Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, prevede che l'ufficio delle imposte possa determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza,con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33
risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 stesso D.P.R.. Ne consegue che la mancata tenuta del libro degli inventari - prescritta dal succitato art. 14 - legittima l'amministrazione erariale alla
ricostruzione dell'imponìbile in via induttiva anche sulla base di presunzioni semplici e con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 3.
Sent. n. 6623 del 23 marzo 2011 (ud. del 24 febbraio 2011) della Corte Cass., Sez. tributaria
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Sent. n. 6623 del 23 marzo 2011 (ud. del 24 febbraio 2011)
della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Lupi, Rel. Iacobelliss
Accertamento – Accertamento induttivo – Studi di settore – Mancata tenuta
del libro inventari – Inversione - Onere della prova - D.P.R. n. 600 del
1973, 39
Svolgimento del processo - La controversia promossa da S.C.P.L.B. a r.l.
in liquidazione, contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la
decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla
Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Caserta n. 1035/1/2001
che aveva accolto il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento
n. ... con il quale l’Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato dalla
società medesima per l’anno 1994. La CTR, esclusa la rilevanza del p.v.c.
del 25/7/2000 - in cui si contestavano operazioni inesistenti- in quanto
relativo all’anno 1995 e sgg., nonchè del p.v.c. del 17/12/1998, in quanto
relativo al periodo 1996 - 1998; rilevava che la sola mancata tenuta del
libro degli inventari non consentiva il ricorso al 1"accertamento sintetico;
affermava quindi che "Il ricorso agli studi di settore e la conseguente
applicazione del coefficiente del 75% appare insufficientemente motivato e
sotto un certo aspetto arbitrario se non sostenuto dalla certezza di gravi
irregolarità contabili".
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso
la contribuente che ha proposto ricorso incidentale condizionato. Il P.G. ha
concluso per l’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto di
quello incidentale condizionato.
Motivi della decisione - 1. Ai sensi dell’art. 35 c.p.c., vanno
preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale
condizionato.
2. Con primo motivo di ricorso principale l’Agenzia delle Entrate assume
la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, 15
e 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, comma. La CTR, pur in assenza
del libro degli inventari, aveva ritenuto necessaria, ai fin
dell’accertamento, la presenza di elementi gravi, precisi e concordanti.
2.1. La censura è fondata. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2,
prevede che l’ufficio delle imposte possa determinare il reddito d’impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua
conoscenza,con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze
del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e
concordanza quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell’art. 33
risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto
all’ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall’art. 14
stesso D.P.R.. Ne consegue che la mancata tenuta del libro degli inventari -
prescritta dal succitato art. 14 - legittima l’amministrazione erariale alla
ricostruzione dell’imponìbile in via induttiva anche sulla base di
presunzioni semplici e con inversione dell’onere della prova a carico del
contribuente, ai sensi dell’art. 3.
3. Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso
(motivazione contraddittoria circa un fatto controverso).
4. Con ricorso incidentale condizionato S.C.P.L.B. a r.l. in
liquidazione assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del
1973, art. 42, comma 2, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5. La CTR avrebbe
dovuto dichiarare la nullità dell’accertamento per omessa indicazione, nello
stesso, dei fatti e circostanze che giustifichino il ricorso ai metodi
induttivi di accertamento in relazione alla contestata mancata tenuta del
libro degli inventori.
4.1. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza stante la
mancata trascrizione del contenuto dell’avviso di accertamento. Ulteriore
profilo di inammissibilità va riscontrato nella mancata prova della
proposizione della questione in sede di merito, non risultando la stessa in
alcun modo trattata nella sentenza impugnata.
4.2. Inammissibile è altresì la censura in ordine alla motivazione in
quanto priva di una precisa indicazione di carenze o lacune nelle
argomentazioni sulle quali si basa il capo della sentenza censurato
(Sentenza Cass. n. 12052/2007).
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con
rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base
del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M. - La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del
ricorso principale, assorbito il secondo, rigetta il ricorso incidentale
condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.