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avviso di accertamento esecutivo
A partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento diventano esecutivi. Come noto l’avviso di accertamento è l’atto mediante il quale l’ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un’attività di controllo sostanziale. L’avviso di accertamento deve essere sempre motivato, a pena di nullità, e deve indicare: •gli imponibili accertati e le aliquote applicate •le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta •l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile
Avviso di accertamento esecutivo
A partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento diventano esecutivi.
Come noto l’avviso di accertamento è l’atto mediante il quale l’ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un’attività di controllo sostanziale.
L’avviso di accertamento deve essere sempre motivato, a pena di nullità, e deve indicare:
- gli imponibili accertati e le aliquote applicate
- le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta
- l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento
- le modalità e il termine del pagamento
- l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.
Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l’opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni.
L’accettazione dei contenuti dell’atto ed il pagamento delle somme dovute, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta infatti la riduzione a 1/6 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:
- rinunci a impugnare l’avviso di accertamento
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione
- provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
La riduzione dell’importo delle sanzioni (a 1/6) non si applica, però, qualora il contribuente, pur potendo, prima del ricevimento dell’avviso di accertamento, non abbia definito direttamente il processo verbale di constatazione oppure se l’avviso di accertamento è stato preceduto da un invito al contraddittorio che riporta l’ipotesi di pretesa fiscale (comprese le sanzioni agevolate, ossia ridotte a 1/6) e i motivi che l’hanno determinata.
Un’altra azione che il contribuente può intraprendere dopo aver ricevuto la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito al contraddittorio, è la richiesta all'ufficio dell’Agenzia delle Entrate della formulazione della proposta di accertamento con adesione (in questo caso, a seguito del contraddittorio e della definizione della pretesa tributaria, le sanzioni si applicano nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge).
L’esecutività degli avvisi di accertamento
A partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate diventano esecutivi (legge n. 111 del 15 luglio 2011).
Come previsto dall’art. 29 del decreto legge n. 78/2010, gli avvisi devono contenere l’intimazione ad adempiere - entro il termine di presentazione del ricorso - all’obbligo di pagare gli importi in essi indicati o un terzo delle maggiori imposte accertate - a titolo provvisorio - nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria.
L’intimazione ad adempiere al pagamento dovrà essere contenuta anche nel connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni e negli atti emessi successivamente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica e devono espressamente riportare l’avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.
In pratica, si concentra nell’avviso di accertamento la qualità di titolo esecutivo e si passa dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura che non prevede più la notifica della cartella.
Per aiutare i contribuenti a prendere familiarità con il nuovo meccanismo degli “avvisi di accertamento esecutivi”, l’agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’avviso di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. L’informativa, che riguarda solo la circostanza dell’affidamento in carico e prescinde da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell’atto, non sarà, naturalmente, inviata nel caso di fondato pericolo per la riscossione.
L’esecuzione forzata è comunque sospesa per legge per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione dell’atto, senza che sia richiesto al contribuente alcun adempimento. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari (ipoteca e fermo) e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
Se esiste un giustificato pericolo per il positivo esito della riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, l’esazione delle somme in essi indicate potrà essere affidata agli agenti della riscossione anche prima del decorso dei termini previsti nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni.
Infine, è previsto che l’agente della riscossione dovrà attivare l’espropriazione forzata - a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.