accertamento induttivo omessa tenuta libro inventari

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, prevede che l'ufficio delle imposte possa determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza,con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 stesso D.P.R.. Ne consegue che la mancata tenuta del libro degli inventari - prescritta dal succitato art. 14 - legittima l'amministrazione erariale alla ricostruzione dell'imponìbile in via induttiva anche sulla base di presunzioni semplici e con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 3.

Sent. n. 6623 del 23 marzo 2011 (ud. del 24 febbraio 2011) della Corte Cass., Sez. tributaria



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Sent. n. 6623 del 23 marzo 2011 (ud. del 24 febbraio 2011) della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Lupi, Rel. Iacobelliss Accertamento – Accertamento induttivo – Studi di settore  –  Mancata  tenuta del libro inventari – Inversione - Onere della prova -  D.P.R.  n.  600  del 1973, 39     Svolgimento del processo - La controversia promossa da S.C.P.L.B. a r.l. in liquidazione, contro l’Agenzia delle Entrate  è  stata  definita  con  la decisione in  epigrafe,  recante  il  rigetto  dell’appello  proposto  dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Caserta n. 1035/1/2001 che aveva accolto il ricorso della società avverso l’avviso di  accertamento n. ... con il quale l’Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato  dalla società medesima per l’anno 1994. La CTR, esclusa la  rilevanza  del  p.v.c. del 25/7/2000 - in cui si contestavano  operazioni  inesistenti-  in  quanto relativo all’anno 1995 e sgg., nonchè del p.v.c. del 17/12/1998,  in  quanto relativo al periodo 1996 - 1998; rilevava che la  sola  mancata  tenuta  del libro degli inventari non consentiva il ricorso al 1"accertamento sintetico; affermava quindi che "Il ricorso agli studi  di  settore  e  la  conseguente applicazione del coefficiente del 75% appare insufficientemente  motivato  e sotto un certo aspetto arbitrario se non sostenuto dalla certezza  di  gravi irregolarità contabili".     Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la contribuente che ha proposto ricorso incidentale condizionato. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso  principale  e  per  il  rigetto  di quello incidentale condizionato.       Motivi della  decisione  -  1.  Ai  sensi  dell’art.  35  c.p.c.,  vanno preliminarmente  riuniti  il  ricorso  principale   e   quello   incidentale condizionato.     2. Con primo motivo di ricorso principale l’Agenzia delle Entrate assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, 15 e 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, comma. La CTR, pur in  assenza del   libro   degli   inventari,   aveva   ritenuto   necessaria,   ai   fin dell’accertamento, la presenza di elementi gravi, precisi e concordanti.     2.1. La censura è fondata. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma  2, prevede che l’ufficio delle imposte possa determinare il  reddito  d’impresa sulla base dei dati e  delle  notizie  comunque  raccolti  o  venuti  a  sua conoscenza,con facoltà di prescindere in tutto o in parte  dalle  risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di  avvalersi anche  di  presunzioni  prive  dei  requisiti  di  gravità,   precisione   e concordanza quando dal verbale di ispezione redatto ai  sensi  dell’art.  33 risulta  che  il  contribuente  non  ha  tenuto  o  ha  comunque   sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili  prescritte  dall’art.  14 stesso D.P.R.. Ne consegue che la mancata tenuta del libro degli inventari - prescritta dal succitato art. 14 - legittima l’amministrazione erariale alla ricostruzione  dell’imponìbile  in  via  induttiva  anche  sulla   base   di presunzioni semplici e con inversione dell’onere della prova  a  carico  del contribuente, ai sensi dell’art. 3.     3. Quanto sopra ha effetto assorbente  sul  secondo  motivo  di  ricorso (motivazione contraddittoria circa un fatto controverso).     4.  Con  ricorso  incidentale  condizionato   S.C.P.L.B.   a   r.l.   in liquidazione assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5. La CTR avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell’accertamento per omessa indicazione, nello stesso, dei fatti e circostanze  che  giustifichino  il  ricorso  ai  metodi induttivi di accertamento in relazione alla contestata  mancata  tenuta  del libro degli inventori.     4.1. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza stante la mancata trascrizione del contenuto dell’avviso  di  accertamento.  Ulteriore profilo  di  inammissibilità  va  riscontrato  nella  mancata  prova   della proposizione della questione in sede di merito, non risultando la stessa  in alcun modo trattata nella sentenza impugnata.     4.2. Inammissibile è altresì la censura in ordine  alla  motivazione  in quanto  priva  di  una  precisa  indicazione  di  carenze  o  lacune   nelle argomentazioni  sulle  quali  si  basa  il  capo  della  sentenza  censurato (Sentenza Cass. n. 12052/2007).     La sentenza impugnata va cassata in relazione  al  motivo  accolto,  con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni,  sulla  base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.       P.Q.M. - La Corte, riuniti i  ricorsi,  accoglie  il  primo  motivo  del ricorso principale, assorbito il secondo,  rigetta  il  ricorso  incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per  le  spese  di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

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