1, nota all. Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986), rilevando che il beneficio in parola non spetta a chi e' gia' proprietario di immobile abitativo nel medesimo territorio comunale (Cass. n. 8350 del 2016 e n. 1264 del 2015).

4. Tanto premesso, il collegio osserva che costituisce ius receptum la considerazione che la normativa subordinata l'applicazione del beneficio in parola all'acquisto di un'unita' immobiliare da destinare a propria abitazione nel comune di residenza o (se diverso) ove si svolge la propria attivita', alla non possidenza di altro immobile "idoneo" ad essere destinato a tale uso e alla dichiarazione formale, posta nell'atto di compravendita, di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato (Cass. n. 21289 del 2014). Ne consegue che chi abbia il possesso di altra casa valutata come "non idonea" all'uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (es.: inabitabilita') che di natura soggettiva (es.: fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) puo' ugualmente godere dell'agevolazione (Cass. n. 2418 del 2003 e n. 8771 del 2000). Ha, inoltre, diritto alla suddetta agevolazione pure chi, al momento dell'acquisto, sia proprietario di altro immobile utilizzato come studio professionale e quindi in concreto non idoneo ad essere abitato, allorquando cio' sia "comprovato dal successivo accatastamento in A/10" (Cass. n. 23064 del 2012, in motivazione).

5. Il che comporta che la sentenza d'appello, discostatasi dai superiori principi di diritto nel trascurare i dovuti rilievi dichiarativi e catastali, dia luogo allo scrutinio ex articolo 360-bis cod. proc. civ. con la cassazione dell'impugnata decisione e il rinvio della causa al giudice di merito, il quale dovra' riesaminare la fattispecie concreta e le fonti di prova alla luce dei principi regolativi enunciati sub §4. La definizione delle spese del giudizio di legittimita' e' rimessa al giudice di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita'.

INDICE
DELLA GUIDA IN Verifiche e accertamenti

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 91 UTENTI